Danno da ritardo nel rilascio del visto di ingresso: la P.a. può non essere l’unica colpevole

Redazione Scientifica
28 Luglio 2015

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa...

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa; potendosi, invece, negare la responsabilità quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile. (Nella specie, considerata la complessità del caso – per la presenza di numerosi famigliari richiedenti il visto d'ingresso, la necessità di esperire delle indagine sul DNA e l'oggettiva differenza del cognome dei figli riportato nel nulla osta rispetto a quello riportato nella richiesta di visto – il Trib. ha affermato il concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. nel ritardo nella concessione dei visti per il ricongiungimento familiare e accolto la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale arrecato alla vita famigliare in conseguenza dell'inerzia della P.A. convenuta).

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