Caso Englaro: violato il diritto di rifiutare le cure. La Regione deve risarcire il padre

Redazione Scientifica
28 Aprile 2016

Il Tar Lombardia ha condannato la Regione Lombardia al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore del padre di Eluana Englaro per aver illegittimamente vulnerato il diritto costituzionale di rifiutare le cure, riconosciuto alla figlia del ricorrente dalla sentenza Cass., civ., 16 ottobre 2007, n. 21748 quale diritto di libertà assoluto.

Coma vegetativo permanente. A causa di un incidente stradale, una donna rimaneva in coma irreversibile. Dopo una lunga battaglia giudiziaria, il padre della ragazza, in veste di suo tutore, agiva per richiedere l'autorizzazione del distacco del sondino naso-gastrico, che alimentava e idratava artificialmente la predetta figlia da circa 17 anni.

Mentre la Corte d'appello di Milano autorizzava, il Direttore Generale della Direzione Generale della sanità respingeva la richiesta finalizzata ad ottenere dalla Regione Lombardia la messa a disposizione di una struttura per procedere al distacco.

L'uomo ricorreva allora avanti al Tribunale, che accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento di diniego impugnato, avendo «illegittimamente vulnerato il diritto costituzionale di rifiutare le cure, riconosciuto alla figlia del ricorrente dalla sentenza Cass., civ., 16 ottobre 2007, n. 21748 quale diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non rilevando se operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata».

La richiesta di ristoro dei danni patiti dal padre. Il padre chiedeva allora, in proprio e nella qualità di tutore della figlia, il risarcimento dei danni patrimoniali e non, essendo stati violati i «principi costituzionali e il diritto alla tutela giurisdizionale, attesa la mancata volontaria attuazione da parte degli Uffici regionali di prescrizioni discendenti da pronunce definitive sia della Corte di Cassazione che della Corte di Appello di Milano».

I confini della responsabilità della P.a.. Preliminarmente il Tar ha ritenuto fondata l'eccezione della difesa regionale per cui è inammissibile l'azione proposta dal ricorrente nella sua qualità di tutore per carenza di legittimazione ad agire. La morte dell'incapace determina invero la cessazione dell'incarico.

Nel merito la domanda del ricorrente nella qualità di padre della persona deceduta è fondata.

Il Tar nell'affrontare la questione ha ricordato che «la peculiarità dell'attività amministrativa (…) rende speciale (…) il sistema della responsabilità da attività illegittima» (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2014, n. 2792).

Gli elementi costitutivi della responsabilità della P.a. sono:

  • Elemento oggettivo, che nel caso in esame, è rappresentato dall'inadempimento frapposto all'esecuzione dell'autorizzazione rilasciata dalla Corte d'appello di Milano, emessa nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione.
  • Elemento soggettivo, rilevabile nel rifiuto cosciente di eseguire l'ordine della prestazione richiesta, ponendo quindi in essere un comportamento doloso. La Regione invero non è semplicemente rimasta inerte o posto in essere un comportamento materiale, bensì ha emanato un espresso provvedimento.
  • Nesso di causalità, che nella fattispecie sussiste in quanto l'inottemperanza al giudicato civile e a quello amministrativo ha determinato la protrazione di uno stato vegetativo permanente in capo al soggetto interessato, contro la sua volontà.

Sulla base di tali argomenti il Tar condanna la Regione Lombardia ha risarcire i danni sofferti dal padre.

Danno patrimoniale. Nel liquidare i danni, il Tar ha riconosciuto a titolo di danno patrimoniale la somma pari a 12.965,78 €, ricomprendente tutti i costi sostenuti per il trasporto, la degenza e il piantonamento fisso, avendo dovuto il padre individuare una struttura fuori dalla Regione.

Danno non patrimoniale. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, nel caso in esame, si deve tener conto del diritto del ricorrente al risarcimento del danno a titolo di erede e quello iure proprio per lesione del rapporto parentale:

  • A titolo ereditario, tenuto conto sia della natura dolosa del rifiuto regionale, sia del non brevissimo lasso di tempo che la sig.ra ha dovuto attendere prima della interruzione del trattamento sanitario, si riconosce il risarcimento del danno patito, in conseguenza della lesione determinata dal mancato rispetto della volontà del soggetto interessato di voler mettere fine ad un trattamento sanitario. Il Tar liquida tale danno nella somma di 30.000 €
  • A titolo di danno non patrimoniale da lesione di rapporto parentale, consistente nel caso in esame nelle difficoltà e turbamenti che hanno dovuto affrontare i genitori, e nel fatto che «la vita familiare, già sconvolta da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, è stata ulteriormente turbata dall'ostruzionismo della Regione Lombardia» (Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992), Il Tar ha liquidato la somma di 100.000 €.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.