Liquidazione del danno non patrimoniale a favore della vittima secondaria residente all’estero: le recenti valutazioni dell’Osservatorio di Milano

30 Gennaio 2017

Il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità e non può subire alcuna variazione in base ad elementi che non incidono su tale umanità, perché il danno da perdita del congiunto deve essere parametrato al valore della persona perduta e non alle conseguenze economiche del risarcimento.
La questione

Il caso che si presenta è quello della liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio a favore della vittima secondaria (congiunto della vittima primaria), che risiede all'estero e che agisce in giudizio in Italia per ottenere il risarcimento del danno, quando nel Paese di residenza il denaro ha un diverso potere di acquisto.

Pertanto, è bene chiarire che ci troviamo già a valle della questione: non si discute di problemi di diritto internazionale privato, si applica la legge italiana e l'an debeatur è accertato. Anche il quantum è, in realtà, accertato, perché si tratta di stabilire se a tale somma, che è già stata individuata, vada applicato un correttivo in ragione del diverso potere di acquisto della moneta di colui che ha adito le nostre Corti.

Non si tratta di riconoscere un quantum irrisorio, che equivarrebbe ad una negazione del diritto alla riparazione del danno.

Al riguardo si fronteggiano due orientamenti: da una parte, chi ritiene che si debba operare tale correzione (Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2000, n. 1637; App. Milano, 24 luglio 2015, n. 3223), dall'altra, chi, confortato dalla giurisprudenza di legittimità più recente che riscuote consensi in dottrina, ritiene che nessuna rilevanza abbia il diverso potere di acquisto della moneta del luogo di residenza del richiedente giustizia (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2016, n. 20206; Cass. civ., 13 novembre 2014, n. 24201; Cass. civ., 18 maggio 2012, n. 7932).

Invero, entrambe le opinioni hanno come obiettivo comune la parità di trattamento di chi agisce in giudizio. Ad un eguale obiettivo, seguono soluzioni diametralmente opposte.

Indubbiamente, quando si tratta di lesione dei diritti della persona umana, l'attenzione è e deve essere massima.

È un dato ineludibile che la moneta non è unica e che quando circola, ossia nel suo momento dinamico, si presenta mutevole ed elastica, in quanto sottoposta oggettivamente al potere di acquisto della moneta del luogo ove viene spesa/cambiata. Sarebbe fuori dalla realtà pensare il contrario e basarsi sul solo valore nominale di una certa quantità di moneta.

D'altra parte, si osserva, il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità e non può subire alcuna variazione in base ad elementi che non incidono su tale umanità, perché il danno da perdita del congiunto deve essere parametrato al valore della persona perduta e non alle conseguenze economiche del risarcimento.

L'ambivalenza degli argomenti

Come detto, le opposte opinioni hanno in comune, ove vengono in considerazione i diritti fondamentali dell'uomo, l'esigenza di assicurare la parità di trattamento a casi eguali.

Nell'economia di questo dibattito è interessante esaminare schematicamente le argomentazioni di chi ritiene irrilevante il diverso potere di acquisto del luogo di residenza del richiedente, evidenziando, però, come gli stessi argomenti possano essere ambivalenti o capovolti.

1) Fattispecie dell'illecito civile vs regole di liquidazione del danno

Si evidenzia che l'illecito aquiliano si compone di tre elementi essenziali (condotta illecita – dolosa o colposa –, danno e nesso di causa), che solo incidono sull'aestimatio del danno, mentre il luogo in cui il risarcimento verrà speso è elemento successivo ed esterno, e come tale irrilevante.

L'affermazione è tanto corretta in sé quanto errata se riferita alla questione de quo. Se a livello di istitutiones è innegabile che l'illecito extracontrattuale di compone di quegli elementi (cui aggiungere, per precisione, l'imputabilità), è altresì vero che ora non viene in gioco l'art. 2043 c.c., bensì la regola liquidatoria (artt. 2056, che rinvia agli artt. 1223, 1226, e 1227 c.c.), esattamente successiva ed esterna alla struttura dell'illecito.

