Ricorso ex lege Pinto: la domanda non è proponibile se riferita ad un solo grado di giudizio
27 Giugno 2014
La domanda di equo indennizzo per l'eccessiva durata di una causa può essere proposta, ma in riferimento all'intero svolgimento del processo, non potendosi questa riferire ad un solo grado di giudizio.
Cass. civ. sez. VI, 17 giugno 2014, n. 13712
I fatti. Il ricorrente adiva la Corte d'appello di Napoli, richiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 2, l. n. 89/2001, in relazione all'art. 6 CEDU, per l'eccessiva durata di una causa civile instaurata innanzi al Tribunale di Salerno in primo grado e ancora pendente in secondo grado. La Corte partenopea accoglieva in parte la domanda. Per la cassazione di tale decreto ricorreva l'uomo, lamentando il malgoverno dei precedenti della Suprema Corte da parte dei Giudici territoriali.
Falsa applicazione dei precedenti in materia di frazionamento della domanda. La Cassazione riconosce una falsa applicazione dei precedenti da parte della Corte d'appello, in materia di frazionamento della domanda di equa riparazione. In essi si afferma che, quando il processo si articoli in vari gradi e fasi, per valutare e apprezzare il mancato rispetto del termine ragionevole, di cui all'art 6 CEDU, occorre aver riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione. Non rientra, pertanto, nella disponibilità della parte riferire la domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza (Cass., n. 23506/2008). Tali precedenti hanno lo scopo di evitare che il ricorrente frazioni la domanda al solo scopo di evitare che il minor dispendio di tempo in un grado possa compensare la maggior durata dell'altro, lucrando così un indennizzo, che, diversamente, non gli sarebbe dovuto. La Corte d'appello aveva richiamato i suddetti principi; tuttavia, al momento di verificare la violazione, ha considerato quale durata ragionevole per il giudizio d'appello quella standard di 2 anni, senza considerare che il giudizio in esame non era stato ancora definito.
L'equa riparazione può essere richiesta in riferimento all'intero svolgimento del processo. Il decreto impugnato viene perciò cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il Collegio precisa che i Giudici territoriali, nel decidere il merito, dovranno attenersi al principio di diritto secondo il quale in tema di equa riparazione ex lege n. 89/2001, allorché il giudizio presupposto sia ancora pendente alla data della proposizione della domanda, il giudice deve valutare la durata complessiva di esso così come svoltosi sino a tale momento, e liquidare l'indennizzo in base alla differenza fra il tempo trascorso e quello, inferiore, che sarebbe stato ragionevole per compiere le medesime attività processuali, operando una giusta proporzione tra quest'ultimo e lo standard temporale di definizione dell'intero giudizio.
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