La Cassazione dice no ad una liquidazione equitativa pura del danno non patrimoniale
31 Maggio 2017
IL CASO Un uomo rimane coinvolto in un grave incidente stradale, riportando gravi danni alla persona nella misura del 70%. Il Tribunale, nel giudizio risarcitorio instaurato dall'uomo, gli riconosce un concorso di responsabilità pari al 25%, attribuendo il restante 75% in capo all'investitore e liquida il danno. La moglie dell'uomo propone autonomo giudizio risarcitorio, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali riportati in proprio a causa dell'alterazione della vita familiare dovuta all'incidente. Il giudice di prime cure accoglie il ricorso e liquida il risarcimento secondo un criterio equitativo puro, suddividendo il risarcimento del danno non patrimoniale in danno morale, danno biologico proprio e danno da alterazione della vita coniugale per un importo complessivo di 63000 €. La donna, non soddisfatta delle somme riconosciute, ricorre in appello chiedendo espressamente l'applicazione, per la determinazione del danno non patrimoniale, delle Tabelle milanesi.
PARAMETRI EQUITATIVI PURI La Corte d'Appello di Roma accoglie parzialmente l'impugnazione e provvede alla rideterminazione del danno, ma non adotta come parametro di riferimento le Tabelle di Milano sulla perdita del rapporto parentale, determinando l'ulteriore importo di 104000 € applicando due parametri equitativi puri , attribuendo a ciascun anno di futura durata della convivenza con il marito in quelle condizioni (vent'anni) un determinato valore sia per la perdita della sfera affettiva sessuale che per gli oneri di assistenza. La donna ricorre, dunque, in Cassazione, contestando la liquidazione del danno secondo un criterio equitativo puro, privo di alcuna logica interna e non agganciato né alle tabelle milanesi né ad altro criterio obiettivo già indicato dalla Cassazione come valido.
LIQUIDAZIONE UNITARIA DEL DANNO La Terza sezione, pur riconoscendo la bontà della ricostruzione della fattispecie da parte della Corte d'Appello e la volontà di provvedere ad un ristoro completo delle sofferenze subite, ricorda che il giudice territoriale deve liquidare unitariamente il danno e non limitarsi ad aggiungere una somma a quella stabilita dal giudice di prime cure.
LA DISAPPLICAZIONE DELLE TABELLE MILANESI DEVE ESSERE MOTIVATA La ricorrente, contesta, inoltre, come la Corte territoriale non abbia in alcun modo giustificato la necessità di ricorrere a parametri diversi da quelli stabiliti dal Tribunale di Milano che, come più volte evidenziato, costituiscono parametro di omogeneità nella liquidazione del danno non patrimoniale.
ASPETTATIVE REALI DI VITA Infine, la Suprema Corte considera arbitrario e privo di giustificazione l'arco temporale di 20 anni stabilito per il risarcimento del danno futuro, «tale da non garantire un integrale risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, non essendo tale limitazione parametrata alle aspettative di vita del danneggiato diretto, e neppure a quelle della danneggiata di riflesso, o dotata di altra obiettiva giustificazione». Essendo quanto stabilito dal giudice di merito in palese contrasto con il diritto della danneggiata ad una integrale liquidazione del danno non patrimoniale da definitiva alterazione del rapporto parentale con il proprio partner, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata, rinviando il giudizio a Corte d'Appello in diversa composizione e ribadisce il seguente principio di diritto: nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono).
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