Strada privata ma di uso pubblico: la manutenzione spetta al Comune
28 Febbraio 2017
IL CASO Una donna, mentre percorre una strada comunale, a causa del carente stato manutentivo della stessa cade e subisce delle lesioni. Il Tribunale di Foggia accoglie la domanda di risarcimento avanzata dalla donna ma la Corte d'Appello di Bari, ritendo non provato che il tratto di strada su cui avvenne la caduta fosse di proprietà comunale, rigetta il ricorso. Gli eredi della danneggiata, nel frattempo deceduta, ricorrono in Cassazione affidandosi a tre motivi.
STRADA PRIVATA MA DI USO PUBBLICO Il motivo che qui rileva è il terzo, l'unico che la Suprema Corte ritiene fondato. Gli attori denunciano che, anche ammettendo che il luogo del sinistro fosse di proprietà privata, la strada era però di uso pubblico: in capo all'Amministrazione incombeva, quindi, il conseguente obbligo manutentivo . Non avendo tenuto conto dalla colpa scaturente dalla violazione di quest'obbligo, la sentenza impugnata avrebbe quindi violato l'art. 2, d.lg. n. 285/1992 e l'art. 22, comma 1, l. n. 2248/1865.
CIRCOLAZIONE DEI PEDONI IN TOTALE SICUREZZA La Corte ritiene il motivo fondato. Nell'affermare, infatti, che l'Amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione di veicoli e pedoni in condizioni di totale sicurezza, sottolinea come a tale obbligo la PA venga meno non solo per non aver provveduto alla manutenzione della strada comunale, ma anche qualora sia rinvenibile un difetto di manutenzione delle aree limitrofe alla strada, «atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza» (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011 n. 23562).
OBBLIGO PRIMARIO DELLA PA Obbligo del Comune, qualora consenta l'utilizzazione di un'area di proprietà privata per il pubblico transito, è dunque di accertare la non trascuratezza della manutenzione dei luoghi; l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, continua la Corte, è «obbligo primario della PA per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, non rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area medesima» (Cass. civ., sez. III, 4 gennaio 2010 n. 7).
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata, affermando che il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «È in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione».
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