Lesioni personali e menomazione della capacità lavorativa specifica: nessun automatismo
31 Marzo 2017
IL CASO Un uomo, che a seguito di un incidente stradale aveva riportato gravi lesioni personali, adisce contro gli eredi dell'automobilista che aveva cagionato il sinistro e contro la sua compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali. Il Tribunale di Rimini accerta l'esistenza di un danno tale da incidere sulla capacità lavorativa specifica di piastrellista dell'uomo e condanna i convenuti al risarcimento del danno, da liquidarsi secondo il criterio del triplo della pensione sociale. La Corte d'Appello di Bologna accoglie l'istanza della compagnia assicuratrice e rigetta quella di risarcimento del danneggiato; la Suprema Corte, successivamente adita, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per l'accertamento dell'esistenza dei presupposti del danno futuro da ridotta capacità lavorativa del ricorrente. Il Giudice di Seconde cure conferma la sentenza del Tribunale all'esito del giudizio di rinvio ma la compagnia assicuratrice ricorre ora in Cassazione avverso tale pronuncia.
ESLUSA OGNI INFERENZA AUTOMATICA La Suprema Corte esclude ogni automatica inferenza tra lesioni personali e menomazione della capacità di lavoro, la cui risarcibilità postula «il concreto accertamento del danno determinato dalla ridotta idoneita ad esplicare un'attività lavorativa confacente alle attitudini della vittima, attività che tuttavia non deve essere effettivamente esercitata al momento del sinistro».
PREGIUDIZIO PATRIMONIALE Dal momento che la menomazione della capacità lavorativa integra un pregiudizio di carattere patrimoniale, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica, anche se di elevata entità, non determina ipso facto la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato, né tanto meno una riduzione del guadagno correlato. Il soggetto leso dovrà dimostrare «lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso » (ex multis, Cass. civ., 10 marzo 2016 n. 4673; Cass. civ. n. 14517/2015).
ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO Sul danneggiato grava la dimostrazione della pregressa attività lavorativa svolta, o del possesso di una qualificazione professionale non ancora esercitata, che siano stati compromessi dall'evento lesivo. Ciò costituisce il presupposto per la ristorabilità della perdita patrimoniale; se manca una dimostrazione precisa del reddito non conseguibile, il danno sarà liquidato secondo il parametro del triplo della pensione sociale, che costituisce soglia minima del risarcimento (Cass. civ., n. 14517/2015). La Corte d'Appello di Bologna non aveva verificato concretamente l'esistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, disattendendo i principi di diritto e limitandosi a confermare quanto disposto dal giudice di prime cure. L'attore, dal canto suo, non aveva prodotto né documenti fiscali né documenti contabili che potessero confermare la sussistenza di una pregressa attività lavorativa, o del mero possesso di una qualche qualificazione professionale potenzialmente spendibile in futuro. La sola dimostrazione dell'iscrizione del suo nominativo all'albo dei pavimentisti non costituisce infatti oggetto di certificazione, sia poiché prodotto per la prima volta nel giudizio di rinvio «in spregio alla natura di detta controversia implicante il tendenziale divieto di nuove prove», sia perché lo stesso attore risultava contestualmente iscritto anche all'albo dei coltivatori diretti. La Suprema Corte cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito la lite, rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
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