Attribuzione di specifiche indagini ad uno specialista appositamente nominato in relazione ad una Ctu e principio del contraddittorio

Antonino Barletta
03 Maggio 2016

È nulla la consulenza d'ufficio se il Ctu, autorizzato dal Tribunale, si avvale di uno specialista per le operazioni peritali senza avvisare le parti?

Caio, nominato Ctu, dopo aver svolto le operazioni peritali, chiede al Tribunale l'autorizzazione – concessa – ad avvalersi di uno specialista. Senza poi avvisare le parti, il Ctu continua le operazioni peritali e invia la prima “bozza”. Tizio, avvocato dell'attore, invia le osservazioni e Caio deposita la relazione definitiva. Tizio, alla prima udienza successiva al deposito della relazione, eccepisce la nullità della Ctu in quanto, a suo dire, espletata senza il rispetto del contraddittorio non essendo stato messo il Ct dell'attore nella condizione di partecipare alla prosecuzione delle indagini di consulenza. Il vizio sarebbe ancora più rilevante in quanto il Ctu aveva mancato di riportare e “fare proprio” il parere dello specialista, ragion per cui assolutamente necessario sarebbe stato che alle operazioni successive partecipasse anche il Ct dell'attore per poter discutere del caso. Menzionava Caio che «lo svolgimento dell'incarico da parte di un esperto, del quale il consulente tecnico d'ufficio si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, con la conseguenza del rispetto di tali regole qualora il consulente tecnico di parte, ancorché non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dall'esperto e di esprimere le proprie osservazioni al Ctu» (Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 1985, n. 6099). In questo caso è nulla la Ctu?

Da quanto emerge nel quesito sembrerebbe che non sia dato identificare dalla relazione i termini della collaborazione prestata dall'esperto (e quali attività abbia in concreto svolto), benché quest'ultimo sia stato nominato per coadiuvare il Ctu nelle operazioni peritali. Non è dato nemmeno comprendere, quindi, se vi sia stato un concreto ausilio da parte del suddetto esperto, in quale direzione vertano le valutazioni dello specialista e come queste si pongano in relazione alle conclusioni espresse nella consulenza tecnica. In ogni caso, il Ctu – una volta acquisita la relazione dell'esperto – avrebbe dovuto sottoporre il parere di quest'ultimo al contraddittorio delle parti, spiegando poi nella propria relazione le considerazioni riferibili allo specialista, le ragioni e i limiti entro cui il suddetto parere sia stato utilizzato nel definire gli esiti della consulenza.

Ritengo quindi che la consulenza tecnica descritta nel quesito sia effettivamente viziata e che questa possa essere dichiarata nulla in quanto il vizio sembra essere stato tempestivamente eccepito dall'attore, in relazione all'interesse riferibile (suppongo) ai termini complessivi della relazione del Ctu.

Nell'ordinare la rinnovazione il giudice dovrebbe far sì che il parere dello specialista venga messo a disposizione delle parti, per le loro osservazioni, e al contempo che il Ctu renda palese nella propria relazione l'apporto riferibile al medesimo specialista.

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