Strage di Ustica: rimessa alle Sezione Unite la questione dell'applicabilità della compensatio
28 Giugno 2017
La Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria 22 giugno 2017 n. 15534, rinvia alle Sezioni Unite la questione relativa alla determinazione del risarcimento spettante alla società Aerolinee Itavia Spa in seguito alla sciagura aerea verificatasi nei cieli di Ustica il 27 giugno 1980, quando il velivolo DC 9/10-I-TIGI di sua proprietà si era inabissato, cagionando la morte degli 81 passeggeri. Riconosciuta la responsabilità del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Suprema Corte ritiene ora necessario risolvere la questione dell'applicabilità del meccanismo liquidatorio della cd. compensatio lucri cum damno: tale principio può operare come regola generale di diritto civile oppure solo in relazione a determinate fattispecie?
I CONTRASTI IN DOTTRINA .. La Suprema Corte ricorda infatti come sia nella giurisprudenza che nella dottrina siano rinvenibili orientamenti contrastanti, che nascono quando si prova ad elaborare una definizione delll'istituto. In particolare nella dottrina emergono tre posizioni, così ricordate dalla Cassazione: «alcuni autori negano del tutto che nel nostro ordinamento esista un istituto giuridico così definibile, altri ammettono che in determinati casi danno e lucro debbano compensarsi, ma che negano che ciò avvenga in applicazioni di una regola generale; altri ancora fanno della compensatio lucri cum damno una regola generale del diritto civile».
.. E IN GIURISPRUDENZA Anche nella giurisprudenza della stessa Corte non mancano i contrasti in merito all'applicazione del principio poiché, se è vero che è sempre stato riconosciuto come istituto, diverse sono state in concreto le soluzioni adottate per stabilirne l'ambito applicativo. · Secondo un primo orientamento, la compensatio opera solo qualora sia il danno che il lucro scaturiscono direttamente dal fatto illecito, escludendola quindi nei casi in cui la vittima di lesioni personali, o i suoi congiunti, avessero ottenuto il pagamento di speciali indennità previste ex lege (es. assicuratori sociali, enti di previdenza, PA). La motivazione risiede nel principio che la compensatio non opera quando danno e lucro traggono origine da fonti diverse (ex multis, Cass. civ. n. 20448/2014; Cass. civ. n. 3807/1998; Cass. civ. n. 10291/2001; Cass. civ. n. 11440/1997; Cass. civ., n. 4475/1993). · Un secondo orientamento ammette l'operatività dell'Istituto pur mediante percorsi differenti: taluni ammettono che la compensatio operi solo quando lucro e danno scaturiscono «in via immediata e diretta dal fatto illecito: tuttavia, elevando la causa del lucro dal rango di “occasione” a quello di “causa”, giungono al risultato di detrarlo al risarcimento» (Cass. civ., n. 64/2002). Altri invece giungono allo stesso risultato senza dichiarare di utilizzare l'Istituto della compensatio (Cass. civ., n. 3761/1979).
La Cassazione suggerisce, poi, che tali contrasti interpretativi possano trovare una soluzione mediante l'applicazione dei seguenti principi: a) alla vittima di fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione; b) nella stima del danno occorre tener conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o perverranno certamente alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato dal fatto illecito; c) per stabilire se il vantaggio sia stato causato da fatto illecito deve applicarsi la stessa regola di causalità utilizzata per stabilire se il danno sia conseguenza dell'illecito.
INTEGRALITA' DELLA RIPARAZIONE Corollario dunque, secondo la Corte, è che effettivamente non esista un istituto della compensatio, che sarebbe dunque da intendersi come una diversa definizione del principio desumibile dall'art. 1223 c.c., dell'integralità della riparazione o «principio di indifferenza, in virtù del quale il risarcimento deve coprire l'intera perdita subita, ma non deve costituire un arricchimento per il danneggiato».
RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE La III sezione, nel rimettere gli atti al Primo Presidente ex art. 374 c.p.c. , pone il seguente quesito: «nella liquidazione del danno deve tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, (come nella specie),da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante?».
|