La responsabilità ex art. 2052 c.c. tra proprietario e utilizzatore dell'animale è alternativa e non concorrente
30 Dicembre 2015
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25738/2015, depositata il 22 dicembre 2015, ha affermato che la responsabilità dell'utilizzatore dell'animale esclude la responsabilità del proprietario,
se i due soggetti non coincidono
.
ex art. 2052 c.c. del centro ippico (e del suo gestore personalmente) con la proprietaria del pony/istruttrice, per la morte della loro figlia minore durante una lezione di equitazione.
la responsabilità dei soggetti indicati dalla norma
in questione è da ritenersi
alternativa e non
già
concorrente
, e che pertanto la responsabilità dell'utilizzatore dell'animale esclude la responsabilità del proprietario. Di norma, la responsabilità per i danni cagionati dall'animale grava sul proprietario, perché questi ne “fa uso”: perché la responsabilità gravi su un soggetto diverso occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato delle sue facoltà, mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell'animale, egli continua a “fare uso” dello stesso, e dunque permane responsabile.
ex art. 2052 c.c.. |