Incostituzionale la legge Pinto che non ricomprende le indagini preliminari nel computo per l’eccessiva durata del processo

Redazione Scientifica
29 Luglio 2015

Il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 2-bis, Legge Pinto nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito ad un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico.

L'eccessiva durata del processo penale: da quando scatta il “countdown”? «Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari», così recita l'art. 2, comma 2-bis della Legge Pinto (L. n. 89/2001).

In ambito penale, quindi, ai fini del computo del termine di eccessiva durata del processo, sono escluse dal calcolo le indagini preliminari.

La questione di legittimità costituzionale. Sulla base di tale interpretazione, processi penali di durata pari a 8 anni non configurano violazioni del termine ragionevole del processo, sebbene da tale calcolo siano esclusi i 6 anni di indagini preliminari. Non condividendo questo orientamento, il Giudice fiorentino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della Legge Pinto.

La giurisprudenza di Strasburgo. La Corte Costituzionale, nel pronunciarsi, ha tenuto conto della Giurisprudenza della Corte Edu, che, ai sensi dell'art. 6 Cedu, ha riconosciuto il diritto all'equa riparazione anche per la fase delle indagini preliminari: la violazione del diritto ad una definizione celere del processo penale genera la pretesa di un indennizzo per dare ristoro al patimento subito a seguito di una condanna espressa attraverso un atto dell'autorità giudiziaria. Evenienza che non si può circoscrivere alla fase che segue l'esercizio dell'azione penale, ma si manifesta a partire dal momento in cui una persona venga formalmente a conoscenza dell'esistenza di un'indagine a suo carico.

Questo principio acquisisce nell'ordinamento italiano valore di fonte-legislativa, sicché l'equa riparazione non può avere ad oggetto solo la fase che la normativa nazionale qualifichi come “processo”, ma deve ricomprendere anche le attività procedimentali che la precedono.

Alcune precisazioni. La Corte Edu – ricorda la Consulta – ha anche affermato che l'art. 6 Cedu non impone di assumere in considerazione l'intera fase delle indagini preliminari, se esse non hanno comportato la comunicazione formale dell'accusa o il compimento di atti in grado di ripercuotersi nella sfera giuridica della persona.

La pronuncia di incostituzionalità. Sulla base di tali motivi, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 2-bis, Legge Pinto nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito ad un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico.

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