Gruppo Uno: quantum da liquidare alla persona anziana e la rendita vitalizia
30 Giugno 2016
Obiettivi del Gruppo Uno
Il Gruppo Uno ha ricevuto come incarico dal plenum della assemblea del Gruppo “Danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano di riflettere sulle seguenti questioni problematiche, correlate alle c.d. “Tabelle milanesi”, redatte dall'Osservatorio stesso:
1. Quantum del danno non patrimoniale da liquidare alla persona anziana. Il Gruppo Uno, già fin dalle prime riunioni effettuate, ha ritenuto all'unanimità che fosse più opportuno non andare a modificare l'impianto tabellare per quanto riguarda il quantum del risarcimento del danno non patrimoniale attualmente previsto dalle Tabelle milanesi qualora il danneggiato sia una persona anziana (ritenuta come un soggetto avente almeno 70 anni). In particolare, i partecipanti hanno osservato come il sistema tabellare già preveda, nella sua stessa formulazione ontologica, che vi sia, da un certo punto in poi, un andamento decrescente della curva dei risarcimenti in considerazione dell'avanzamento dell'età del soggetto danneggiato. In virtù di tale considerazioni, si è ritenuto che, almeno allo stato, non sia necessario andare a modificare l'intero impianto previsto dalle Tabelle milanesi, già consacrate quale parametro paranormativo di equità dalla sentenza “Amatucci” della Corte di Cassazione, n. 12408/2011.
2. Modalità di utilizzo dell'istituto della rendita vitalizia ex art 2057 c.c. nel risarcimento del danno alla persona. In ordine al secondo tema oggetto di approfondimento, il Gruppo 1 ha a lungo riflettuto su quali potessero essere le modalità di utilizzo più opportune dell'istituto della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c.. Si è subito osservato che l'adozione di tale scelta comporterebbe una serie di vantaggi in punto di equità, per un pluralità di considerazioni:
Come metodo di indagine, si è seguita la prassi tipica dell'Osservatorio volta a ricercare e basarsi sul diritto vivente. In questo senso, i partecipanti hanno esaminato le scelte adottate dalle (se pur poche) sentenze di merito sul punto, per comprendere come tale problematica sia stata affrontata dalle Corti dislocate sul territorio nazionale. Nello specifico, sono state analizzate tre pronunce che hanno utilizzato l'istituto della rendita vitalizia.
Allo stesso tempo, tuttavia, non si è voluto tralasciare il diritto sovrannazionale, che ha un rilievo sempre maggiore nelle riflessioni giuridiche della dottrina e della giurisprudenza più illuminate. In particolare, si è voluto fare attenzione alle soluzioni trovate alla medesima questione da parte degli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea (quali ad es. Germania, Francia e Regno Unito), dove l'istituto della rendita vitalizia è molto utilizzato nel risarcimento del danno alla persona. All'esito delle discussioni emerse dalle riunioni effettuate, si è innanzitutto ritenuto che fosse più opportuno limitare l'utilizzo dell'istituto della rendita vitalizia al solo danno patrimoniale, anche sulla scorta della considerazione che la medesima conclusione è stata raggiunta da tutte le sentenze che si sono espresse sul punto. Giova poi porre in evidenza che la Corte di Cassazione ha anche sancito che la sofferenza del danneggiato (e quindi il relativo danno risarcibile) è maggiore in prossimità temporale dell'evento lesivo e pertanto il soggetto ha diritto di ricevere un importo maggiore a titolo di risarcimento delle sofferenze psico-fisiche patite nei primi anni. In questo senso, non risulterebbe agevole stabilire quale debba essere l'entità dell'importo da liquidare immediatamente e quanto invece erogare tramite l'istituto della rendita, a maggior ragione in considerazione della circostanza per cui risulta impossibile prevedere a priori l'effettiva reale durata della vita della vittima. Si è inoltre osservato che, qualora si adottasse la soluzione opposta, si rischierebbe di avere come effetto pratico quello di rischiare di dover liquidare tramite rendita un importo maggiore rispetto al quantum previsto come risarcimento del danno non patrimoniale dalle Tabelle milanesi, soprattutto nell'ipotesi in cui la vittima sopravviva più a lungo. Ciò, ovviamente, in quanto la rendita, essendo “vitalizia”, dovrebbe essere corrisposta per l'intera durata della vita del soggetto. La scelta di limitare quanto liquidato tramite l'istituto della rendita ex art. 2057 c.c. al solo danno patrimoniale -e quindi, al lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica ed al danno emergente consistente nelle spese mediche e di assistenza sanitaria- ha comportato come conseguenza quella di considerare preferibile l'utilizzo di tale istituto solo qualora il danneggiato abbia subito lesioni macro permanenti. Infine, profonda riflessione ha comportato la problematica della necessità di provvedere a quelle “opportune cautele”, la cui previsione è doverosamente disposta dalla lettera dell'art. 2057c.c.. In relazione a tale aspetto, si è ritenuto che garanzie idonee difficilmente possano essere validamente fornite dalla sola persona fisica del danneggiante. In questo senso, i partecipanti hanno valutato quali potessero essere i soggetti dotati di un alto livello di solvibilità; in proposito si è pensato alle banche ed alle Compagnie assicuratrici. Parte del Gruppo ha tuttavia mostrato perplessità circa la questione della fallibilità di tali soggetti, con le conseguenti problematiche relative all'ammissione al passivo della vittima creditrice dell'erogazione della rendita. A questo punto, per approfondire al meglio gli aspetti tecnici relativi alla fattibilità dell'effettiva erogazione della rendita da parte di banche e compagnie assicuratrici anche per il futuro, il Gruppo 1 ha ritenuto necessario avvalersi della consulenza di un attuario. Dall'incontro con l'attuario, i partecipanti sono stati informati che solo le imprese di assicurazione, assoggettate a penetranti controlli, risultano obbligate dall'IVASS a istituire dei meccanismi di accantonamento delle riserve. Pertanto, tutte le compagnie assicuratrici sarebbero tenute a porre a riserva (discutibile, ma non rilevante per il giurista, se nel “ramo danni” o nel “ramo vita”) l'importo che dovranno versare negli anni futuri tramite rendita; non è invece indispensabile che si tratti di assicurazione obbligatoria ex lege. Dall'esito della discussione è inoltre emerso che un utilizzo più frequente di tale istituto avrebbe come vantaggio per le Compagnie quello di riuscire ad aumentare la base statistica su cui redigere le tabelle degli indici di mortalità. In tal modo, le imprese di assicurazione potrebbero dunque riuscire a monitorare meglio le diverse tipologie di sinistri e, anche tramite l'ausilio dei propri medici legali, formulare previsioni sempre più accurate circa l'ammontare delle riserve da accantonare (ed eventualmente anche dei premi di prodotti assicurativi ad hoc). Risultati raggiunti
In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il Gruppo Uno, in attesa di sottoporre le proprie conclusioni al plenum dell'assemblea degli Osservatori italiani, ha allo stato ritenuto più opportuno che l'istituto della rendita vitalizia:
Componenti del Gruppo Uno
Coordinatore: Avv. Prof. Marco Rodolfi
Altri partecipanti: Dott. Damiano Spera Avv. Alessandra Mazzucchelli Avv. Marco Moiraghi Avv. Enrico Moscoloni Avv. Serafino Rega Dott. Lorenzo Vismara Mediatore Dott.ssa Orsola Arianna Tirocinante dott.ssa Federica Spera |