Fumatore muore di cancro: il Tribunale di Milano condanna l'azienda di sigarette al risarcimento di circa 800.000,00 €
28 Luglio 2014
Un tabagista muore all'età di 54 anni. ll giudice riconosce il nesso causale tra l'assunzione di tabacco e l'evento morte, condanna la BAT s.p.a. a risarcire i parenti della vittima, infatti la presunta conoscenza dei rischi del fumo non esenta da responsabilità il produttore che compie un'attività pericolosa quale quella di produzione e commercializzazione di sigarette ex art. 2050 c.c.
Trib. Milano, sez. X civ. 11 luglio 2014, n. 9235
I fatti. Il sig. A.SC. muore a seguito di neoplasia polmonare riconducibile al costante consumo di sigarette (a decorrere dal 1965), gli eredi della vittima chiedono risarcimento all'Amministrazione Autonoma dei Monopolio di stato della BAT e PH.MO. La corte entro determinati limiti accoglie la pretesa risarcitoria della moglie e dei tre figli.
La produzione e commercializzazione di sigarette e l'art. 2050 c.c. Il tribunale riportandosi alla sentenza della Cass. n. 26516/2009, ha osservato che la produzione e commercializzazione di sigarette deve essere inquadrata nel novero delle attività pericolose ex art. 2050 c.c. in quanto attività finalizzata al commercio e quindi all'uso da parte del consumatore di un prodotto idoneo a produrre i danni nella fase del consumo, in particolare si tratta di pericolo conseguente non ad un uso anomalo del prodotto, ma all'uso tipico e normale del prodotto. La pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotto sigaretta da parte del consumatore fumatore non è idonea ad escludere la configurabilità del responsabilità del produttore ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Ricadute sugli oneri probatori. Mentre il danneggiato per il risarcimento deve provare il nesso causale fra l'assunzione di tabacco e l'evento di danno, il produttore e l'esercente la commercializzazione di sigarette, per esimersi da responsabilità devono provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. “Il produttore-distributore di sigarette avrebbe dovuto fornire adeguate informazioni sulla nocività del fumo (anche con foglietti illustrativi posti nel pacchetti e ciò a prescindere da obblighi giuridici) per mettere in condizioni i consumatori di conoscere fuori di equivoco la correlazione tra il consumo di sigarette e il rischio che corre la salute. Nel caso di specie solo a partire dal 1991, allorché tale obbligo fu previsto dalla legge, la vendita di tabacchi e quindi anche delle sigarette è avvenuta con una esplicita informazione circa la nocività e il carattere letale del fumo”.
Il nesso causale e la condanna . Per il giudice monocratico deve ritenersi sussistente il nesso causale fra l'attività di tabagista e la neoplasia polmonare che ha colpito il tabagista. Proprio la consulenza tecnica disposta dal giudice ha evidenziato che il sig. A.SC. fumava dall'età di 15 anni circa un pacchetto e mezzo al giorno, ed è morto nel novembre 2004 dopo che gli era stato diagnosticato un «carcinoma primitivamente polmonare» causato dal fumo. La corte ritiene sussistente il nesso causale fra l'attività di tabagista e lo sviluppo di neoplasia polmonare. Proprio per l'inquadramento della responsabilità connessa all'art. 2050 c.c. e per le risultanze in termini di nesso causale, compete all'esercente l'attività pericolosa, comprovare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La corte sulla base della CTU riconosce che i 26-27 anni in cui la vittima ha consumato tabacco prima dell'entrata in vigore della norma sono molto più rilevanti (nella misura di circa 20 volte) dei 13-14 anni del periodo successivo. All'evento di danno la condotta dell'attore ha concorso nella misura che si stima nel 20% che ebbe a continuare nell'assunzione di fumo pur dopo il 1991 (anno in cui è incominciata l'informazione nociva del fumo sui pacchetti di sigarette). Il giudice, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, riconosce ai prossimi congiunti il danno da perdita del rapporto parentale ed agli eredi il danno da invalidità temporanea in capo al de cuius.
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