Consulenza tecnica medico legale

18 Novembre 2015

Il ricorso, da parte dell'Autorità Giudiziaria, sia in sede civile sia in sede penale, all'ausilio di medici legali è prassi assai antica e diffusa sia in regimi di tipo inquisitorio sia in regimi di tipo accusatorio. Nel nostro sistema processuale si parla di «perizia» in sede penale, di «consulenza tecnica» in sede civile. Ambedue gli istituti hanno acquisito nel tempo una rilevanza crescente e sempre più importante, stante il continuo espandersi del dominio tecnico-scientifico in tutti gli aspetti del sociale e, così, della rilevanza della c.d. "prova scientifica".

Inquadramento

Il ricorso, da parte dell'Autorità Giudiziaria, sia in sede civile sia in sede penale, all'ausilio di medici legali è prassi assai antica e diffusa sia in regimi di tipo inquisitorio sia in regimi di tipo accusatorio. Nel nostro sistema processuale si parla di «perizia» in sede penale, di «consulenza tecnica» in sede civile. Ambedue gli istituti hanno acquisito nel tempo una rilevanza crescente e sempre più importante, stante il continuo espandersi del dominio tecnico-scientifico in tutti gli aspetti del sociale e, così, della rilevanza della c.d. "prova scientifica". Nei processi civili o giuslavoristici aventi ad oggetto questioni previdenziali, infortunistiche ed assicurative, nonché nei giudizi di responsabilità medica, si può affermare che la CTU medico-legale rappresenta un ausilio indispensabile, dunque il raccordo fra la cultura medica e quella giuridica passa necessariamente per il tramite del medico legale che, spesso, può anche essere affiancato ad uno specialista del settore oggetto delle questioni tecniche da decidere (ad esempio, un chirurgo o urologo o ginecologo, ecc.).

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 , convertito con L. n. 189/2012, ( c.d. Decreto Balduzzi), con il suo richiamo alle «linee guida», l'interferenza anche in campo penale, e la maggior rilevanza del grado della colpa, il ruolo del medico legale nei procedimenti di responsabilità medica e la delicatezza della terminologia da utilizzarsi nelle relazioni sono ulteriormente aumentati.

Funzione della CTU medico-legale nel processo civile

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre una consulenza tecnica, senza che l'esercizio di tale potere in concreto sia sindacabile in sede di legittimità.

La finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, in generale, è quella di aiutare il giudice nella valutazione di elementi probatori già acquisiti nel processo o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche (c.d. CTU "deducente"); pertanto secondo il costante insegnamento del Giudice di Legittimità il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, ignote, possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche e non sia raggiungibile attraverso altri mezzi di prova (c.d. CTU "percipiente").

In questi casi eccezionali la consulenza tecnica medico-legale (che in linea di massima, non costituisce mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita) diventa una fonte oggettiva di prova poiché si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Tale è il caso in cui al CTU venga demandata un'ispezione corporale giudiziale, ovvero la CTU immunoematologica svolta nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità al fine di stabilire eventuali compatibilità genetiche (cfr. Cass. civ., sez I, 17 giugno 1992, n. 7465) o la CTU volta ad accertare lo stato di incapacità naturale (cfr. Cass. civ., sez II, 31 marzo 1990, n. 2629) ovvero quegli stati fisici e psichici rilevanti agli effetti della declaratoria di interdizione, inabilitazione o della nomina dell'amministratore di sostegno.

Si afferma in taluna giurisprudenza che appartenga al novero delle attività di accertamento e percezione di fatti anche la CTU medico-legale diretta ad accertare gli esiti psico-fisici di eventi infortunistici (così ad es. Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 2000, n. 10916), affermazione che, tuttavia, se può avere un senso con riferimento all'ipotesi di valutazione di un aggravamento di una malattia professionale, non è pertinente alle ipotesi di responsabilità civile ordinaria per infortunio sul lavoro, in cui comunque l'accertamento tecnico deve essere preceduto da precise allegazioni e prove circa il sinistro, le lesioni e gli altri fatti rilevanti giuridicamente.

Nomina del CTU ed aspetti deontologici

Le norme che disciplinano l'attività del consulente sono gli artt. 61 ss c.p.c., nonché gli artt.191 ss c.p.c..