L'argomento, quindi, appare inconferente, posto che, come detto, abbiamo già riconosciuto quella somma di denaro di riparazione in base agli standards nazionali. Inoltre, proprio perché la liquidazione del danno è elemento esterno ed estraneo alla fattispecie “illecito”, non se ne può inferire l'irrilevanza ai fini che interessano. Si confonde danno e lesione, danno ingiusto e danno risarcibile, illiceità della lesione e sue conseguenze oggetto dell'obbligazione risarcitoria.

Il punto è ben chiaro (A. DI MAJO, Discorso generale sulla responsabilità, in Diritto civile, diretto da Lipari e Rescigno, IV, III, MIlano, 2009, p. 34 ss; con specifico riferimento al tema, G. MIOTTO, Risarcimento del danno e potere d'acquisto della moneta ovvero quando le vie dell'ingiustizia sono lastricate di buone intenzioni, in Resp. civ. e prev., 2016, 26 ss; in generale, M. FRANZONI, Fatti illeciti, art. 2043, 2056-2059, in Comm. Scialoja-Branca, Zanichelli-Il Foro it., 2004, p. 664 ss.; G. ALPA– M. BESSONE– V. ZENO-ZENCOVICH, I fatti illeciti, Il danno, in Trattato Rescigno, 14, VI, Torino, 2004, 413 ss; G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, in Giur. sist. di dir. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, V, La responsabilità civile, Torino, 1987, 431 ss.).

Con particolare riferimento alla valenza delle Tabelle Milanesi, il Gruppo Tre ha osservato che, in generale, la tesi di modificare la Tabella della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sarebbe slegata dal contesto delle regole del nostro ordinamento e potrebbe mettere in discussione la condivisione nazionale che le Tabelle hanno assunto. Coerentemente, dunque, la questione dell'adeguamento al potere di acquisto non richiede la revisione delle tabelle, ma se ne può tenere conto (per maggiori approfondimenti, vedi anche A. CASSANO CICUTO, Gruppo Tre: danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale, in RiDaRe; S. CIARDO, Il danno parentale nei nuovi lavori dell'Osservatorio di Milano, in RiDaRe).

2) Eguaglianza (nominale) ed eguaglianza (venale)

Altro argomento a favore della tesi della irrilevanza del potere di acquisto viene trovata nel principio di eguaglianza e, quindi, nell'obbligo di non discriminare gli stranieri. Bisogna attribuire la stessa somma di denaro che si riconosce secondo i criterî nazionali.

Posto che non stiamo parlando del diverso caso di stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio italiano che verrebbero così discriminati se si applicasse un adeguamento in base al diverso potere di acquisto della moneta del Paese di origine, consegue che non vi è affatto omogeneità di situazioni, che consenta di invocare costruttivamente il principio di eguaglianza.

Vero è il contrario: attribuire a tutti la medesima somma di denaro senza considerare tale elemento è tacciabile esso stesso della medesima censura, finendosi per attribuire in realtà una diversa quantità di beni o servizi sostitutivi in forza del diverso potere di acquisto ( G. MIOTTO, Risarcimento del danno e potere d'acquisto della moneta ovvero quando le vie dell'ingiustizia sono lastricate di buone intenzioni, in Resp. civ. e prev., 2016, 28 ss). È innegabile che attribuire un valore, che diviene nominale in presenza di diversi poteri d'acquisto obiettivamente apprezzabili, crea delle distonie.

Per inciso, l'art. 3 Cost. non reca quale ragione di discriminazione l'indicazione della cittadinanza (cui, di regola, si ricollega il luogo di residenza che ci occupa), che è un rapporto di diritto pubblico, di uno Stato sovrano straniero, immanente la persona stessa. Nel contesto che ci interessa, l'argomento della discriminazione appare fuor d'opera, non essendoci, peraltro, lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento dei diritti umani, proprio perché lo scopo è attribuire il valore venale (e non nominale) del danno già quantificato.

