Pedone schiacciato da un veicolo in fiera: i criteri di liquidazione del danno del macroleso
26 Ottobre 2015
Manovra imprudente. Durante una fiera campionaria, un pedone veniva travolto e schiacciato da un veicolo industriale. L'incidente causava al giovane ragazzo trentatreenne gravissime lesioni con invalidità permanente e perdita della capacità lavorativa specifica. Per chiedere i danni subiti, l'uomo conveniva in giudizio la società proprietaria del veicolo e l'assicurazione. La Corte d'appello, accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo industriale, accoglieva la domanda attorea e liquidava i danni in euro 791.701,00. Il danneggiato ricorreva allora in Cassazione.
La violazione del principio del risarcimento integrale del danno patrimoniale del macroleso. Con un primo motivo di ricorso, il pedone lamentava l'error in iudicando e vizio motivazionale per aver la corte territoriale negato il risarcimento del danno patrimoniale futuro, determinato dalla perdita totale della capacità produttiva. Benché il ricorrente fosse in procinto di ottenere il brevetto di istruttore di volo per avviare una scuola di volo, secondo i giudici di merito in realtà era da considerarsi disoccupato e, pertanto, il danno alla persona e la conseguente incapacità lavorativa non poteva essere produttiva di un danno futuro qualificabile. La Cassazione spiega che il pregiudizio del diritto al lavoro era stato, in realtà, dedotto e provato e che «è irrilevante che l'impedimento provocato dal fatto lesivo sia riferibile a quel primo progetto di attività lavorativa, se il fatto stesso nella sua entità impediva ora e per sempre qualsiasi possibile altra alternativa di lavoro». La Corte di merito non aveva quindi considerato che il pregiudizio si riferisse alla capacità produttiva di un giovane integro e nel pieno delle sue forze fisiche e psichiche.
Nessuna duplicazione risarcitoria: 1) il danno esistenziale. Con un secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il mancata riconoscimento del danno esistenziale, in relazione agli aspetti dinamici e relazionali del danno biologico ed in relazione alla incongruità della valutazione tabellare. Effettivamente, chiarisce la Corte Suprema, non si tratta di una duplicazione di voci di danno, ma della negazione del diritto del macroleso a ricevere un equo ristoro per il risarcimento della perdita della sua dignità di persona e di diritto alla vita attiva.
2) il danno estetico. Meritevole di accoglimento anche il terzo motivo con cui veniva dedotto che il grave danno estetico dovesse essere ricompreso nella valutazione unitaria dei danni.
3) il danno morale. Così anche per il settimo e ottavo motivo di ricorso, che censurano la mancata liquidazione del danno morale. La Cassazione afferma che il giudice territoriale ha del tutto trascurato i principi di legittimità consolidatisi con le pronunce di San Martino. Difatti, il fatto che il ricorrente viva solo se costantemente assistito, curato, medicato e operato, merita una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam.
4) il danno biologico per l'inabilità temporanea futura. Infine risulta essere meritevole di accoglimento l'eccezione relativa la sussistenza di un error in iudicando e un vizio motivazionale nell'impugnata sentenza per aver escluso il danno biologico per l'inabilità temporanea futura in relazione ai vari interventi chirurgici necessari nel tempo. La Corte di merito ha così riconosciuto il danno patrimoniale come danno futuro emergente ma poi lo nega non avendo la sensibilità di pervenire ad un equa valutazione.
La Cassazione cassa quindi la sentenza e rinvia alla Corte d'appello.
(Per un maggior approfondimento: P. Mariotti, R. Caminiti, Liquidazione del danno non patrimoniale al macroleso: sistema tabellare e necessità di adeguata personalizzazione, in Ri.Da.Re. |