Il punto della Cassazione sul risarcimento del danno patrimoniale per lesione del diritto d'autore
18 Agosto 2016
Il risarcimento del danno da lesione del diritto d'autore. Nel caso in cui un'opera sia creata e pubblicata sotto il nome ed a conto e spese delle amministrazioni dello stato, delle provincie e dei comuni, alle medesime spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate. La paternità, tuttavia, spetta all'autore, il quale ha diritto di agire in giudizio per difenderla dall'uso distorto che ne venga fatto. Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un autore che aveva visto utilizzare una propria opera a fini di propaganda elettorale e aveva agito in giudizio domandando il risarcimento del danno morale e anche del danno di natura patrimoniale connesso al diritto allo sfruttamento economico dell'opera.
I precedenti gradi di giudizio. In prime cure, il Tribunale condannava il convenuto a risarcire sia il danno non patrimoniale che quello patrimoniale; in seconde cure, la Corte d'Appello confermava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il convenuto avesse fatto un uso distorto della riproduzione dell'opera, con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito, mentre riformava la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto all'originario attore il danno patrimoniale derivante dallo sfruttamento non autorizzato dell'opera, dal momento che tale sfruttamento non competeva all'attore ma all'Amministrazione che aveva commissionato l'opera stessa.
La lesione del diritto morale d'autore può pregiudicare il patrimonio dell'autore. Nel confermare la sentenza impugnata dal ricorrente, la Suprema Corte ha tuttavia precisato che ciò non esclude, in linea di principio, che la lesione del diritto morale d'autore possa dar luogo anche ad un pregiudizio di carattere patrimoniale diverso da quello connesso allo sfruttamento dell'opera. La Corte ravvisa tale fattispecie nel caso in cui, ad esempio, la deformazione, mutilazione o altra modificazione di una determinata opera d'arte, incidendo negativamente sul prestigio dell'autore, renda meno appetibili al mercato altre sue opere, così da pregiudicare la sfera patrimoniale del soggetto. Non avendo, tuttavia, il ricorrente mai dedotto un siffatto pregiudizio nei precedenti gradi di giudizio, la Corte ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente alle spese. |