D'altra parte, non si arriva a tacciare di incostituzionalità nel rapporto italiano-straniero la liquidazione che tenga conto del diverso potere di acquisto, dato che la liquidazione è agganciata d un parametro oggettivo e non dipende dalla nazionalità del danneggiato (M. WINKLER, Risarcimento del danno da morte del congiunto e attore straniero tra reciprocità, diritti fondamentali e “gabbie risarcitorie”, in Resp. civ. e prev., 2011, 168 ss.). Si aggiunga che tale parametro oggettivo è il potere di acquisto della moneta del luogo di residenza prescelto dal richiedente tutela.

3) (Segue) Un'avvertenza: il peso (e l'effetto) delle parole

L'argomento della non discriminazione è sicuramente di grande effetto, specie se associato ad altre parole (straniero, nazionalità, etc.). Anche parlare di “gabbie risarcitorie”, di cui si fa larghissimo uso, nel medesimo contesto predispone il pensiero. Se imbrigliare (v. adeguare) il diritto al risarcimento del danno al potere d'acquisto della moneta del luogo di residenza dello straniero significa creare delle gabbie risarcitorie in ragione del luogo, è altrettanto vero che riconoscere la medesima somma nominale costituisce una gabbia per eccellenza.

La sensazione è che, per via del principio di eguaglianza, ci si voglia sottrarre dall'obbligo di motivare la mancata considerazione di un dato di collegamento oggettivo e di rilevanza pubblica, ovvero il potere di acquisto del luogo di residenza e di cittadinanza (nel caso che stiamo ipotizzando).

In ultima analisi, l'orientamento rischia di approdare ad una omologazione, che non tiene conto di un elemento essenziale della persona umana, ovvero il luogo in cui vive, soffre e si realizza e dal quale chiede giustizia. Considerare il potere di acquisto della moneta di tale luogo è tutt'altro che discriminazione, ma parametro fermo nella liquidazione del danno non patrimoniale che esige di considerare in concreto il contesto della lesione subita, come vedremo più avanti. Paradossalmente, se non si tiene conto della dimensione umana in tutti i suoi aspetti, il rischio è proprio di annichilire il valore della persona stessa attribuendogli un valore relativo/astratto/nominale.

Per ora interessa solo avvertire che non dobbiamo crearci “gabbie mentali”.

4) Valore assoluto della persona e valore nominale

Se il valore della persona umana è intrinseco, per definizione tale non è il valore (nominale) della moneta, che non esprime il suo potere di acquisto. La moneta va a costituire l'oggetto della prestazione dedotta in obbligazione, ossia la moneta si collega al concetto di debito di valore, quale è, appunto, tipicamente quello riparatorio di contenuto non patrimoniale.

Non avendo un valore intrinseco ed assoluto, la moneta è un'unità di conto e mezzo per misurare valori e per lo scambio, per sua natura soggetta a variabilità espressa dal potere di acquisto; è pertanto necessario tener conto di tale aspetto (G. MIOTTO, Risarcimento del danno e potere d'acquisto della moneta ovvero quando le vie dell'ingiustizia sono lastricate di buone intenzioni, in Resp. civ. e prev., 2016, 30).

Il pericolo è di agganciare un valore assoluto (quello della persona umana) ad un valore che non lo è per definizione e per funzione, il che è logicamente e metodologicamente errato. Legando un valore assoluto ad un valore variabile, quest'ultimo nella sua staticità diviene fittiziamente assoluto, rendendo privo di valore l'essere umano. Per questa via si arriverebbe alla massima negazione del valore della persona.