A norma dell'art. 61 c.p.c., quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti tecnici. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritti in albi speciali formati in base alle disposizione del c.p.c. (cfr. disp. att. c.p.c. capo II artt. 13 e ss). L'art. 22 disp. att. c.p.c. prevede che gli incarichi peritali siano conferiti “normalmente” a coloro che sono iscritti all'Albo del Tribunale alla cui circoscrizione appartiene il Giudice, norma a carattere ordinatorio, derogabile tramite richiesta espressa di autorizzazione al Presidente del Tribunale, la cui violazione non è tuttavia prevista quale nullità e dunque non è sanzionabile. L'art. 23 disp. att. c.p.c., così come novellato dalla L. n. 69/2009, entrata in vigore dal 4 luglio 2009, pone tuttavia un limite numerico agli incarichi conferibili a ciascun CTU in quanto impone al Presidente del Tribunale di vigilare, affinché a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenze del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Talevigilanza richiesta al Presidente del Tribunale, che, comunque, non riguarda sicuramente la validità degli incarichi conferiti e delle consulenze, non pare poter investire risvolti di nullità degli accertamenti processuali. A norma dell'art. 191 c.p.c., nei casi in cui disponga una consulenza tecnica d'ufficio il Giudice nomina un solo consulente. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. Il caso di grave necessità è rimesso alla valutazione del giudice ed è ravvisabile quando occorre di effettuare accertamenti particolarmente complessi che non possono essere fatti da un solo consulente, afferendo a discipline diverse. In tal caso la legge detta una disciplina particolare anche in materia di compenso al CTU (cfr. art. 53, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Nella prassi è d'uso nominare collegi peritali in materia di responsabilità medica, per l'opportunità di affiancare al medico-legale, che dovrebbe fungere da “ponte” fra gli aspetti tecnici e quelli giuridici della controversia, un clinico esperto nel settore specialistico di riferimento. Si è sempre affermato che le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico di ufficio abbiano carattere ordinatorio e finalità soltanto direttive, restando affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice la nomina di tale ausiliario anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza ed alla specifica qualificazione e che, pertanto, l'inosservanza delle norme predette non produca nullità del processo, non avendo esse carattere cogente, neanche per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in quanto l'obbligo - ex art. 146 disp. att. c.p.c. - di includere nell'albo dei consulenti per i processi relativi a domande di dette prestazioni i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro è imposto all'organo che presiede alla formazione dell'albo, ma non limita il potere e la discrezionalità del giudice (Cass., sez. lav., n. 481/1986, n. 3091/1982, n. 412/1982, n. 275/1987, n. 121/1990). La scelta dell'ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., sez. II, 5473/2001) e l'eventuale inosservanza dei criteri fissati dall'art. 61 c.c. e art. 22 disp. att. c.p.c. con l'affidamento dell'incarico a consulente iscritto ad altro tribunale o non iscritto a nessun albo non incide sulla validità della consulenza tecnica (Cass., sez. lav., n. 1074/1983). L'attuale obbligo di iscrizione di tutti i Consulenti al ReGIndE condiziona il profilo dell'accesso del CTU all'albo dei Consulenti, non pare incidere sul piano della validità processuale, è senz'altro suscettibile di creare difficoltà pratiche quando al medico-legale, tendenzialmente iscritto all'albo dei CTU, venga affiancato uno specialista clinico, che non sempre lo è.

Il Codice di Deontologia Medica, nella versione pubblicata nel 2014, all'art. 62, intitolato «Attività medico-legale» prevede, tuttavia, che l'attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale venga esercitata, debba evitare situazioni di conflitto di interesse e sia subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso, che essa venga svolta nel rispetto del Codice deontologico, quindi puntualizza che la funzione di CTU o di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, rimanendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. Sempre l'art. 62 del Codice Deontologico prevede altresì che il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvalga di uno specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata e che, in analoghe circostanze, il medico clinico si avvalga di un medico legale. Nei procedimenti di responsabilità professionale medica, pertanto, la discrezionalità del giudice dovrà tenere conto degli obblighi deontologici degli ausiliari, con previsione di nomina necessariamente di un collegio peritale di esperti nei settori clinici interessati dalla controversia.

Obbligo di accettare l'incarico, astensione e ricusazione

L' art. 63 c.p.c. detta la disciplina relativa all'obbligo di assumere l'incarico e la ricusazione del consulente.

Il consulente se iscritto in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio salvo che ricorra un giusto motivo di astensione, motivo che viene valutato dallo stesso giudice che l'ha nominato.

Nel processo civile i motivi di astensione del consulente sono analoghi a quelli previsti dall'art. 51 c.p.c. dal giudice . Per il combinato disposto degli artt. 51 n. 4 e 63 comma 2, c.p.c., l'obbligo di astensione del consulente tecnico e la possibilità della sua ricusazione sussistono per il solo fatto che egli abbia già prestato assistenza in tale veste in altro grado del processo, indipendentemente dall'identità o meno dell'oggetto dell'indagine commessagli, mirando la norma a creare le condizioni migliori affinché il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti e condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività ed imparzialità (a meno che, ovviamente, si tratti di un accertamento accessorio, ad esempio, in campo medico, un aggravamento di patologia). Il CTU deve, altresì astenersi (e può essere ricusato), anche nel caso in cui vi siano ragioni di opportunità in quanto l'art. 63 c.p.c. richiama anche il capoverso dell'art. 51 c.p.c., a differenza della norma dettata dall'art. 52 c.p.c. per la ricusazione del giudice. I casi più frequenti di inopportunità per sostanziale incompatibilità di funzioni e di conseguente obbligo di astensione del consulente sono quelli del medico legale, fiduciario di una compagnia assicuratrice, il quale venga nominato CTU in una causa in cui controparte sia detta compagnia o del medico legale nominato CTU in una controversia di responsabilità professionale, il quale sia stato allievo della parte citata per responsabilità professionale o lavori per l'Ospedale convenuto ovvero partecipi ad un concorso per un posto direttivo nei quali il medico la cui prestazione sia oggetto di valutazione o uno dei consulenti di parte siano membri della commissione esaminatrice.

