Il danno da immissioni è risarcibile anche senza prova della lesione al bene salute

Redazione Scientifica
29 Agosto 2017

La Suprema Corte, confermando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, chiarisce che la prova della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, qual è il danno da immissioni, vale anche come prova del danno, che deve dunque considerarsi in re ipsa, o quantomeno può essere agevolata mediante presunzioni e/o nozioni di comune esperienza.

IL CASO Una donna conviene dinnanzi al Tribunale di Roma il proprietario ed i conduttori di un immobile, adibito ad uso falegnameria, sottostante l'appartamento di sua proprietà. Dopo aver espletato CTU, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere in ordine a domanda inibitoria di immissioni di polveri, vapori e rumori, dal momento che nelle more erano state adottate idonee misure di contenimento, e condanna i conduttori al risarcimento del danno all'attrice, quantificandolo in euro 10000 oltre accessori. La corte d'Appello di Roma riforma tale decisione e rigetta la domanda risarcitoria, sostenendo come il danno da immissioni sia risarcibile solo qualora abbia cagionato una comprovata lesione della salute, affermando, inoltre, che l'attrice avrebbe dovuto produrre idonea documentazione sanitaria, chiedendo altresì l'espletamento di una CTU medico-legale. La donna propone dunque ricorso per Cassazione.

È PROVA IN RE IPSA.. Parte attrice lamentava violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., e 884, 2043 e 2067 c.c., deducendo che la Corte d'Appello, dissentendo da quanto recepito dal Tribunale, si sarebbe posta in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la prova della lesione di un diritto costituzionalmente garantito è anche prova del danno, e deve considerarsi in re ipsa, o quantomeno tale prova può essere agevolata mediante presunzioni che avrebbero potuto trarre fondamento dalla situazione lavorativa documentata dall'attrice, che prevedeva turni notturni.

.. RISARCIBILE A PRESCINDERE DALL'ACCERTAMENTO DI UN DANNO BIOLOGICO La Cassazione considera fondato il motivo di ricorso, ritendo che sia necessario dare continuità al principio, ormai sufficientemente consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 1 febbraio 2017 n. 2611) secondo cui il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni è «risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare e personale all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 CEDU, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (Cass. civ., 16 ottobre 2015 n. 20927). La prova del pregiudizio pertanto, conclude la Corte, può essere fornita anche mediante presunzioni, invero sulla base di nozioni di comune esperienza.

La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e, non rilevando la necessità di disporre ulteriori accertamenti di fatto, si esime dal rinvio e decide nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo la domanda dell'attrice in coerenza con la sentenza emessa dal Tribunale. Condanna dunque i conduttori al risarcimento del danno in favore dell'attrice, liquidandolo in euro 10000 oltre interessi, e compensa le spese per il grado d'appello ed il giudizio di Cassazione.