Discriminatoria la condotta del Comune che non assegna sufficienti ore di sostegno a un minore disabile

31 Luglio 2017

La prima sezione civile del Tribunale di Milano, alla luce della disciplina in materia di persone affette da disabilità e applicando le misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni previste dalla l. n. 67/2006, ha accertato la condotta discriminatoria di un Comune che aveva assegnato a un bambino affetto da sindrome autistica, iscritto all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, un numero di ore di assistenza personalizzata non sufficienti a far fronte alla sua condizione.

Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Milano affronta la questione di un soggetto minore, iscritto all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, nei confronti del quale il Comune di residenza, nonché gestore, ex lege, dell'Istituto frequentato, non aveva convocato il Gruppo di lavoro handicap e non aveva adottato il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato, limitandosi ad assegnare al minore solo cinque ore di assistenza educativa, nonostante la famiglia e gli stessi insegnanti ne avessero sollecitato un consistente aumento per far fronte alle difficili esigenze del bambino, a cui era stato diagnosticato un disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico con conseguente bisogno di costante assistenza per la didattica, per l'igiene personale e durante la mensa.

In prima battuta, il Tribunale di Milano afferma la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che i ricorrenti non contestano atti o scelte dell'amministrazione scolastica, bensì la condotta omissiva della stessa che non avrebbe provveduto ad attivare l'iter previsto dalla normativa di settore per apprestare gli strumenti di sostegno necessari per consentire al minore di fruire del servizio scolastico in condizioni di parità con gli alunni normodotati.

Nel merito, invece, i Giudici milanesi evidenziano che in base al fondamentale principio di uguaglianza, l'amministrazione comunale, in qualità di ente gestore del servizio scolastico, avrebbe dovuto farsi carico della convocazione del gruppo interdisciplinare di cui all'art. 4, d.P.R. 24 febbraio 1994 al fine di porre in essere tutti gli interventi finalizzati alla predisposizione del piano educativo individualizzato. Tale attività, invece, non è stata effettuata: l'omissione costituisce elemento di fatto di una condotta di per sé discriminatoria. I Giudici, nell'ordinanza, evidenziano che la mancata attivazione di quegli strumenti che la legge prevede al fine di dare concreta attuazione al diritto fondamentale del minore disabile all'istruzione e all'educazione, ha nei fatti posto quest'ultimo in una condizione di svantaggio, non essendo stato valutato e calibrato sul minore il sostegno necessario per consentirgli di fruire del servizio scolastico in condizioni di parità coi normodotati. Tali condizioni sono appunto garantite da scelte personalizzate che tengano conto delle specifiche esigenze del soggetto portatore di handicap. Non è stata accolta la tesi difensiva della amministrazione resistente, la quale invocava la discrezionalità nella gestione del pubblico servizio: se per un verso va escluso che la parità di trattamento tra studente disabile e normodotato implichi l'assegnazione di insegnanti di sostegno per tutte le ore curricolari, dall'altro l'assicurazione delle ore di sostegno ritenute necessarie dall'apposito gruppo di tecnici costituisce una modalità di fornitura del servizio scolastico che pone l'alunno disabile nella condizione di fruire del servizio educativo in condizioni di parità con gli alunni normodotati. Pertanto la mancata adozione degli strumenti necessari a valutare le peculiari condizioni del singolo alunno disabile, a definire le sue esigenze di sostegno e assistenza nella fruizione del servizio educativo, e a stabilire le risorse necessarie per garantire il supporto per il numero di ore programmato dal piano educativo, costituiscono condotte contrarie alle previsioni normative, alle quali l'Amministrazione è obbligata a conformarsi senza che sia invocabile dalla stessa alcuna discrezionalità nella gestione del pubblico servizio.

E se per un verso va escluso che possa ritenersi sussistente un danno in re ipsa automaticamente conseguente all'illecito discriminatorio, d'altra parte non può essere negato che la fruizione parziale – o addirittura mancata, come nel caso di specie – dell'offerta scolastica costituisca una lesione certa del diritto fondamentale di un minore disabile all'istruzione e all'educazione in condizioni di parità con gli alunni normodotati. Ne consegue pertanto, in uno con l'accertamento della condotta discriminatoria del comune, anche la condanna dell'ente al risarcimento dei danni derivanti dalla citata lesione che, in assenza di maggiori indicazioni, e tenuto conto delle ore di assistenza assicurate al minore in rapporto al tempo scuola, il Tribunale ritiene di liquidare, con valutazione equitativa e necessariamente prudenziale, in 1.000 euro.

(Fonte: Ilfamiliarista.it)

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