Responsabilità del custode-proprietario
30 Aprile 2014
Il proprietario di un immobile è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danni cagionati dall'immobile prima che egli ne divenisse proprietario?
Una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, sent.,7 agosto 2013 n. 18855) affronta il problema, ribadendo che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa (come già affermato anche da Cass. civ, sez. II, sent., 9 giugno 2010 n. 13881). Tale rapporto deve sussistere al momento della verificazione del danno, indipendentemente dal momento nel quale il danneggiato proponga la domanda risarcitoria; infatti, l'obbligazione di risarcire i danni cagionati dall'immobile finitimo in ragione di difetti o di una peculiare condizione del bene non costituisce un'obbligazione propter rem, che si trasferisca dal venditore all'acquirente con il passaggio di proprietà dell'immobile, ma è connessa all'essere custode dell'immobile nel momento in cui i danni si verificano. La soluzione proposta dalla Suprema Corte appare ragionevole e condivisibile, considerato che il giudizio di responsabilità da cosa in custodia, così come, più in generale, quello di responsabilità da fatto illecito, deve necessariamente essere compiuto con riferimento al momento in cui l'evento dannoso si verifica (e ciò anche ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno a mente dell'art. 2947 c.c.); del resto, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è incentrata sulla qualifica di custode di un soggetto, per cui non è possibile radicare un giudizio di colpevolezza sulla mera qualifica di proprietario del bene dal quale il danno è derivato. Argomentando diversamente, la responsabilità del proprietario non custode all'epoca del fatto verrebbe a configurarsi quale responsabilità non già per fatto proprio (come esige la figura generale di cui all'art. 2043 c.c.: “colui che ha commesso il fatto”), bensì per fatto altrui, istituto ammesso solo ove espressamente previsto dalla legge. |