Incidente stradale: il danneggiato ottiene risarcimento... anche delle costose cure della clinica privata
31 Luglio 2014
In seguito a un incidente stradale il danneggiato si fa ricoverare in una clinica privata; le stesse cure potevano essere eseguite in una struttura pubblica, ma, sebbene più costose, devono essere ugualmente risarcite secondo quanto stabilito dal tribunale di Milano.
Trib. Milano, 14 maggio 2014, n. 6263
I fatti. Il sig. Domenico G., conducente di un veicolo, nell'effettuare una manovra di cambio di corsia, urta Marco O. a bordo del suo scuter provocandone al caduta. Il giovane conviene in giudizio la compagnia assicuratrice, il conducente ed il proprietario dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il giudice, accertata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente dell'auto nella causazione dell'incidente, condanna le parti convenute.
Risarcimento del danno non patrimoniale. Il tribunale procede alla liquidazione del danno non patrimoniale secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972/3/4/5). Il giudice perviene alla individuazione di un importo, in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano, in relazione alle accertate inabilità temporanea ed invalidità permanente secondo le condivisibili indicazioni del CTU; il giudice prende, altresì, in considerazione la sofferenza soggettiva derivante dall'evento, riconducibile sia ai "vari e complessi postumi anatomici e funzionali permanenti interessanti non solo l'arto inferiore sinistro, ma anche l'organo della masticazione e la sfera psichica, con postumi anche di natura estetico-funzionale costituiti da molteplici cicatrici", sia alla necessità del ricorso ad "un iter clinico e ad un trattamento terapeutico particolarmente lungo e doloroso".
Liquidazione del danno patrimoniale. Il tribunale condanna altresì i convenuti al risarcimento di euro 40.568,18 per gli esborsi medici sostenuti dall'attore, ritenuti congrui dal CTU. Nella determinazione di questo risarcimento il giudice non esclude, contrariamente a quanto eccepito dalle parti convenute, la risarcibilità delle spese di cura per il ricovero in struttura privata. Argomenta il tribunale che, benché si tratti di terapie che potevano essere effettuate anche presso una struttura pubblica, non puo' escludersi la libertà di scelta da parte del danneggiato della struttura medica cui rivolgersi. Nel caso specifico il giovane Marco si è rivolto a un personale medico operante presso struttura privata sopportando delle spese ritenute giustificate e congrue dal CTU per pagare le terapie necessarie alla cura delle lesioni subite a seguito dell'incidente. Il tribunale - in applicazione dei principi di diritto affermati dalla sentenza Cass. S.U. n. 1712/1995 - riconosce anche “gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto”, che decorrono dalla produzione del danno sino ad oggi, applicando un tasso di interesse ponderato annuo del 3% sulla predetta somma di euro 40.568,18 rivalutata ad oggi.
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