Perdita di chances da consegna intempestiva: se non è provato il contenuto dei pacchi, lo spedizioniere non è tenuto al risarcimento
28 Aprile 2017
IL CASO Una società di spedizione, di fama nazionale, ritarda la consegna di un plico che gli era stato affidato da una coperativa sociale, contente la documentazione necessaria per la partecipazione a due gare indette dai Comuni di Ostia e Palu. La cooperativa conviene in giudizio la società lamentando che la ritardata consegna aveva determinato la perdita della possibilità di partecipare alle suddette gare. Sia il Tribunale di Torino che la Corte d'Appello piemontese rigettano la domanda risarcitoria. La cooperativa ricorre dunque in Cassazione e affida il ricorso a due motivi, lamentando come la Corte d'appello abbia erroneamente escluso sia la restituzione delle spese di spedizione, sia il risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dalla mancata partecipazione.
PREGIUDIZIO CERTO DI UNA PERDITA DI POSSIBILITÀ La Cassazione osserva che il danno patrimoniale da perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile qualora sussista un pregiudizio certo di una perdita di possibilità, che deve essere provato, anche in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi «dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza» (Cass. civ., n. 19604/2016). È necessario dunque che la chance perduta avesse avuto la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumere in base ad elementi certi e obiettivi (Cass. civ., n. 22376/2012). Dal momento che non vi era alcun elemento di prova in ordine al contenuto dei plichi, la Corte ritiene evidente che non possa essere riconosciuto il risarcimento del danno per una ritardata consegna dalla quale non sia dipesa di per sè la perdita certa per la ricorrente di partecipare con probabilità di successo alla gara.
SPESE DI SPEDIZIONE RISARCIBILI COME DANNO EMERGENTE Per quanto concerne invece la richiesta di restituzione delle spese di spedizione dei plichi, la Corte afferma che la società ha diritto, ex artt. 1223 c.c., alla restituzione di tali spese a titolo di danno emergente, conseguente all'inadempimento del contratto da lui subito (Cass. civ., n. 3694/2016). I giudici di legittimità cassano dunque la sentenza, accolgono il secondo motivo di ricorso e condannano la società di spedizione a corrispondere la somma di 144€ per le spese di spedizione inutilmente affrontate.
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