Cosa succederebbe se attraversassimo un periodo di fortissima inflazione e la somma liquidata per il residente all'estero fosse per lui risibile? La risposta a tale quesito non si può che ritrovare in una regola generale aderente e coerente col sistema normativo e con la funzione dei concetti e degli istituti giuridici.

Si potrebbe obiettare apoditticamente che la somma riconosciuta non è il valore nominale, proprio perché liquidata in base ai nostri parametri e dunque esprime un valore reale. Tuttavia, così si ignora quell'elemento immanente la persona di cui si è detto, nonché le regole proprie della liquidazione del danno non patrimoniale, che vedremo e che non consentono una simile astrazione recidendo il danneggiato dalla realtà in cui vive.

Il Gruppo Tre richiama la decisione della Corte d'Appello di Milano del 2015 cit, che osserva che il danno non patrimoniale, che assume connotazione monetaria, deve essere ragguagliato alla realtà socio-economica in cui vivono i soggetti danneggiati, trattandosi di attribuire una somma di denaro che, secondo accreditati e prevalenti criterî di valutazione, possa per essi rappresentare un congruo compenso della sofferenza indotta (per maggiori approfondimenti vedi ancora S. CIARDO, Il danno parentale nei nuovi lavori dell'Osservatorio di Milano, in RiDaRe).

5) Valutazione del danno e liquidazione del risarcimento

A livello generale, è noto che i debiti di valore mirano ad evitare che sul creditore ricada il rischio o il vantaggio delle oscillazioni del potere d'acquisto della moneta, a differenza dei debiti di valuta illuminati dal principio nominalistico (art. 1277 c.c.).

Nel debito di valore/riparazione del danno non patrimoniale non opera il principio nominalistico, poiché in tale caso la misura dell'oggetto della prestazione non è direttamente una quantità di denaro, che invece deve essere rapportata quantitativamente ad un valore, inteso come generale e determinato potere di acquisto. Non bisogna confondere la misura quantitativa della prestazione, che implica il riferimento al potere di acquisto, dall'oggetto della misurazione, mera espressione monetaria.

Il procedimento per riconoscere la riparazione del danno avviene così in due momenti logici ben distinti: prima la aestimatio rei, la valutazione del danno, e poi la taxatio, ossia la liquidazione del risarcimento (sul punto, vedi anche G. MIOTTO, Risarcimento del danno e potere d'acquisto della moneta ovvero quando le vie dell'ingiustizia sono lastricate di buone intenzioni, in Resp. civ. e prev., 2016, 266 e, in generale, G. TRAVAGLINO, Il danno patrimoniale extracontrattuale, in Danno e resp., 2010, all. 1, 45 ss., che peraltro accenna che con riferimento al danno alla persona, l'entità del danno varia anche a seconda dell'area geografica).

Prima si valuta l'entità del danno sofferto/la grandezza quantitativa, poi si trasforma questo valore astratto in una somma di denaro concretamente dovuta, venendo in questa seconda fase in gioco il potere di acquisto della moneta, per sottrarre il creditore al rischio delle variazioni tipiche a differenza di quanto accade nei debiti di valuta.

Ancora una volta si conferma che, quanto meno, non si pone il problema di discriminazione, posto l'entità del danno sofferto è il medesimo: l'adeguamento non riguarda la misurazione del danno, ma la corrispondente quantificazione del valore della prestazione dovuta dal danneggiante in termini di potere di acquisto.

Si potrebbe obiettare che l'art. 1277 c.c. riguarda la perdita nel tempo e non nello spazio del potere di acquisto della moneta. Resta però il fatto che, a livello di teoria generale dell'obbligazione, il debito di valore si distingue nettamente dal debito di valuta, avendo questo come oggetto della prestazione non una somma di denaro in sé, ma il pagamento di una somma di denaro pari nel suo ammontare al valore di un altro bene e che il confronto con una socialità aperta e globalizzata (ma non inglobalizzante) impone di riconoscere che il problema della svalutazione risolta al tempo del codice civile con riferimento alle variazioni nel tempo che sole si ponevano in un mercato interno oggi riproponga analogamente la stessa questione e le stese ragioni di tutela anche nello spazio.

