La domiciliazione legale presso l'Ufficio Centrale Italiano dell’assicurato, del responsabile civile e dell’assicuratore estero

30 Aprile 2014

L'art. 126, comma 2, lett. b) del Cod. Ass., come già l'art. 6, comma 8, lett. b) della L. n. 990/1969, prevede che l'Ufficio Centrale Italiano assuma, nei casi di sua accertata legittimazione passiva, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione. Dispone, infatti, il comma 8, lett. “b” dell'art. 6 della Legge che l'UCI assume “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore”.Nel caso in cui, invece, la notifica dell'atto introduttivo avvenga direttamente presso la residenza, o la sede legale, del responsabile civile e della di lui impresa di assicurazione, l'azione proposta dal danneggiato dovrà configurarsi, non come un'azione diretta ex art. 144 Cod. Ass., bensì come una normale azione ex art. 2054 del Codice Civile, e ciò con tutte le conseguenze del caso, ivi compresa la insussistenza in capo all'Ufficio Centrale Italiano di qualsivoglia obbligazione risarcitoria.La Suprema Corte ha a tale ultimo proposito affermato che: “A norma dell'art. 6 l. n. 990/1969, l'assicurato straniero e il suo assicuratore si intendono domiciliati "ex lege" presso l'ufficio centrale italiano (Uci) ai fini delle controversie attinenti al rapporto di assicurazione obbligatoria r.c.a. Ciò comporta che, nell'ambito dell'azione diretta proposta nei confronti dell'Uci, la notificazione all'assicurato straniero, nella sua qualità di litisconsorte necessario ex art. 23 l. n. 990/1969 va effettuata presso l'Uci, mentre qualora si proponga l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 nei confronti dello straniero, proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione deve essere effettuata secondo le regole generali a norma dell'art. 142 c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, n. 259/1999, conformemente si veda Trib. Roma, sent. 31 maggio 2002, in Gius, 2003, 6, 642).Quella del danneggiato di agire nei confronti dell'UCI è quindi una mera facoltà (dettata – secondo la ratio della disciplina internazionale – proprio dalla volontà di agevolarlo nel reperimento di un soggetto passivo patrimonialmente capiente nel territorio dello Stato di sua residenza), non venendo meno l'esercizio dell'azione ordinaria di risarcimento del danno verso il responsabile del fatto ai sensi dell'art. 2054 c.c.Certamente la norma di cui all'art. 126 Cod. Ass. consente al danneggiato di citare in giudizio l'UCI ed anche l'assicuratore del veicolo estero responsabile, proprio domiciliandolo presso l'ente che, in sostanza, ne è il rappresentante degli interessi in Italia. Ciò risponde evidentemente alla esigenza sentita dal legislatore di consentire comunque la partecipazione in giudizio al soggetto che ebbe a rilasciare la copertura assicurativa sul veicolo danneggiante, laddove la vittima ritenesse di volersi munire di un valido titolo anche nei confronti della stessa impresa, ovvero, per esempio, per consentire, nel contraddittorio, di raggiungere la prova del massimale di polizza maggiore di quello di legge (che costituisce l'obbligazione minima dell'UCI, come si è detto nel paragrafo in tema di massimale).In questo caso la legge consente di convenire in giudizio assieme all'UCI, con atto notificato sempre presso la sede dell'Ente, anche la compagnia di assicurazione straniera, il “responsabile civile” (da intendere – secondo l'accezione di cui all'art. 144, comma 3, della stessa legge e dell'art. 2054 comma 3 c.c. – il proprietario del veicolo, litisconsorte necessario) e l'assicurato (che ben potrebbe essere un soggetto diverso dal proprietario del mezzo responsabile) .Va da se che l'obbligatorietà della citazione in causa del proprietario del veicolo (per effetto dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, applicabile all'UCI) rende l'istituto della domiciliazione di uso frequente soprattutto per convenire in giudizio quest'ultimo soggetto, risultando la presenza in causa dell'assicuratore estero o dell'assicurato pressoché superflua (in forza della piena garanzia assicurativa prestata dall'UCI in luogo e nella misura alla quale è tenuta la compagnia estera).
L'Ufficio Centrale Italiano dell'assicurato, del responsabile civile e dell'assicuratore estero

