Concorso colposo del creditore e nesso causale, nell’ipotesi di incidente stradale con veicolo con revisione obbligatoria scaduta
29 Novembre 2016
In caso incidente stradale tra un motociclo con revisione scaduta e autovettura, l'assicurazione di quest'ultima è tenuta a pagare se la responsabilità del sinistro viene addebitata al conducente dell'autovettura?
Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza tale da garantire, tra l'altro, la loro sicurezza (art. 79 C.d.S.). A tal fine i veicoli devono essere sottoposti a revisione periodica (art. 80 C.d.S.). La mancata revisione obbligatoria del veicolo posto in circolazione su strada pubblica o ad essa equiparata (art. 122 C.d.A.) è di per sé un comportamento omissivo antigiuridico dei soggetti responsabili della sua circolazione (conducente, proprietario e soggetti affini) ma perché esso sia sufficiente per escludere o ridurre il risarcimento del danno occorre che la violazione abbia concretamente influito sulla eziologia dell'evento dannoso. Queste le ragioni.
In caso di fatto illecito derivante dalla circolazione dei veicoli a motore il responsabile è tenuto a risarcire il danno ingiusto provocato, ex artt. 2043 e 2054 c.c. La responsabilità civile, come quella amministrativa, è costruita, infatti, sul piano strutturale intorno al danno cagionato da un fatto. Tale fatto presenta un'articolazione complessa, constatando di tre elementi essenziali: condotta (omissiva o commissiva), evento lesivo e nesso causale (tra condotta ed evento lesivo). Tali elementi danno luogo, complessivamente, al cosiddetto fatto illecito (Cass. civ., Sez. Un. 20 giugno 2007 n. 14297).
L'art. 1227 c.c. - che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore ed è applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche alla responsabilità aquiliana - prevede due distinte ipotesi:
Il rapporto tra causa ed evento (art. 1227, comma 1, c.c.) - che rileva nel caso in esame per la risposta al quesito posto - dev'essere esaminato e verificato dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del creditore (o danneggiato) e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte (Cass. civ., sez. III, sent. 26 luglio 2016 n. 15366; Cass. civ., sez. II, sent. 5 maggio 2016 n. 9034). Il rapporto tra evento e danno (art. 1227, comma 2, c.c.) - che è riferibile ad un contegno dello stesso creditore (o danneggiato) che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione - forma oggetto di un'eccezione in senso stretto ed è, pertanto, rilevabile solo su rituale e tempestiva eccezione di parte (Cass. civ., sez. III, sent. 13 febbraio 2015 n. 2882; Cass. civ., sez. lav., sent. 5 febbraio 2014 n. 2630).
Sulla scorta di tali norme e tali principi deve ritenersi che la mancata obbligatoria revisione del motociclo danneggiato, seppur è di per sé un comportamento omissivo antigiuridico, può essere fonte di corresponsabilità dei soggetti responsabili della sua circolazione per il danno causato al motociclo a seguito di un sinistro stradale soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia dell'evento dannoso, costituendone un antecedente causale. Tale responsabilità, pertanto, non sorge nel caso in cui la mancata obbligatoria revisione del motociclo non è stata causa del danno lamentato.
Conforta tale conclusione la giurisprudenza di legittimità che: - in tema di responsabilità omissiva, in generale, ha affermato che “non può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato: la responsabilità non sorge non perché non vi sia stato un comportamento antigiuridico (l'omissione di un comportamento dovuto è di per sé un comportamento antigiuridico), ma perché quell'omissione non è causa del danno lamentato” (Cass. civ., Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576 e succ.; conf. Cass. civ. sez. III, sent. 29 maggio 2015 n. 11193); - nella specifica materia dei sinistri stradali ha affermato che:
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