L’«apprezzamento obiettivo clinico» delle lesioni richiesto per il risarcimento del danno

Redazione Scientifica
29 Settembre 2016

I commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 d.l. n. 1/2012 sono da leggere in correlazione alla necessità, di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia «suscettibile di accertamento medico-legale», esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, siccome conducenti ad un'”obiettività” dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi.

Il caso. A seguito di un sinistro stradale che le aveva causato delle lesioni, l'attrice conveniva in giudizio la conducente dell'autovettura (e la società di assicurazioni) che aveva causato tale sinistro, per sentirle condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura.

Vedendosi rigettata nel merito la pretesa di ristoro dei pregiudizi derivanti dalle lesioni personali patite a seguito dell'incidente, difettando una «dimostrazione convincente dei suoi elementi giustificativi», l'attrice proponeva appello. Il Tribunale di Napoli adito accoglieva parzialmente il gravame posto dall'attrice e dichiarava l'esclusiva responsabilità ex art. 2054, comma 3, c.c. della conducente l'autovettura e condannava la società di assicurazioni al pagamento di una somma risarcitoria. Riteneva il Tribunale di escludere il risarcimento per il cd. “danno da fermo tecnico del veicolo incidentato” e confermava il capo della decisione impugnata con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni alla persona stante l'applicabilità dell'art. 32 d.l. n. 1/2012.

Muoveva dunque ricorso per cassazione l'attrice di primo grado.

Il primo motivo di gravame. La ricorrente denuncia violazione di legge in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente respinto la domanda risarcitoria basandosi sul presupposto che le lesioni personali patite nel sinistro non erano state accertate visivamente o strumentalmente ex art. 32 d.l. n. 1/2012, modificativo dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, atteso che tali normative non possono trovare applicazione in quei giudizi, come il presente, già in corso alla data della loro entrata in vigore. Inoltre essa evidenzia come, in ogni caso, le lesioni erano state accertate visivamente dal sanitario di guardia al Pronto Soccorso limitatamente alle lesioni oggetto della richiesta risarcitoria.

L'applicabilità o meno dell'art. 32 d.l. n. 1/2012. Viene innanzitutto giudicata errata la postulata inapplicabilità dell'art. 32, comma 3-quater, d.l. n. 1/2012. Con la sent. n. 235/2014 la Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare che tale norma, unitamente al comma 3-ter dello stesso articolo, «in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano […] ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore)». Tali norme sono infatti volte a stabilire l'esistenza e la consistenza del danno alla persona, dunque, ad esse è tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto.

Le lesioni lievi. È fondata invece la doglianza che impugna la ratio decidendi della sentenza di appello là dove questa ha escluso che la ricorrente abbia fornito la prova delle lesioni lievi subite.

I commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 citato sono da leggere in correlazione alla necessità, di cui agli artt. 138 e 139 Cod. Ass., che il danno biologico sia «suscettibile di accertamento medico-legale», esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, siccome conducenti ad un'”obiettività” dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi. Da ciò consegue l'evidente errore di diritto commesso dal giudice territoriale, che ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo nonostante detto referto medico avesse diagnosticato «contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni», le quali lesioni non potevano dunque essere ritenute di per sé «affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico» alla stregua dell'art. 32, comma 3-quater d.l. n. 1/2012.

Il danno da “fermo tecnico”. Altro motivo di gravame consiste nell'erronea negazione da parte del giudice d'appello del danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato, in considerazione del fatto che l'istante non aveva provato di aver subito un danno materiale emergente ulteriore rispetto a quello derivante dall'inutilizzabilità dell'autovettura durante in periodo necessario alla sua riparazione. Ma tale motivo è infondato: la Suprema Corte ritiene infatti di aderire al più recente orientamento secondo cui il danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa ove la parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo né abbia fornito elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (Cass. n. 9626/2013).

(Tratto da: www.dirittoegiustizia.it)

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