L'art. 126, comma 2, lett. b) del Cod. Ass., come già l'art. 6, comma 8, lett. b) della L. n. 990/1969, prevede che l'Ufficio Centrale Italiano assuma, nei casi di sua accertata legittimazione passiva, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione.
Dispone, infatti, il comma 8, lett. “b” dell'art. 6 della Legge che l'UCI assume “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore”.
Nel caso in cui, invece, la notifica dell'atto introduttivo avvenga direttamente presso la residenza, o la sede legale, del responsabile civile e della di lui impresa di assicurazione, l'azione proposta dal danneggiato dovrà configurarsi, non come un'azione diretta ex art. 144 Cod. Ass., bensì come una normale azione ex art. 2054 del Codice Civile, e ciò con tutte le conseguenze del caso, ivi compresa la insussistenza in capo all'Ufficio Centrale Italiano di qualsivoglia obbligazione risarcitoria.
La Suprema Corte ha a tale ultimo proposito affermato che: “A norma dell'art. 6 l. n. 990/1969, l'assicurato straniero e il suo assicuratore si intendono domiciliati "ex lege" presso l'ufficio centrale italiano (Uci) ai fini delle controversie attinenti al rapporto di assicurazione obbligatoria r.c.a. Ciò comporta che, nell'ambito dell'azione diretta proposta nei confronti dell'Uci, la notificazione all'assicurato straniero, nella sua qualità di litisconsorte necessario ex art. 23 l. n. 990/1969 va effettuata presso l'Uci, mentre qualora si proponga l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 nei confronti dello straniero, proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione deve essere effettuata secondo le regole generali a norma dell'art. 142 c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, n. 259/1999, conformemente si veda Trib. Roma, sent. 31 maggio 2002, in Gius, 2003, 6, 642).
Quella del danneggiato di agire nei confronti dell'UCI è quindi una mera facoltà (dettata – secondo la ratio della disciplina internazionale – proprio dalla volontà di agevolarlo nel reperimento di un soggetto passivo patrimonialmente capiente nel territorio dello Stato di sua residenza), non venendo meno l'esercizio dell'azione ordinaria di risarcimento del danno verso il responsabile del fatto ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Certamente la norma di cui all'art. 126 Cod. Ass. consente al danneggiato di citare in giudizio l'UCI ed anche l'assicuratore del veicolo estero responsabile, proprio domiciliandolo presso l'ente che, in sostanza, ne è il rappresentante degli interessi in Italia. Ciò risponde evidentemente alla esigenza sentita dal legislatore di consentire comunque la partecipazione in giudizio al soggetto che ebbe a rilasciare la copertura assicurativa sul veicolo danneggiante, laddove la vittima ritenesse di volersi munire di un valido titolo anche nei confronti della stessa impresa, ovvero, per esempio, per consentire, nel contraddittorio, di raggiungere la prova del massimale di polizza maggiore di quello di legge (che costituisce l'obbligazione minima dell'UCI, come si è detto nel paragrafo in tema di massimale).
In questo caso la legge consente di convenire in giudizio assieme all'UCI, con atto notificato sempre presso la sede dell'Ente, anche la compagnia di assicurazione straniera, il “responsabile civile” (da intendere – secondo l'accezione di cui all'art. 144, comma 3, della stessa legge e dell'art. 2054 comma 3 c.c. – il proprietario del veicolo, litisconsorte necessario) e l'assicurato (che ben potrebbe essere un soggetto diverso dal proprietario del mezzo responsabile) .
Va da se che l'obbligatorietà della citazione in causa del proprietario del veicolo (per effetto dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, applicabile all'UCI) rende l'istituto della domiciliazione di uso frequente soprattutto per convenire in giudizio quest'ultimo soggetto, risultando la presenza in causa dell'assicuratore estero o dell'assicurato pressoché superflua (in forza della piena garanzia assicurativa prestata dall'UCI in luogo e nella misura alla quale è tenuta la compagnia estera).

Competenza territoriale

Un primo effetto indiretto della domiciliazione legale presso l'UCI del soggetto straniero è la estensione dei criteri di collegamento della competenza territoriale ai fini del radicamento del giudizio risarcitorio.

Tale istituto, infatti, non stabilisce criteri di competenza ma, limitandosi a fissare ex lege il domicilio in Italia dell'assicurato straniero, deroga soltanto agli articoli 18 e 19 c.p.c. e si coordina con il principio secondo cui nelle obbligazioni da atto illecito extracontrattuale, il foro generale concorre con il forum delicti ed il forum solutionis.

