Contraffazione del prodotto brevettato e estensione del risarcimento ai prodotti accessori
28 Aprile 2015
Profili processuali: la riformulazione delle rivendicazioni. La disposizione dell'art. 79, comma 3, c.p.i. (come modificato dall'art. 40, comma 1, d.l. 13 agosto 2010, n. 131), che prevede la facoltà per il titolare di un brevetto, in un giudizio di nullità, di sottoporre al giudice in ogni stato e grado del giudizio una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti della domanda inizialmente depositata, deve considerarsi applicabile anche ai processi già pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 131 cit.: tale disciplina ha infatti natura processuale, dal momento che la citata disposizione, oltre ad estendere alla fase contenziosa una facoltà già prevista in sede amministrativa, fornisce precise indicazioni sul tipo di processo nel quale il rimedio della riformulazione delle rivendicazioni può essere esperito (il giudizio di nullità), sui termini per l'esercizio dello stesso (in ogni stato e grado del giudizio), nonché sul soggetto processuale al quale rivolgere l'istanza (il giudice).
Estensione del risarcimento ai prodotti accessori a quello brevettato e contraffatto. Il risarcimento del danno da mancata vendita si può estendere anche ai prodotti accessori o complementari al prodotto brevettato contraffatto, in sé non contraffattori, ma commercializzati unitamente al bene interferente (cd. convoyed sales) se soddisfatti due requisiti: tempestiva domanda di estendere il ristoro ed esito positivo all'indagine brevettuale sul requisito della cd. unità funzionale dei prodotti venduti insieme (ciò si traduce, secondo i principi nazionali della responsabilità aquiliana, nella prova del nesso di causalità tra illecito e danno). |