Gruppo Uno: quantum da liquidare alla persona anziana e la rendita vitalizia

Marco Rodolfi
30 Giugno 2016

Il Gruppo Uno ha ricevuto come incarico dal plenum della assemblea del Gruppo “Danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano di riflettere sulle seguenti questioni problematiche, correlate alle c.d. “Tabelle milanesi”, redatte dall'Osservatorio stesso: quantum del danno non patrimoniale da liquidare alla persona anziana e modalità di utilizzo dell'istituto della rendita vitalizia ex art 2057 c.c. nel risarcimento del danno da lesione del bene salute.
Obiettivi del Gruppo Uno

Il Gruppo Uno ha ricevuto come incarico dal plenum della assemblea del Gruppo “Danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano di riflettere sulle seguenti questioni problematiche, correlate alle c.d. “Tabelle milanesi”, redatte dall'Osservatorio stesso:

  1. Quantum del danno non patrimoniale da liquidare alla persona anziana;
  2. Modalità di utilizzo dell'istituto della rendita vitalizia ex art 2057 c.c. nel risarcimento del danno da lesione del bene salute.
Analisi delle questioni problematiche e relative criticità

1. Quantum del danno non patrimoniale da liquidare alla persona anziana.

Il Gruppo Uno, già fin dalle prime riunioni effettuate, ha ritenuto all'unanimità che fosse più opportuno non andare a modificare l'impianto tabellare per quanto riguarda il quantum del risarcimento del danno non patrimoniale attualmente previsto dalle Tabelle milanesi qualora il danneggiato sia una persona anziana (ritenuta come un soggetto avente almeno 70 anni).

In particolare, i partecipanti hanno osservato come il sistema tabellare già preveda, nella sua stessa formulazione ontologica, che vi sia, da un certo punto in poi, un andamento decrescente della curva dei risarcimenti in considerazione dell'avanzamento dell'età del soggetto danneggiato.

In virtù di tale considerazioni, si è ritenuto che, almeno allo stato, non sia necessario andare a modificare l'intero impianto previsto dalle Tabelle milanesi, già consacrate quale parametro paranormativo di equità dalla sentenza “Amatucci” della Corte di Cassazione, n. 12408/2011.

2. Modalità di utilizzo dell'istituto della rendita vitalizia ex art 2057 c.c. nel risarcimento del danno alla persona.

In ordine al secondo tema oggetto di approfondimento, il Gruppo 1 ha a lungo riflettuto su quali potessero essere le modalità di utilizzo più opportune dell'istituto della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c..

Si è subito osservato che l'adozione di tale scelta comporterebbe una serie di vantaggi in punto di equità, per un pluralità di considerazioni:

  1. non corretto appare utilizzare dati epidemiologici, la cui redazione è in ogni caso basata su indici di mortalità desueti e comunque redatti in assenza di una sufficiente base di analisi statistica;
  2. in molteplici fattispecie concrete, in caso di lesioni permanenti di grave entità, è difficile fare una prognosi corretta su quale possa essere l'aspettativa di vita del danneggiato macroleso;
  3. evitare di porre in essere i complicati calcoli algebrici volti ad eliminare il c.d. “montante di anticipazione”, necessari a non realizzare una illegittima ed inappropriata liquidazione del danno futuro (cfr., in relazione a tali calcoli, la recentissima Cass., 20 aprile 2016, n. 7774, v. in Ri.Da.Re. F. Martini, La liquidazione da parte del giudice delle spese future non può essere arbitraria, né lontana dalle emergenze istruttorie).

Come metodo di indagine, si è seguita la prassi tipica dell'Osservatorio volta a ricercare e basarsi sul diritto vivente.

In questo senso, i partecipanti hanno esaminato le scelte adottate dalle (se pur poche) sentenze di merito sul punto, per comprendere come tale problematica sia stata affrontata dalle Corti dislocate sul territorio nazionale.

Nello specifico, sono state analizzate tre pronunce che hanno utilizzato l'istituto della rendita vitalizia.

  • sentenza del Trib. Trieste, 5 aprile 2012 (sez. civ., dott. Riccardo Merluzzi), che liquida con rendita vitalizia il danno patrimoniale;
  • sentenza del Trib. Milano, 27 gennaio 2015 (sez. I civ. dott.ssa Martina Flamini, v. in Ri.Da.Re. L. Vismara, Invalido al 90% per errore medico: si risarcisce con rendita vitalizia), la quale ha disposto la rendita per l'intero ammontare del danno patrimoniale liquidato a titolo di spese di cura e assistenza, oltre che di quella parte di danno patrimoniale relativa alla perdita di capacità lavorativa specifica della danneggiata;
  • sentenza del Trib. Bergamo 24 febbraio 2016, n. 679 (sez. IV civ., dott. Cesare Massetti), che ha previsto la liquidazione “mediante costituzione di una rendita vitalizia” per il danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica, nonché delle spese mediche e di assistenza future.

Allo stesso tempo, tuttavia, non si è voluto tralasciare il diritto sovrannazionale, che ha un rilievo sempre maggiore nelle riflessioni giuridiche della dottrina e della giurisprudenza più illuminate.

In particolare, si è voluto fare attenzione alle soluzioni trovate alla medesima questione da parte degli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea (quali ad es. Germania, Francia e Regno Unito), dove l'istituto della rendita vitalizia è molto utilizzato nel risarcimento del danno alla persona.

