Liquidazione di danno psichico a “doppio binario”: tabelle di Milano e tabelle di Roma
30 Giugno 2014
In una causa di lavoro la liquidazione del danno psichico subito personalmente dai superstiti di una strage di amianto avviene su paramenti desunti in parte dalle tabelle milanesi e in parte dalle tabelle di Roma. La società condannata ricorre in appello, ma la contestazione è infondata.
App. Ancona, sez.lav. 17 giugno 2014, n. 450
I fatti. La spa …. viene condannata dal giudice del lavoro del tribunale di Ancona al risarcimento del danno da morte di lavoratori dipendenti causata da inalazione di fibre di amianto verificatasi durante l'attività lavorativa. La spa … ricorre in appello impugnando le sentenze di condanna emesse per responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per omicidio colposo e per responsabilità contrattuale per omissione di misure di prevenzione cui il datore di lavoro era tenuto (ex. art. 2087 c.c.).
Commistione di parametri delle tabelle milanesi e tabelle di Roma. Tra i motivi dell'appello principale il settimo riguarda la quantificazione del danno diretto ai superstiti. Premettendo che si distingue il danno psichico subito personalmente dai superstiti e determinato dalla sentenza impugnata con liquidazione, da quello subito direttamente ed esclusivamente dal dipendente ammalatosi e morto per la tecnopatia, l'appellante contesta l'utilizzazione, ai fini della liquidazione del primo danno, di paramenti “incongrui” in quanto desunti in parte dalle tabelle milanesi e in parte dalle tabelle di Roma.
La Corte conferma i parametri assunti a fondamento delle sentenze impugnate. Sebbene la Suprema Corte di Cassazione e la giurisprudenza prevalente abbiano reso pacifica e consolidata l'applicazione dei criteri delle tabelle di Milano, tale preferenza non può escludere “la ammissibilità e la razionalità del contemperamento delle stesse mediante adeguamento alla stregua dei criteri desumibili dalle Tabelle di Roma”. In quanto questa commistione è giustificata alla luce di una più accurata e attendibile valutazione del pregiudizio psicologico. La attenta istruttoria nei processi e la minuziosa motivazione delle sentenze ha comportato differenziazioni dei risarcimenti che per quanto contestate non escludono la correttezza del procedimento e del risultato raggiunto. La Corte pertanto respinge la contestazione dell'appellante in quanto conferma integralmente i risultati esposti nelle sentenze impugnate.
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