Nel caso in cui il C.T.U. non si astenga, le parti possono chiederne la ricusazione.

Le norme su astensione e ricusazione sono dettate dall'art. 192 c.p.c. il quale fissa termini molto precisi e perentori (3 giorni prima dell'udienza di comparizione), ma la parte che non ha presentato istanza di ricusazione del consulente tecnico nominato dal giudice nei termini indicati dall'art. 192 c.p.c., non può successivamente far valere la condizione di ricusabilità del consulente per contestare l'efficacia della consulenza, che rimane, pertanto, ritualmente acquisita al processo. (Cass., sez. III, n. 1215/1993). In ogni caso il giudice, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., può sempre disporre la rinnovazione delle indagini peritali e la sostituzione del CTU, giustificata da «gravi motivi», scelta che appare opportuna, in casi realmente dubbi, onde assicurare il fruttuoso esperimento dell'indagine peritale.

Una volta nominato il consulente deve rendere il giuramento (art. 193 c.p.c.). Il giudice fissa udienza di comparizione alla quale compare il consulente, il giudice ricorda l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e ne riceve il giuramento. Il consulente deve firmare il verbale. In ogni caso la legge non commina la nullità della consulenza tecnica d'ufficio in caso di mancata prestazione del giuramento da parte del consulente. Pertanto, il giudice ai fini della formazione del convincimento può utilizzare la consulenza tecnica d'ufficio, anche se esperita senza la prestazione del giuramento (Cass. n. 656/1959, Cass. n. 3907/1975). Parimenti la mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso, presta giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell'attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tanto meno, su quella degli atti successivi(Cass. civ., n. 10386/1996).

Operazioni peritali

A norma dell'art. 194 c.p.c., il CTU assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice, può svolgere le sue indagini con il giudice o da sè solo. In materia medico-legale è prassi pressoché costante che il CTU svolga le sue indagini da solo. Egli fissa l'inizio delle operazioni peritali all'udienza di cui all'art. 193 c.p.c. con indicazione annotata a verbale. Ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1 disp. att. c.p.c. alle parti, che possono sempre intervenire alle operazioni peritali, va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni. L'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; se tuttavia il consulente d'ufficio rinvii le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva tale principio, peraltro, è predisposto a tutela del giudizio di difesa e dunque trova una deroga, nel caso in cui tale inosservanza non abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa, (Cass. civ., sez I, 7 aprile 2006, n. 8227). L'eventuale nullità derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla partecipazione alle operazioni stesse, avendo anch'essa carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, da intendersi come la prima udienza successiva al deposito, anche se di mero rinvio, dal momento che trattasi di vizio formale la cui denuncia non richiede la conoscenza dell'elaborato da parte del consulente (Cass. Civ. sez. II, 24 gennaio 2013, n. 1744).

Se alle operazioni peritali partecipa personalmente il Giudice, se ne redige processo verbale che costituirà la documentazione della CTU, con valore di atto pubblico per quanto riguarda gli accadimenti ivi riportati.

Normalmente, tuttavia, il Giudice non presenzia alle operazioni delle CTU medico-legali, tranne casi eccezionali (limitati alla fase della discussione clinica). Il CTU viene dunque autorizzato al deposito di una relazione scritta entro un termine assegnato all'udienza di giuramento.

Compete pertanto al CTU l'osservanza del principio del contraddittorio e di quel minimo di forme giuridiche che garantiscano la tenuta processuale del lavoro svolto. L'art. 194, comma 2, c.p.c. prevede espressamente che le parti possano intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori e possono presentare al consulente, per scritto o a voce, osservazioni ed istanze, i CTU non possono, pertanto, impedire ai danneggiati o ai medici coinvolti e tanto meno ai loro difensori di partecipare alle sedute, ovviamente nel rispetto dei limiti della decenza, della privacy dei periziati e delle regole tecniche, che sconsigliano, ad esempio in materia psichiatrica, la partecipazione di estranei alle sedute.

