Ritardo dovuto a verifiche non necessarie dell'aereo: sì al risarcimento dei passeggeri
30 Giugno 2017
IL CASO Due cittadini prenotano tramite Travel Service un volo con partenza da Burgas (Bulgaria) e destinazione Ostrava (Repubblica Ceca), che si inserisce nella sequenza Praga-Burgas-Brno-Burgas-Ostrava. Il velivolo, durante la tratta Praga-Burgas, subisce un guasto tecnico ad una valvola, che comporta un primo ritardo di un'ora e quarantacinque minuti. Successivamente, in fase di atterraggio a Brno, lo stesso aeromobile entra in collisione con un volatile; sottoposto a controlli tecnici, operati da addetti della società locale competente, non viene riscontrato alcun danno. La Travel Service invia però un secondo tecnico per effettuare la messa in servizio dell'aeromobile: il proprietario della compagnia non aveva infatti riconosciuto l'abilitazione della società locale ad effettuare i controlli. Il ritardo complessivo all'arrivo a Ostrava si attesta in cinque ore e 20 minuti. I passeggeri chiedono un rimborso pari a 250 € ex art. 7, par.1, lett.a), REG. 261/2004, ma la compagnia aerea si oppone ritenendo del tutto eccezionali le circostanze del caso di specie. Il Tribunale distrettuale di Praga, chiamato a decidere nel merito, rinvia alla Corte di Giustizia per ottenere alcuni chiarimenti sul Regolamento n. 261/2004, che disciplina la compensazione e l'assistenza ai passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
EVENTO ECCEZIONALE La Corte conferma che la collisione tra un volatile e l'aeromobile, non essendo legata al sistema di funzionamento dell'aeromobile, sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo nell'esercizio della sua normale attività. Pertanto, detta collisione deve essere qualificata come circostanza eccezionale ex art. 5, par. 3, Reg. 261/2004.
MISURE DEL CASO La Corte ricorda che il vettore è liberato dall'onere di compensare pecuniariamente i passeggeri per la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore qualora di tratti di circostanze eccezionali, non altrimenti evitabili. Al vettore, ex art. 5, par. 3, REG. n. 261/2004, spetta l'onere di provare che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, non avrebbe potuto evitare che le circostanze cui doveva far fronte comportassero cancellazione o ritardi spetta a colui che vuole avvalersi dell'esonero previsto in caso di circostanze eccezionali. Le misure del caso, chiarisce la Corte, riguardano anche i controlli preventivi sull'esistenza di detti volatili, a condizione che tali misure possano effettivamente essere adottate dal vettore aereo.
CIRCOSTANZE NON ECCEZIONALI Evidente, secondo la Corte, è che non possa considerarsi dipendente da circostanza eccezionale il ritardo dovuto al fatto che il vettore abbia fatto ricorso ad un esperto di sua scelta per ripetere le verifiche di sicurezza richieste dalla collisione con un volatile, poiché queste erano già state effettuate da un esperto. Il ritardo dunque, nel caso di specie, non è imputabile solo ad evento eccezionale ma anche ad un'altra circostanza non rientrante in questa categoria; il ritardo imputabile a tale prima circostanza, conclude la Corte, deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo di cui trattasi al fine di valutare se il ritardo di tale volo debba essere oggetto della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 REG. n. 261/2004. |