Viaggio rovinato dal bagaglio in ritardo o smarrito: il passeggero deve “accontentarsi” di 1000 euro

Redazione Scientifica
31 Luglio 2015

Tempo di vacanze, di viaggi e di lune di miele. Tempo anche di smarrimenti e ritardi nel riconsegnare i bagagli. In questi casi, cosa possono fare i passeggeri danneggiati? A breve distanza tra loro, un intervento della Cassazione e uno del Giudice meneghino che hanno chiarito la portata della Convenzione di Montreal: il vettore deve risarcire il passeggero in caso di ritardo o perdita del bagaglio, ma tale risarcimento incontra il limite di 1000 euro DSP (diritti speciali di prelievo). Tale cifra rappresenta un limite di responsabilità ma anche di parametro liquidatorio di tutti i danni possibili da perdita del bagaglio (patrimoniale e non).

La vicenda: viaggio di nozze rovinato. Una donna agiva in giudizio contro un vettore internazionale, poichè le aveva riconsegnato il bagaglio con 14 giorni di ritardo, durante la sua luna di miele. L'accaduto aveva comportato alla donna stress, pertanto la stessa chiedeva il risarcimento del danno morale patito.

Mentre i giudici di prime cure accoglievano la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, la Corte d'appello riduceva notevolmente l'importo, accogliendo il gravame del vettore.

Il “tetto” del risarcimento. La questione, giunta avanti ai Giudici della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, sent., 14 luglio 2015, n. 14667), deve essere così risolta: il risarcimento in caso di distruzione, perdita o ritardo nella consegna dei bagagli è di 1000 euro e ricomprende sia i danni patrimoniali sia i non patrimoniali. La Convenzione di Montréal (ratificata con L. n. 12/2004), applicabile al caso de qua, non fa distinzione tra danno materiale e morale e demanda ai singoli ordinamenti nazionali la facoltà di disciplinare ulteriori danni; spetta quindi al giudice nazionale prevedere o meno il risarcimento del danno non patrimoniale derivanti da perdita o ritardo nella riconsegna del bagaglio.

Focalizzando l'attenzione sull'ordinamento italiano, i danneggiati potranno chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in cui vi sia una grave lesione dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

La vicenda: viaggio rovinato per il bagaglio mai riconsegnato. A simili conclusioni è giunto il Tribunale ordinario di Milano, che in data 25 giugno 2015, si è pronunciato in tema di danni da perdita del bagaglio.

Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda di due coniugi di risarcimento dei danni, per aver subito la perdita del bagaglio imbarcato. Nel dettaglio il GdP aveva ritenuto la responsabilità civile del vettore per la perdita del bagaglio e affermato il danno da vacanza rovinata da liquidarsi in euro 2.436, 91 euro, di cui 2.260 euro quale corrispettivo spettante ex Convenziona di Montréal.

Il vettore impugnava allora la sentenza chiedendo:

  1. in via principale, l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ovvero l'infondatezza della domanda;
  2. in via subordinata, la limitazione di quanto dovuto a 1000 DSP, dal momento che il bagaglio smarrito era unico, e la non risarcibilità del danno da vacanza rovinata.

Gli appellati resistevano in giudizio ricordando che secondo la giurisprudenza di merito, il vettore deve risarcire anche il danno da vacanza rovinata e che i 1000 DSP spettano a prescindere dal contenuto del bagaglio a ciascun passeggero (e non per bagaglio).

Tempistiche corrette. Il Tribunale di Milano non rileva alcuna decadenza poiché correttamente il passeggero aveva immediatamente lamentato per iscritto la mancata riconsegna del bagaglio registrato. Inoltre, del tutto pacifico è il fatto che la causa è stata promossa entro 2 anni dalla data in cui il bagaglio avrebbe dovuto essere riconsegnato.

Nessun danno da vacanza rovinata. Per quanto concerne le censure relative alla liquidazione del danno, il motivo di ricorso è fondato.

In primis, il danno da vacanza rovinata non può essere riconosciuto. In materia di pacchetti turistici, la disciplina vigente (D. lgs. n. 79/2011, c.d. Codice del Turismo) prevede effettivamente la risarcibilità del predetto danno, ma è – come chiarisce il Giudice milanese – del tutto inconferente in relazione alla presente controversia. Infatti la fattispecie in esame riguarda un contratto di trasporto aereo di persone e non pacchetti turistici.

La disciplina applicabile. Al caso in esame, deve essere applicato il Reg. n. 889/2002, che recepisce la Convenzione di Montréal. Queste norme tuttavia non specificano espressamente se siano risarcibili i soli danni patrimoniali o anche quelli non patrimoniali. Il Tribunale, uniformandosi alla giurisprudenza sovranazionale, ha stabilito che l'importo previsto dalla Convenzione (1000 DSP) debba considerarsi omnicomprensivo: esso vale come limite per tutti i danni, patrimoniali e non, escludendo quindi la possibilità di risarcire anche il danno non patrimoniale.

In conclusione, il ristoro di 1000 DSP non svolge solo la funzione di limite di responsabilità ma anche di parametro liquidatorio di tutti i danni possibili da perdita del bagaglio (patrimoniale e non), istituto noto e previsto anche nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 1226 c.c. che consente la liquidazione del danno in via equitativa da parte del Giudice quando la prova del danno sia certa nell'an ma non nel quantum.

Un bagaglio perso, un risarcimento. Suddetto limite è previsto per la perdita, di uno o più bagagli, patita da ciascun viaggiatore: nel caso di specie è titolare del risarcimento di 1000 DSP la moglie, poiché il bagaglio perduto era registrato sulla sua carta di imbarco.

Sulla base di tali argomenti il Giudice milanese ha parzialmente accolto l'appello del vettore e pertanto condannato questi a pagare in favore della sola ricorrente la somma di 1134,71 euro a titolo di risarcimento del danno per la perdita del bagaglio.