6) Certezza risarcitoria in rapporto all'adeguatezza e all'uguaglianza

Altro argomento a favore della tesi della insensibilità del luogo di residenza è l'esigenza di certezza risarcitoria.

Ancora una volta al valore assoluto della persona umana si può eccepire che così gli si attribuisce, paradossalmente, un valore astratto, divenendo il valore monetario misura del valore della persona. Adeguare l'entità del danno al potere di acquisto non significa misurare il valore della persona umana, ma, al contrario, misurare quantitativamente la prestazione (e non l'oggetto della misurazione) in termini di potere di acquisto, in modo da assicurare l'effettivo rispetto del principio di eguaglianza.

Nel senso di attribuire una congrua somma per chi ha subito il danno, l'Osservatorio richiama la decisione della Corte d'Appello di Milano del 2015 (per maggiori approfondimenti, vedi anche S. CIARDO, Il danno parentale nei nuovi lavori dell'Osservatorio di Milano, in RiDaRe).

7) Funzione della responsabilità civile o irrilevanza della questione

A favore della tesi dell'irrilevanza della residenza si evoca anche il problema della funzione della responsabilità aquiliana (satisfattiva, compensativa, punitiva). Si accoglie un'ottica volta a riconoscere al danneggiato un arricchimento patrimoniale volto a rappresentare una compensazione “impropria” per la perdita subita sul piano non patrimoniale e non un budget da spendere per ottenere una certa quota di piaceri diretti a riparare le sofferenze subite. Così si abbandona l'ottica satisfattiva per riconoscere ai criteri di quantificazione del danno non patrimoniale il “ruolo di indicatori della valutazione sociale tipica circa l'impatto non patrimoniale di quel certo tipo di illecito”, rimanendo così completamente estranee le condizioni floride o depresse della residenza della vittima (ZIVIZ, Valutazione del danno morale e realtà socio-economica: un connubio inedito, in Resp. civ. e prev., 2000, 614 ss.).

In realtà, come detto, il momento dell'adeguamento della somma da liquidare è successivo e, quindi, scevro da ogni questione attinente, appunto, alla funzione della responsabilità.

Opinare il contrario significa caricare la liquidazione del danno di una funzione che non richiede e quanto meno inopportuna.

8) Over o under-compensation e “turismo risarcitorio” in rapporto all'onere della prova

L'irrilevanza del potere di acquisto è stata motivata anche per ragioni pratiche, ossia evitare vantaggi al danneggiante, garantire la certezza del risarcimento, etc.

In generale, è stato esattamente osservato che il legislatore costituzionale non si è occupato delle forme e delle modalità della tutela, anche nel senso di evitare che essa abbia a stabilire forme di over-compensation a vantaggio del danneggiato e/o di punizione a carico del danneggianteed è stato osservato che l'attenzione è rivolta alla posizione del danneggiato più che al comportamento del danneggiante, data la funzione riparatoria dell'istituto (A. DI MAJO, Riparazione e punizione nella responsabilità civile, in Giur. it., 2016, 1854 ss.).

In questa ottica anche parametrare la liquidazione al potere di acquisto della moneta pare perfettamente compatibile con le esigenze di fondo del sistema, evitando l'insensibilità del valore nominale e ponendo al centro dell'attenzione la persona del danneggiato.

Il rischio, poi, di comportamenti opportunistici non pare ragione sufficiente per negare rilevanza al potere di acquisto della moneta del luogo di residenza.

A parte la superflua considerazione che tali comportamenti non sarebbero una novità e che il sistema può individuarli, in concreto la tesi maggioritaria pare infrangersi contro un dato oggettivo, che non è possibile rinnegare, salvo contraddirsi, e che è il necessario accertamento della conseguenza dannosa, come vedremo di seguito.

