Il Tribunale di Salerno sul danno da nascita indesiderata

Redazione Scientifica
28 Ottobre 2016

In tema di danno da nascita indesiderata, il danno risarcibile non può essere limitato solo al danno alla salute in senso stretto della gestante o del coniuge...

In tema di danno da nascita indesiderata, il danno risarcibile non può essere limitato solo al danno alla salute in senso stretto della gestante o del coniuge, in quanto il non avere figli, così come il non avere figli costretti ad una vita breve o sventurata, perché affetti da malattie incurabili e devastanti, costituiscono diritti essenziali dell'individuo, che trovano il proprio fondamento negli artt. 2 e 29 Cost., la cui violazione costituisce pertanto “danno ingiusto”, ai sensi degli artt. 1218 e 2059 c.c., a seconda che tale pregiudizio derivi da inadempimento o illecito aquiliano, senza che, ai fini della risarcibilità di tali pregiudizi, sia necessaria la configurabilità di un reato, in virtù della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (Nella specie, tenuto conto della gravità delle menomazioni della bambina, della sofferenza morale causata dalla perduta possibilità di optare per l'interruzione della gravidanza, dell'ansia e dell'angoscia causate dalla preoccupazione per la sorte della propria figlia, del forzoso mutamento delle abitudini di vita prodotto dalla necessità di assistere un prossimo congiunto gravemente invalido, nonché della circostanza di essersi i genitori trovati senza alcuna preparazione psicologica di fronte alla realtà di una figlia menomata - tutti pregiudizi conseguenza immediata e diretta, ex art. 1223 c.c., dell'inadempimento del sanitario - il Trib. ha accolto la domanda risarcitoria).

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