L'ente territoriale non è responsabile per i danni cagionati dalle strutture concesse a privati, anche se all'interno di aree pubbliche
28 Dicembre 2015
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25603/2015, depositata il 21 dicembre 2015, ha affermato che il generico dovere di vigilanza che incombe sull'ente territoriale all'interno di una struttura pubblica non può ritenersi esteso anche alla regolarità delle strutture in concessione a privati. Il principio è stato sancito dalla Suprema Corte nella pronuncia emessa sul ricorso presentato da un Comune avverso la sentenza della Corte d'Appello territoriale che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'aveva ritenuto solidalmente responsabile con il gestore del chiosco per il risarcimento dei danni nei confronti dei genitori di un minore che, giocando con dei coetanei in una area pubblica, era inciampato su alcuni cavi elettrici sparsi a terra e cadendo era venuto a contatto con una pallina di ferro (che serviva come presa di corrente per un chiosco avuto in concessione da un privato), aveva perso la vita per folgorazione.
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