La responsabilità ex art. 2052 c.c. tra proprietario e utilizzatore dell'animale è alternativa e non concorrente

Redazione Scientifica
30 Dicembre 2015

Non c'è responsabilità solidale per i danni cagionati da animali tra proprietario e utilizzatore dell'animale, perché la responsabilità dell'uno esclude quella dell'altro

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25738/2015, depositata il 22 dicembre 2015, ha affermato che la responsabilità dell'utilizzatore dell'animale esclude la responsabilità del proprietario,

se i due soggetti non coincidono

.
Il principio è stato sancito dalla Suprema Corte nella pronuncia emessa sul ricorso presentato dai genitori di una minore avverso la sentenza della Corte d'Appello territoriale che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la responsabilità solidale

ex

art. 2052 c.c. del centro ippico (e del suo gestore personalmente) con la proprietaria del pony/istruttrice, per la morte della loro figlia minore durante una lezione di equitazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione operata dalla Corte territoriale circa i rapporti tra proprietario ed utilizzatore degli animali ai fini dell'art. 2052 c.c., ed infatti ha ribadito che

la responsabilità dei soggetti indicati dalla norma

in questione è da ritenersi

alternativa e non

già

concorrente

, e che pertanto la responsabilità dell'utilizzatore dell'animale esclude la responsabilità del proprietario. Di norma, la responsabilità per i danni cagionati dall'animale grava sul proprietario, perché questi ne “fa uso”: perché la responsabilità gravi su un soggetto diverso occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato delle sue facoltà, mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell'animale, egli continua a “fare uso” dello stesso, e dunque permane responsabile.
Qualora la proprietaria dell'animale, come nel caso in esame, mantenga la piena disponibilità del pony, svolgendo l'attività di istruttrice in piena autonomia, sebbene all'interno del centro ippico, resta la sola responsabile

ex

art. 2052 c.c..
La Corte di Cassazione ha altresì ritenuto irrilevante la circostanza relativa alla ripartizione, tra la proprietaria/istruttrice e il centro ippico, delle spese relative al mantenimento dell'animale nel maneggio, evidenziando come tali aspetti siano da considerarsi esterni alla proprietà o all'uso degli animali, unici rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 2052 c.c..

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