Concorso del danneggiato nella responsabilità del custode

Redazione Scientifica
30 Aprile 2014

La condotta gravemente colposa del danneggiato costituisce caso fortuito che esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.?

La condotta gravemente colposa del danneggiato costituisce caso fortuito che esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.?

Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, sent.,19 giugno 2013 n. 15302) ha annullato la sentenza impugnata che mandava il custode (gestore dell'autostrada) esente da responsabilità in quanto la gravissima imprudenza del danneggiato (attraversamento pedonale e scavalcamento delle carreggiate in orario notturno) avrebbe costituito in sé causa esclusiva di produzione dell'evento (caduta nel precipizio tra le due carreggiate), tale da configurarsi (nella pur denegata prospettazione di una causa petendi svolta ex art. 2051 c.c.) come fattore che avrebbe interrotto il nesso causale tra la cosa e il danno, ossia come caso fortuito. La pronuncia in questione offre un interessante spunto per un raffronto tra concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c., e caso fortuito che esclude la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. La Cassazione, infatti, pur non affrontando espressamente le predette questioni giuridiche, sembra volere affermare come la condotta gravemente colposa del danneggiato non costituisca in sé caso fortuito, ma possa e debba essere valutata a titolo di concorso di colpa, nell'alveo più generale della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Va evidenziato come il caso fortuito attenga, secondo l'attuale giurisprudenza dominante, al profilo causale dell'evento e possa essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato o di un terzo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent.,28 ottobre 2009 n. 22807). Il fattore esterno alla cosa che cagiona danno potrebbe, purtuttavia, non essere sufficiente a interrompere il nesso di causalità, ma essere idoneo a giustificare solo un concorso di colpa (Cass. civ., sez. III, sent.,8 maggio 2008 n. 11227).

Pertanto, il Giudice del merito è tenuto a valutare se la condotta dell'infortunato abbia assunto i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, ai fini della qualificabilità come caso fortuito, o, in caso contrario, se la condotta, benché inidonea da sola ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, possa integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo, ovviamente, deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa sia intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più l'evento dannoso deve considerarsi conseguenza esclusiva del comportamento imprudente del medesimo, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, perciò, la responsabilità del custode (cfr. Cass. civ., sez. III, sent.,19 febbraio 2008 n. 4279).

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