Il danno non patrimoniale tra standard ed elasticità ed onere della prova

In tema di danno non patrimoniale, pur nella sua evoluzione concettuale, è rimasto fermo un principio: il criterio di liquidazione del danno biologico deve risultare rispondente da un lato ad un'uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto: è, infatti, la lesione, in sé e per sé considerata, che rileva, in quanto pregna del disvalore giuridico attribuito alla medesima dal divieto primario ex artt. 32 Cost. e 2043 c.c.) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico - fisica del soggetto danneggiato (C. Cost., 14 luglio 1986, n. 184).

La liquidazione del danno biologico deve tener presente le conseguenze della menomazione su tutte le sfere e ambiti in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè su tutte le attività realizzatrici della persona umana (C. Cost., 18 luglio 1991, n. 356) ed è sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno (C. Cost., 27 ottobre 1994, n. 372).

Così, le cd. Sentenze di San Martino è stato affermato che la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento (Cass. civ., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26974, Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975).

La responsabilità civile si fonda sulla necessità ai fini risarcitori del verificarsi di una perdita rapportabile a un soggetto. Infatti, sono risarcibili solo i danni che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo, in sé considerato (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350).

Da ultimo, si riassume efficacemente ricordando che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici (Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20643).

Nel liquidare il danno si distinguono due fasi: prima si individua le conseguenze standard del pregiudizio da monetizzare con un criterio uguale per tutti; poi si identificano eventuali conseguenze peculiari che trovano rispondenza esclusivamente nella particolarità del caso specifico, da monetizzare con un criterio ad hoc, scevro da qualsiasi automatismo (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2015, n. 16788; Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 2014, n. 26590).

Al di là del diverso aspetto della personalizzazione del risarcimento, resta il fatto che la liquidazione del danno non patrimoniale non è mai ristorabile nel suo preciso ammontare, ma necessita di una valutazione equitativa, che per essere equa deve essere congrua, adeguata e proporzionata, evitando sia l'adozione di soluzioni di carattere meramente soggettivo, sia la determinazione di un ammontare eguale per tutti (Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992; Cass. civ., 23 gennaio 2014, n. 1361).

Se ci si libera dai retorici condizionamenti linguistici, non si possono ignorare i dati oggettivi: il collegamento con la nostra realtà è accidentale, essendo in presenza di un soggetto che agisce dall'estero, dove risiede e vive in quel senso pieno ed imprescindibile per il ristoro del danno non patrimoniale; accertato il danno, l'adeguamento dipende non dalle condizioni sociali o personali del danneggiato, ma da un fattore esterno ed oggettivo, quale il potere di acquisto della moneta, che riguarda tutti, ricchi o poveri che siano e di qualunque nazionalità, per il solo fatto oggettivo di risiedere in quel luogo ed essere a questo verosimilmente legati da quel particolare vincolo che ci astringe al rispettivo Stato.

Pertanto, da una parte, appare errato o quanto meno immotivato ritenere che il (potere di acquisto della moneta del) luogo di residenza sia elemento esterno ed irrilevante, ai fini della liquidazione essendo ontologicamente parte integrante e qualificante la persona umana. Rectius, non è possibile sradicare nel momento valutativo la persona umana dal luogo in cui vive/soffre/si esprime/si realizza massimamente.

Dall'altra parte, proprio perché rilevante e doverosamente apprezzabile, il luogo di residenza è strumento idoneo ad individuare comportamenti opportunistici di “turismo risarcitorio”.

Il danneggiato bene allegherà tutti gli elementi utili per apprezzare il danno subito, che non è astratto, ma riferito alla sua persona, per cui un cambio di residenza saràoggetto di indagine nella dialettica processuale.

Paradossalmente, a monte, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale si tengono presenti e vengono ritenuti non illogici (ma discutibili) criteri come la composizione della famiglia, in modo tale che la perdita di un congiunto è ritenuta meglio tollerata in una famiglia numerosa (Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2010, n. 3581, conf. App. Napoli, 15 novembre 2004, n. 3256).

