Negoziazione assistita come condizione di procedibilità: diritto transitorio e ambito di applicazione
30 Giugno 2015
Per quanto riguarda la procedura di negoziazione, ritenete che la stessa sia condizione di procedibilità anche in relazione ai sinistri accaduti prima del 9 febbraio 2015? Relativamente alla responsabilità ex art. 2051 c.c. la negoziazione è condizione di procedibilità?
Ai fini dell'applicabilità ratione temporis o meno della negoziazione assistita obbligatoria,ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla l. n. 162/2014, rileva l'esercizio dell'azione, indipendentemente dal momento in cui il sinistro è avvenuto. La giurisprudenza è, tuttavia, divisa a proposito dell'individuazione del preciso momento in cui la domanda può dirsi proposta ai fini considerati. Secondo una prima (preferibile) impostazione rileva la consegna dell'atto introduttivo all'ufficiale giudiziario, giacché una previsione che introduce ex novo una condizione di procedibilità (nel caso considerato si trattava della mediazione obbligatoria) non dovrebbe applicarsi retroattivamente rispetto al momento in cui il notificante abbia compiuto quanto in suo potere ai fini dell'istaurazione del giudizio (Trib. Torino 27 dicembre 2011, in Guida al diritto, 2012, 7, 42). In base ad un differente indirizzo è comunque indispensabile il riferimento alla consegna dell'atto e alla vera e propria formazione della litispendenza (Trib. Campobasso 14 gennaio 2012, in Guida al diritto, 2012, 7, 45; Trib. Vasto 9 ottobre 2011, in Giur. mer., 2012, 1080; Trib. Palermo 13 luglio 2011, in Giur. mer., 2012, 1082). Le norme che prevedono casi di giurisdizione condizionata devono essere interpretate in modo restrittivo (tra le più recenti cfr. Trib. Bologna 1 dicembre 2011, in Giur. mer., 2012, 1071). Peraltro, la responsabilità da custodia non dovrebbe riferirsi all'ambito di applicazione della negoziazione assistita nei casi in cui la circolazione costituisca meramente un'occasione rispetto al verificarsi del danno (come, ad es., nei casi di responsabilità ex art. 2051 c.c. da insidia stradale: cfr. Cass., sez. III, 22 giugno 2006, n. 14456, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2007, 19, a proposito dell'inapplicabilità della nozione di circolazione riguardo a tale tipologia di danni). Una diversa soluzione potrebbe prospettarsi solo ove la responsabilità del custode sia strettamente dipendente da quella a cui è applicabile la condizione di procedibilità: ad es., nel caso di responsabilità solidale del proprietario del veicolo a norma dell'art. 2054 comma 3 c.c.. |