Le tabelle di Milano come garanzia di uniformità nella liquidazione del danno biologico terminale
27 Febbraio 2017
IL CASO Una donna perde la vita in un sinistro stradale avvenuto mentre viaggiava insieme alla famiglia come passeggera, sull'auto guidata dal padre e di proprietà di una terza persona. La società di assicurazione viene condannata al risarcimento del danno chiesto dai congiunti della donna, ma il giudice di primo grado nulla riconosce a titolo di risarcimento per la sofferenza morale patita dalla vittima prima del decesso, ritenendo che lo stato di coma in cui versava consentisse di presumere una totale assenza sia di percezione del dolore che di consapevolezza della imminente morte. La società ricorre in appello lamentando l'errata liquidazione del danno biologico ereditario e delle spese processuali. Gli appellati tempestivamente propongono appelli incidentali per dimostrare l'infondatezza di quello principale, denunciando in particolare: - incongrua liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto; - incongrua liquidazione del danno non patrimoniale per invalidità permanente e temporanea; - mancata liquidazione del danno emergente, passato e futuro, per spese mediche e funerarie; - mancata liquidazione del danno non patrimoniale terminale subito dalla vittima primaria per il periodo intercorso tra evento e decesso.
DANNO BIOLOGICO RISARCIBILE La Corte d'Appello premette che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico: la morte non è la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che «non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendoci un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico al danneggiato che si trasmette agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis » (Cass. civ., n. 870/2008; Cass. civ., Sez. Un., n. 15350/2015). Seppur in proporzione allo spatium vivendi, gli eredi possono dunque avanzare la richiesta di risarcimento, una somma che deve essere rapportata alla vita effettivamente vissuta dalla vittima mediante l'utilizzo del parametro tabellare della liquidazione a punti per ogni giorno di invalidità assoluta «con opportuno correttivo di congrua personalizzazione». L' ammontare deve essere commisurato all'inabilità temporanea ma la liquidazione dovrà tenere altresì conto delle circostanze del caso concreto: anche se temporaneo, il danno è massimo nella sua entità ed intensità, poiché conduce alla morte (Cass. civ., n. 9959/2006; Cass. civ., n. 15491/2014).
TRASMISSIBILITÀ IURE HEREDITATIS Precisa però la Corte che il diritto al risarcimento per la sofferenza patita dal de cuius tra l'infortunio e la morte è trasmissibile agli eredi purchè in tale arco temporale egli sia rimasto lucido e cosciente (Cass. civ., n. 2564/2012). In difetto di tale consapevolezza, infatti, non è concepibile l'esistenza del danno in questione (Cass. civ., n. 15537/2014). Qualora dunque si tratti di un sinistro mortale che non abbia però condotto al decesso immediato la vittima, al danno biologico terminale, consistente in danno biologico da invalidità temporanea totale, deve sommarsi il cd. danno catastrofico, comprensivo anche della sofferenza psichica, rendendo necessaria una liquidazione basata su di un «criterio equitativo puro, che tenga conto della enormità del pregiudizio» (Cass. civ., n. 23184/2014). La Corte d'Appello, nel ritenere fondato il primo motivo dell'appello principale, riconosce l'esorbitanza della liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis operata in primo grado come danno biologico: il Giudice di prime cure, infatti, non aveva utilizzato un criterio di calcolo basato sulla inabilità temporanea, nonostante il periodo di vita fosse ridotto. La Corte d'Appello di Napoli, dunque, ribadisce la necessità di applicare la Tabella predisposta dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno terminale, del danno biologico iure hereditatis, stimando per i tre giorni di sopravvivenza della vittima un importo massimo di € 30000.
TABELLE DI MILANO GARANZIA DI UNIFORMITÀ La Corte sottolinea come la necessità di applicare un criterio liquidativo univoco risponda all'esigenza di garantire uniformità di giudizio per casi analoghi, scongiurando il rischio che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché valutati da differenti uffici giudiziari. Tale uniformità di trattamento è garantita mediante l'applicazione delle Tabelle di Milano, ampiamente diffuse a livello nazionale e a cui la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. civ., n. 12408/2011). Come ricorda la Corte d'Appello, le più recenti Tabelle del Tribunale di Milano hanno provveduto ad una «liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante da lesione in termini di sofferenza soggettiva, non suscettibile di autonoma liquidazione (Cass. civ., n. 26872/2008)».
La Corte, accogliendo parzialmente sia l'appello principale che quello incidentale, riconosce l'errata applicazione delle Tabelle milanesi e determina i risarcimenti previsti agli appellanti secondo la più recente tabella predisposta dal Tribunale di Milano nel 2014.
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