Violenza sessuale del medico ai danni di una paziente: anche l’ASL deve risarcire la vittima
29 Settembre 2017
IL FATTO Un medico anestesista viene condannato con sentenza penale definitiva per vari episodi di violenza sessuale. In particolare viene ritenuto responsabile della violenza ai danni di una donna, sua parente, che, dopo essere stata anestetizzata in vista dell'imminente intervento chirurgico (tunnel carpale) era stata denudata parzialmente, toccata nelle sue parti intime e fotografata in pose erotiche mentre si trovava in stato di totale incoscienza. La donna conviene dunque in giudizio sia il medico che l'Asl di appartenenza per ottenere il ristoro dei danni conseguenti al reato di violenza sessuale. Il giudice di prime cure accoglie il ricorso condannando i convenuti al risarcimento nella misura di 25 mila euro, oltre interessi. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza non definitiva, respinge l'appello proposto in via principale dall'ASL e in via incidentale dal medico e rimette la causa in istruttoria per l'accertamento dell'entità del danno da liquidare. L'ASL ricorre ora in Cassazione, sulla base di un unico motivo di ricorso.
OCCASIONALITÀ NECESSARIA TRA CONDOTTA DANNOSA E FINE ISTITUZIONALE PERSEGUITO Il ricorso presso la Corte territoriale si era basato esclusivamente sull'applicabilità o meno della fattispecie dell'art. 2049 c.c. La Corte d'Appello aveva dichiarato che il riferimento alla condotta del dipendente può venire meno solo nel caso in cui egli agisca per un fine strettamente personale. Dal momento che la condotta illecita del medico era stata intramuraria, non solo in orario di servizio ma addirittura durante lo svolgimento dello stesso, non poteva dunque che rientrare nell'ambito del rapporto lavorativo. Considerava infatti il collegamento esistente tra azione criminosa e incarico affidato dalla struttura sanitaria al medico, a nulla rilevando il rapporto di parentela tra medico e vittima.
OCCASIONE NATURALE PER COMPIERE IL FATTO? L'ASL lamenta in Cassazione violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c., affermando che l'unica conseguenza logica da trarre dal nesso di occasionalità necessaria, condivisibile, sarebbe l'esclusione di responsabilità della struttura sanitaria. Valutando la violenza sessuale come la massima espressione di un fine personale ed egoistico, attribuisce all'incarico professionale del medico una mera occasione naturale per compiere il fatto, indipendente dal ruolo assegnatogli dalla struttura sanitaria, escludendo perciò l'applicazione dell'art. 2049 c.c.
CONDOTTA NON DEL TUTTO ESTRANEA AL RAPPORTO DI LAVORO La Suprema Corte ricorda che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e dei committenti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2049 c.c. non è richiesto alcun accertamento del nesso di causalità tra opera dell'ausiliario e opera del debitore. Sufficiente è, infatti, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che «l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli» (ex multis, vedi Cass. civ., n. 8306/2011 e Cass. civ., 20924/2015).
RUOLO IMPRESCINDIBILE DEL MEDICO La violenza sessuale si era potuta consumare perché il medico stava svolgendo il proprio lavoro di anestesista all'interno dell'ospedale, in evidente disponibilità di sale operatorie e apparecchiature mediche. La Cassazione considera imprescindibile il ruolo che il medico svolgeva all'interno della struttura, tanto più che nel caso di specie egli aveva anestetizzato la paziente in preparazione dell'intervento chirurgico, poi effettuato. Il comportamento tenuto dal medico, conclude la Suprema Corte, è inqualificabile e contrario a qualsiasi etica minima della sua professione ma la funzione svolta dal professionista nell'ospedale non può che considerarsi presupposto necessario per l'accaduto. Conferma dunque la sua responsabilità ex art. 2049 c.c., rigetta il ricorso e condanna l'ASL pagamento delle spese processuale, ritenendo altresì esistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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