Responsabilità medica: la Cassazione annulla il proscioglimento del primario per gli errori del gup
27 Ottobre 2015
La morte del paziente. Il primario di unospedale veniva accusato del reato di omicidio colposo (art. 589 c.c.) per aver omesso di eseguire con tempestività un nuovo intervento chirurgico riparatore della recidiva lesione del paziente, determinando così un aggravamento delle condizioni del degente con conseguente decesso dello stesso.
Il proscioglimento del primario. Il Gup, facendo riferimento al quadro delineato dai periti, dichiarava di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, dal momento che il paziente era stato sottoposto a trattamenti sanitari considerati necessari e la fistolizzazione, causa esclusiva del decesso, non era stata in alcun modo diagnosticabile, a meno di non anticipare l'intervento. Il Giudice, quindi, seppur rilevava un lieve colpa, formulava il proscioglimento del primario.
Il caso approda a Piazza Cavour. Ricorreva per cassazione il medico, censurando la pronuncia di merito in quanto contraddittoria nella motivazione: se da un lato affermava la piena e corretta applicazione delle linee guida e buona pratiche, dall'altro riteneva sussistente una colpa lieve senza però individuare un comportamento del medico qualificabile in tali termini. Ricorrevano avanti la Corte Suprema anche le parti civili, che deducevano la violazione di legge e vizio motivazionale. A fondamento della loro tesi, sostenevano che al gup «è inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o comunque ad essere diversamente rivalutate» e che «in tema di colpa medica, ad avviso della giurisprudenza di legittimità in sede di udienza preliminare la valutazione in ordine al giudizio controfattuale non può condurre ad una sentenza di non doversi procedere quando esiti in un dubbio ragionevole circa la responsabilità dell'indagato» (Cass. n. 17797/2012).
Gli errori del gup: 1) la valutazione del materiale probatorio… La Suprema Corte ricorda che «ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti»; inoltre, «l'esistenza di un quadro probatorio non univoco, per la contraddittorietà degli elementi che vanno a comporlo o per la loro incompiutezza non può giustificare la sentenza di non luogo a procedere se non quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio» (Cass., n. 33921/2012; Cass., 35178/2008). In definitiva, la sentenza di non luogo a procedere deve evidenziare le ragioni per le quali il materiale probatorio non sia ulteriormente accrescibile o perché non siano risolvibili in dibattimento le eventuali contraddizioni. Rileva la Cassazione che, nel caso di specie, il gup non ha osservato simili precisazioni. A fronte delle diverse valutazioni rese dagli esperti, «il compito del giudice non era quello di decidere chi fosse maggiormente attendibile ma solo quello di valutare se gli elementi a sostegno dell'accusa fossero del tutto inidonei a sostenere l'accusa in giudizio».
..2) il grado della colpa. Infine, la Suprema Corte ha rilevato un'ulteriore ragione di annullamento della sentenza impugnata: il gup aveva, da un lato, affermato l'insussistenza di una violazione cautelare e, dall'altro lato, aveva ritenuto sussistente una colpa lieve. «In tal modo» - spiega la Corte - «si recede dalla evidenza che dovrebbe caratterizzare l'assenza di una violazione cautelare ed inoltre si formula un giudizio su materia di estrema complessità, quale il grado della colpa. Giudizio che perciò solo – salvo il caso di assoluta evidenza – non può che essere demandato al giudice del dibattimento».
Sulla base di tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso delle parti civili ed ha annullato l'impugnata sentenza. |