Gruppo Tre, rapporto con le Tabelle Milanesi, conclusioni e auspici

Come si è cercato di dimostrare, non si tratta di effettuare un'operazione di personalizzazione della liquidazione a causa del luogo di residenza. Al contrario, se proprio ai fini della personalizzazione del danno si tengono in considerazione gli aspetti concreti della vita della persona, a fortiori non si può ritenere il potere di acquisto della moneta del luogo di residenza circostanza irrilevante nella successiva fase di adeguamento, tanto più se si considera che il danno non patrimoniale è un danno-conseguenza variabile ed è stato scambiato proprio in quel bene/somma di denaro ontologicamente non omogeneo. Nel momento in cui si verifica tale traduzione e si tratta di scambiare il denaro, il valore venale della moneta viene in massima considerazione in relazione al luogo ove la persona si realizza.

D'altra parte, Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1637 aveva evidenziato che «nella determinazione equitativa del danno morale può tenersi conto anche della realtà socio economica in cui vive il danneggiato al fine di adeguare a tale realtà l'importo che si ritiene dovuto ai fini riparatori del danno. Ciò però presuppone la definizione di una somma di denaro assunta come equa per la riparazione del danno in base al potere di acquisto medio e la successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo al particolare potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso».

Ebbene, poichè le Tabelle Milanesi hanno successivamente assunto valenza generale (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408), conservano la propria utilità e funzione proprio per individuare quella somma di denaro ritenuta equa, salvo operare il successivo adeguamento. Inoltre, l'orientamento espresso nel 2000 trova il proprio completamento in tale valenza generale riconosciuta e non è possibile evitarne il confronto ritenendo l'orientamento semplicemente superato (così, invece, Cass. civ., 20206/2016 cit.).

In questo senso, correttamente lo scopo degli incontri del Gruppo 3 non è stato quello di modificare o emendare la Tabella (in tale fase, allora sì ci si esporrebbe alla censura di attribuire un valore diverso alla perdita della vita), ma di valutare se è opportuno considerare dei correttivi, concludendo che, ove la persona viva in uno Stato in cui il costo della vita è differente, il Giudice può tenerne conto (per approfondimenti vedi anche A. CASSANO CICUTO, Gruppo Tre: danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale, in RiDaRe).

È un dato innegabile che vanno esclusi gli automatismi ed evitata un'uniformazione sterile dei risarcimenti (per approfondimenti vedi anche S. CIARDO, Il danno parentale nei nuovi lavori dell'Osservatorio di Milano, in RiDaRe).

D'altra parte, le Tabelle Milanesi nascevano con la finalità di rendere omogeni i criteri di liquidazione del danno biologico e del danno morale nell'ambito degli Uffici Giudiziari di Milano ed è stata poi a loro riconosciuta una valenza nazionale (per approfondimenti vedi anche D. SPERA, Le Supreme Corti hanno validato le tabelle milanesi e ora si ispirano l'Osservatorio di Milano nelle proposte di nuove tabelle, in RidaRe).

Valenza nazionale non significa (melius, non implica attribuirle anche) valenza universale, per cui non è affatto precluso considerare elementi oggettivi trans-nazionali ai fini di adeguamento della somma liquidata (come, d'altra parte, ai diversi fini della liquidazione circostanze in concreto idonee possono giustificare l'abbandono delle Tabelle stesse).

Naturalmente, il dato del diverso potere d'acquisto deve essere oggettivo e provato da chi ne abbia interesse, escludendo il ricorso a fatti più o meno notorî (per non dire luoghi comuni).

Pertanto, si guarda con favore alle conclusioni del Gruppo Tre, affinchè la questione possa essere oggetto di rinnovata analisi e, verosimilmente, possa essere risolta dalla Sezioni Unite, non apparendo l'opinione contraria del tutto risolutiva.