In pratica avviene che ai criteri di attribuzione della competenza territoriale ordinari si aggiunge quello convenzionale del Foro del Tribunale di Milano ove l'UCI ha sede e presso il quale potranno quindi anche essere radicati giudizi che altrimenti avrebbero dovuto trovare altra sede (quella appunto del luogo del fatto e quella della residenza eventuale del soggetto straniero in Italia).

Limite alla disciplina

Un importante corollario alla norma principale è che la domiciliazione legale in parola presuppone necessariamente la legittimazione passiva dell'UCI, nel senso che la citazione notificata allo straniero presso la sede dell'UCI è nulla qualora tale ente non venga convenuto nel medesimo giudizio (la circostanza è pacifica da tempo, si veda Cass. civ. 21 gennaio 1985 n. 225, in Riv.Giur.Circ.Trasp. 1985, 373), ovvero quando il veicolo straniero responsabile del fatto non sia garantito dall'Ente in parola in virtù della normativa di cui agli artt. 125 e 126 Cod. Ass.

In buona sostanza (e per deduzione logica) la domiciliaizone ex lege presso l'UCI dei soggetti stranieri indicati nella norma vale solo nell'ipotesi in cui l'UCI sia tenuto a garantire il veicolo non immatricolato in Italia per i danni causati sul territorio dello Stato e comporta comunque sempre che nel medesimo giudizio sia convenuto anche l'Ente in questione.

La notifica di altri atti processuali dopo la citazione

Un'altra questione tutt'altro che marginale è quella di stabilire i confini applicativi della normativa circa la domiciliazione legale del soggetto straniero presso l'UCI.

Ciò in particolare si pone con riguardo alla questione della notifica a tale soggetto degli ulteriori atti processuali che si dovesse rendere necessaria nel corso del giudizio.

In effetti la norma contenuta nell'art. 126 è alquanto vaga riferendosi genericamente alla “domiciliazione” presso l'UCI.

Tale indicazione generica a rigor di logica consentirebbe di ritenere che alla sede dell'Ente possano venire notificati, ad esempio, sia l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale dell'automobilista straniero rimasto contumace, sia il verbale di causa nel quale sia dato atto della produzione di una scrittura privata (quale potrebbe essere la constatazione amichevole) che si assuma firmata anche dallo straniero.

Ma in tutta franchezza non si vede quale valutazione processuale si potrebbe dare alla più che probabile inerzia del convenuto, malgrado il compimento di tali attività processuali, il quale per esempio, nulla contro-eccepisca o diserti l'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, nel caso di mancata notifica degli atti a lui personalmente.

Va tenuto presente che la stessa Corte Costituzionale ha affermato (Corte cost. sent. 6 marzo 1974, n.54, in Giust.Civ. 1974, 589) essere contraria alle garanzie poste dall'art. 24 Cost. il ricorso a forme di notificazione di atti dalle quali derivi una semplice presunzione legale di conoscenza, quando invece sia possibile adottare forme di notifica che realizzano una effettiva presa visione dell'atto, come appunto è la notifica ai sensi dell'art. 142 c.p.c.

Questa ci sembra una corretta chiave di lettura e di interpretazione della non validità (o per meglio dire della inefficacia) della notifica al convenuto straniero contumace di atti processuali finalizzati ad un suo specifico coinvolgimento ed ai quali la legge attribuisca una particolare efficacia ai fini dell'esito del giudizio (confessoria in ipotesi di risposta positiva all'interpello, ovvero comunque valutabile dal giudice ai sensi degli artt. 116 e 232 c.p.c., ovvero, infine, in termini di validità probatoria di documenti acquisiti in giudizio, ex art. 214 c.p.c.).

Per tale ragione riteniamo che la domiciliazione del soggetto straniero possa valere ai fini del corretto radicamento del giudizio e per costituire l'integralità del contraddittorio, ma che, nell'ipotesi in cui si intenda notificare atti allo stesso convenuto che producano effetti sostanziali ovvero anche processuali, la procedura da rispettare debba essere quella della piena salvaguardia della conoscenza con la rituale comunicazione al luogo di residenza dell'intimato contumace.

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