All'esito delle discussioni emerse dalle riunioni effettuate, si è innanzitutto ritenuto che fosse più opportuno limitare l'utilizzo dell'istituto della rendita vitalizia al solo danno patrimoniale, anche sulla scorta della considerazione che la medesima conclusione è stata raggiunta da tutte le sentenze che si sono espresse sul punto.

Giova poi porre in evidenza che la Corte di Cassazione ha anche sancito che la sofferenza del danneggiato (e quindi il relativo danno risarcibile) è maggiore in prossimità temporale dell'evento lesivo e pertanto il soggetto ha diritto di ricevere un importo maggiore a titolo di risarcimento delle sofferenze psico-fisiche patite nei primi anni.

In questo senso, non risulterebbe agevole stabilire quale debba essere l'entità dell'importo da liquidare immediatamente e quanto invece erogare tramite l'istituto della rendita, a maggior ragione in considerazione della circostanza per cui risulta impossibile prevedere a priori l'effettiva reale durata della vita della vittima.

Si è inoltre osservato che, qualora si adottasse la soluzione opposta, si rischierebbe di avere come effetto pratico quello di rischiare di dover liquidare tramite rendita un importo maggiore rispetto al quantum previsto come risarcimento del danno non patrimoniale dalle Tabelle milanesi, soprattutto nell'ipotesi in cui la vittima sopravviva più a lungo. Ciò, ovviamente, in quanto la rendita, essendo “vitalizia”, dovrebbe essere corrisposta per l'intera durata della vita del soggetto.

La scelta di limitare quanto liquidato tramite l'istituto della rendita ex art. 2057 c.c. al solo danno patrimoniale -e quindi, al lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica ed al danno emergente consistente nelle spese mediche e di assistenza sanitaria- ha comportato come conseguenza quella di considerare preferibile l'utilizzo di tale istituto solo qualora il danneggiato abbia subito lesioni macro permanenti.

Infine, profonda riflessione ha comportato la problematica della necessità di provvedere a quelle “opportune cautele”, la cui previsione è doverosamente disposta dalla lettera dell'art. 2057c.c..

In relazione a tale aspetto, si è ritenuto che garanzie idonee difficilmente possano essere validamente fornite dalla sola persona fisica del danneggiante.

In questo senso, i partecipanti hanno valutato quali potessero essere i soggetti dotati di un alto livello di solvibilità; in proposito si è pensato alle banche ed alle Compagnie assicuratrici.

Parte del Gruppo ha tuttavia mostrato perplessità circa la questione della fallibilità di tali soggetti, con le conseguenti problematiche relative all'ammissione al passivo della vittima creditrice dell'erogazione della rendita.

A questo punto, per approfondire al meglio gli aspetti tecnici relativi alla fattibilità dell'effettiva erogazione della rendita da parte di banche e compagnie assicuratrici anche per il futuro, il Gruppo 1 ha ritenuto necessario avvalersi della consulenza di un attuario.

Dall'incontro con l'attuario, i partecipanti sono stati informati che solo le imprese di assicurazione, assoggettate a penetranti controlli, risultano obbligate dall'IVASS a istituire dei meccanismi di accantonamento delle riserve.

Pertanto, tutte le compagnie assicuratrici sarebbero tenute a porre a riserva (discutibile, ma non rilevante per il giurista, se nel “ramo danni” o nel “ramo vita”) l'importo che dovranno versare negli anni futuri tramite rendita; non è invece indispensabile che si tratti di assicurazione obbligatoria ex lege.

Dall'esito della discussione è inoltre emerso che un utilizzo più frequente di tale istituto avrebbe come vantaggio per le Compagnie quello di riuscire ad aumentare la base statistica su cui redigere le tabelle degli indici di mortalità.

In tal modo, le imprese di assicurazione potrebbero dunque riuscire a monitorare meglio le diverse tipologie di sinistri e, anche tramite l'ausilio dei propri medici legali, formulare previsioni sempre più accurate circa l'ammontare delle riserve da accantonare (ed eventualmente anche dei premi di prodotti assicurativi ad hoc).

Risultati raggiunti

In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il Gruppo Uno, in attesa di sottoporre le proprie conclusioni al plenum dell'assemblea degli Osservatori italiani, ha allo stato ritenuto più opportuno che l'istituto della rendita vitalizia:

  1. debba attenere al solo danno patrimoniale (lucro cessante e spese sanitarie e di assistenza future);
  2. possa essere utilizzato solo nelle ipotesi in cui il danneggiato riporti lesioni macropermanenti;
  3. possa essere concesso dal Giudice solo qualora sussistano nel caso di specie “opportune garanzie” e quindi soltanto qualora sia parte del giudizio una Compagnia assicuratrice (o altri soggetti dotati di analoga solvibilità, se pur con le problematiche relative al sistema di controlli ai quali dovrebbero essere sottoposti tali istituti).
Componenti del Gruppo Uno

Coordinatore: Avv. Prof. Marco Rodolfi

Altri partecipanti:

Dott. Damiano Spera

Avv. Alessandra Mazzucchelli

Avv. Marco Moiraghi

Avv. Enrico Moscoloni

Avv. Serafino Rega

Dott. Lorenzo Vismara

Mediatore Dott.ssa Orsola Arianna

Tirocinante dott.ssa Federica Spera

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