Pare che l'orientamento maggioritario che nega la rilevanza (dell'adeguamento al potere di acquisto della moneta) del luogo di residenza della vittima secondaria debba confrontarsi con la coerenza con i principî del sistema risarcitorio e di teoria generale delle obbligazioni.

Il rischio è, poi, di concepire il valore uomo come un'entità informe, grigia, intercambiabile e impersonale, recidendo il collegamento che ciascuno ha col luogo in cui vive, ossia in cui elabora i proprî sentimenti ed esprime la propria personalità nel massimo modo possibile.

Concludiamo riportando un pensiero, che, pur riguardando un'altra questione, può essere di monito: l'argomento«è più conveniente uccidere che ferire, di indubbia efficacia retorica, è in realtà solo suggestivo, perché non risponde al vero che le conseguenze economiche dell'illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l'autore dell'illecito, essendo indimostrato che comporti una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore» (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350).

Pertanto, al di là delle petizioni di principio, si è cercato di evidenziare come la questione involga plurimi aspetti del sistema normativo, dalla struttura dell'illecito, alla teoria delle obbligazioni, all'onere probatorio, nonché di possibili conseguenze ideologiche. È opportuno guardare alla questione recuperando una solida visione dell'intero sistema, che tenga conto di tutte le ragioni e le esigenze, componendole in una regola generale che, come tale sia idonea a garantire la coerenza del sistema espressione di un componimento di interessi.

Infine, v'è da osservare che il residente all'estero bene potrebbe avere diritto ad una somma di denaro senza adeguamento al potere di acquisto, ove alleghi e dimostri un progetto di vita di ricongiungimento col proprio congiunto (dimostrabile attraverso la corrispondenza, l'acquisto o la locazione di adeguata casa d'abitazione, l'invio di tutto o parte del denaro guadagnato, etc.) nel nostro Paese. Al di là del coordinamento con il diverso danno da perdita di chance, in questo caso vi può essere una lesione e un danno non patrimoniale che prescinde dal fatto che poi il danneggiato decida o meno di proseguire il progetto di vita infranto dalla perdita del proprio caro e, quindi, rende irrilevante il luogo di spendita del denaro. Ma questa è una situazione assai diversa da quella generale fin qui considerata e che forse merita un separato approfondimento, poiché il danneggiato chiederebbe la riparazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto inserito in un più ampio disegno di vita in cui il proprio caro non vi è più.

Guida all'Approfondimento

G. ALPA – M. BESSONE – V. ZENIO- ZENCOVICH, I fatti illeciti, Il danno, in Trattato Rescigno, 14, VI, Torino, 2004, 413 ss;

G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, in Giur. sist. di dir. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, V, La responsabilità civile, Torino, 1987, 431 ss.;

A. CASSANO CICUTO, Gruppo Tre: danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale, in RiDaRe;

S. CIARDO, Il danno parentale nei nuovi lavori dell'Osservatorio di Milano in RiDaRe;

A. DI MAJO, Discorso generale sulla responsabilità, in Diritto civile, diretto da Lipari e Rescigno, IV, III, Milano, 2009, p. 34 ss;

M. FRANZONI, Fatti illeciti, art. 2043, 2056-2059, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Il Foro it., 2004, p. 664 ss.;

G. MIOTTO, Risarcimento del danno e potere d'acquisto della moneta ovvero quando le vie dell'ingiustizia sono lastricate di buone intenzioni, in Resp. civ. e prev., 2016, 26 ss;

D. SPERA, Le Supreme Corti hanno validato le tabelle milanesi e ora si ispirano l'Osservatorio di Milano nelle proposte di nuove tabelle in RiDaRe;

G. TRAVAGLINO, Il danno patrimoniale extracontrattuale, in Danno e resp., 2010, all. 1, 45 ss.

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