Basta la prova presuntiva per il risarcimento del danno da perdita del lavoro domestico

Redazione Scientifica
27 Febbraio 2017

Il lavoro domestico costituisce utilità suscettibile di valutazione economica e la relativa perdita comporta un danno risarcibile, la cui prova può essere fornita presuntivamente.

Il lavoro domestico costituisce utilità suscettibile di valutazione economica e la relativa perdita comporta un danno risarcibile, la cui prova può essere fornita presuntivamente, potendo farsi risalire dal fatto noto che una persona sia rimasta vittima di lesioni, tali da costringerla ad un lungo periodo di invalidità, l'esistenza del fatto ignoto della perdita patrimoniale corrispondentemente subita. (Nella specie, rilevato l'impedimento ad attendere alle occupazioni domestiche a seguito dell'incidente stradale, il Tribunale ha riconosciuto alla casalinga il danno patrimoniale, quantificato tenendo conto del costo ideale pari alla retribuzione spettante ad un collaboratore domestico).

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