Responsabilità dell’utilizzatore
30 Aprile 2014
Il mero utilizzatore di un bene è responsabile dei danni da esso cagionati?
È controverso se l'utilizzatore di un bene sia tenuto a rispondere dei danni da esso cagionati; l'attribuzione di siffatta responsabilità necessita di un accertamento in concreto in ordine al titolo legittimante l'utilizzazione, fermo restando che, per giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, sent., 17 giugno 2013 n. 15096), ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere su di essa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della medesima che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. È necessario, infatti, distinguere se l'utilizzo del bene (nel recente caso all'attenzione della Corte, si trattava di un giardino di pertinenza di un condominio, soprastante la proprietà esclusiva di un condomino) da parte del soggetto (nella specie, il condominio) si realizzi in forza del diritto di proprietà o in forza di un titolo negoziale: laddove l'utilizzatore non sia anche proprietario del bene ed abbia stipulato un negozio con il proprietario, che preveda a suo carico solo l'obbligo di mantenimento della destinazione del bene oggetto di godimento (nella fattispecie de qua, trattandosi di un giardino, l'obbligo ricomprendeva le spese per le piante, la terra, la semina e l'eventuale ordinaria manutenzione a ciò funzionale), grava sul proprietario l'obbligo di vigilare sulla struttura della cosa. In simili fattispecie, la disponibilità di fatto della cosa è disgiunta dalla disponibilità giuridica di essa, espressamente riservata al dante causa, il quale ne conserva, pertanto, la custodia. È onere del terzo, dunque, accertare chi sia il soggetto titolare della disponibilità giuridica della cosa, non limitandosi a ritenere automaticamente responsabile colui che ne sia l'utilizzatore. Il rigore necessario nell'effettuazione di tale indagine è giustificato dall'orientamento giurisprudenziale più recente, secondo il quale la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonderebbe sul mero rapporto di custodia, prescindendo dalla colpa del custode; infatti, in tale prospettiva, la custodia si concretizzerebbe in un titolo di responsabilità indipendente rispetto ad un comprovato nesso causale tra il comportamento colposo del custode e l'evento (Cass. civ., sez. III, sent., 5 febbraio 2013 n. 2660). Così, è costantemente affermato dalla giurisprudenza, in tema di locazione, che il proprietario dell'immobile, conservando la disponibilità giuridica (e quindi la custodia) delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, su cui il conduttore-utilizzatore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni eventualmente arrecati a terzi da dette strutture ed impianti (salva eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertire della situazione di pericolo); con riguardo, invece, alle altre parti ed agli accessori del bene locato, rispetto ai quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri (come i servizi dell'appartamento ovvero le piante di un giardino), la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 c.c., grava soltanto sul conduttore medesimo (Cass. civ., sez. III, sent., 27 luglio 2011 n. 16422). In un altro caso all'attenzione della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, sent., 10 febbraio 2003 n. 1948), è stato ritenuto non responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. il soggetto utilizzatore che si era limitato a prendere in locazione un campo sportivo per effettuare un torneo di calcetto, senza acquisire l'effettiva padronanza e disponibilità del campo, essendo limitata detta disponibilità all'espletamento delle competizioni sportive previste. In detta pronunzia, inoltre, la Cassazione ha evidenziato come, nell'accertamento concreto della qualità di custode, vada valorizzato anche il breve tempo per cui è concessa l'utilizzazione della cosa (ad esempio, la locazione di un locale per una cerimonia o di un campo da tennis per una partita), per cui il controllo (e quindi il potere materiale) sulla stessa rimane al proprietario sebbene non utilizzatore. Ciò non esclude, ovviamente, che possa sussistere anche una responsabilità concorrente dell'utilizzatore nei confronti del terzo danneggiato, laddove la cosa cagioni danno ad altri anche per effetto del contributo causale derivante da un'impropria utilizzazione della res.
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