Nullità della causa estintiva dell'obbligazione correlata solo alla condotta discrezionale del debitore
28 Aprile 2017
È nulla (ex art. 33, comma 1, cod. consumo) la clausola nel contratto di assicurazione, posta alla base del rifiuto di adempimento dell'assicuratore, che determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, in nitido contrasto con la regola di buona fede e correttezza, come nell'ipotesi in cui, a fronte dell'obbligazione dell'assicurato di corresponsione del premio per il rischio infortunio, si introduca una causa estintiva dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore, quale il decesso dell'assicurato in un momento precedente alla liquidazione dell'indennizzo da parte della Compagnia, che non trova alcuna giustificazione dal punto di vista sinallagmatico e risulta correlata esclusivamente ad una condotta discrezionale del debitore, posta in essere successivamente all'insorgenza dell'obbligazione stessa. (Nella specie, rilevato che la clausola doveva pertanto dichiararsi nulla, mentre il contratto rimaneva valido per il resto, il Tribunale ha condannato l'assicuratore alla corresponsione, nei confronti degli eredi, dell'indennizzo spettante al de cuius, precisando che si trattava di obbligazione di valore, alla luce della funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato). |