In precedenza non era richiesto il rispetto di alcuna forma particolare né ad substantiam né ad probationem e dunque il CTU poteva scegliere liberamente il metodo di rispetto del contraddittorio con i CTP (verbale in seduta peritale, scambio di memorie scritte o di e-mail) salvo assicurare alle parti il diritto di contraddire e di partecipare alle operazioni.

Non è mai stata considerata causa di nullità della CTU la mancata redazione del verbale, quando il CTU compie le indagini da solo (la redazione del verbale è invece prevista nel caso di indagine compiute unitamente al giudice), così come la mancata indicazione delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti essendo sufficiente che tali osservazioni siano state prese in considerazione (Cass. n. 14480/2001).

A seguito della riforma di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 entrata in vigore per i processi instaurati successivamente al 1 luglio 2009, tuttavia, l'art. 195 c.p.c. è stato novellato al comma 3, in adesione a certe "prassi virtuose" di alcuni fori ed allo scopo di ridurre i tempi di durata delle indagini peritali ed ora prevede quanto segue: «la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193 (udienza di giuramento). Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione ed il termine anteriore alla successiva udienza entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

Poiché la nuova disposizione utilizza l'indicativo presente e non il verbo “potere” si ritiene che la sequenza dei termini CTU - parti - CTU sia obbligatoria e che pertanto il legislatore abbia avallato la prassi degli uffici giudiziari che imponevano l'indicazione della fissazione di termini “a cascata”.

Dunque, il CTU non potrà più riservarsi di indicare l'inizio della data delle operazioni peritali, ma dovrà necessariamente darne indicazione a verbale all'udienza del giuramento, accollandosi il rischio di rinvii su richiesta dei CTP, peraltro sconsigliabili, onde non scombinare tutto il castello dei termini; il termine per la trasmissione delle osservazioni delle parti, che viene fissato dal giudice e da questi solo (e non dal CTU) può essere eventualmente prorogato. Non dovrebbe, peraltro trattarsi di termini perentori, per il principio generale sancito dall'art. 152, comma 2, c.p.c., secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori e dunque il mancato rispetto non dovrebbe essere fonte di nullità assoluta, salvo che si rifletta sulla violazione del contraddittorio.

Circa l'identità degli interlocutori del CTU, benché la natura tecnica dell'accertamento faccia pensare ai CTP, come sarebbe ragionevole e sensato, il dato letterale indica che si tratta delle "parti", e cioè dei loro legali.

Poteri e limiti del ctu

Un primo limite è quello costituito dal quesito, che deve essere quanto più possibile chiaro, analitico e non contraddittorio. Nella materia del danno alla persona, in particolare, il quesito deve contenere, oltre all'incarico di accertare e valutare i danni biologici permanenti e/o temporanei:

  1. la specificazione delle tabelle medico-legali utilizzate;
  2. la valutazione delle ripercussioni che la menomazione fisica o psichica potrebbe avere sulla vita del soggetto;
  3. i prevedibili sviluppi della malattia;
  4. le prevedibili spese mediche future;
  5. la riduzione della capacità lavorativa specifica;
  6. la descrizione delle sofferenze fisiche del soggetto e la durata dell'eventuale degenza ospedaliera, al fine di fornire elementi per la valutazione e liquidazione della componente della sofferenza soggettiva non psicopatologicamente strutturata (cfr. Generoso Scarano "La C.T.U. e la perizia medico-legale", Ed. Giuffrè, 2010).

Il CTU deve rispondere al quesito, in tutte le sue parti, ma non può fornire dati ulteriori rispetto a quelli richiesti. Poiché, tuttavia, nell'ordinamento processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche, con la conseguenza che può trarre convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, purché non sia sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta (Cass. n. 5965/2004, Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2006, n. 11594) e su tale accertamento sia stato provocato il contraddittorio.

In ogni caso il CTU non si può e non si deve sostituire al giudice, in quanto le argomentazioni giuridiche, ad esempio la valutazione del consenso informato, appartengono ai poteri del Giudice. In ogni caso, l'eventuale invalidità della CTU, ivi compresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica del consulente oltre i limiti delineati dal giudice o dalla legge, ha carattere “relativo”, ovvero deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (cfr. Cass., sez. III, 31 gennaio 2013, n. 2251, Cass., sez. I, 10 dicembre 2010, n. 24996).

Un'ulteriore questione concerne la possibilità del CTU di nominare degli ausiliari. Normalmente il CTU non può nominare ausiliari tranne che sussistano i seguenti presupposti:

  • che a ciò sia espressamente autorizzato dal giudice;
  • che all'ausiliario del CTU non sia demandato sostanzialmente lo svolgimento dell'incarico ma si limiti a compiere specifiche indagini di tipo materiale (ad esempio effettuare radiografie, ecografie, somministrazione di tests psicodiagnostici, misurazioni ecc.);
  • che nel caso di svolgimento di indagini specifiche da parte dell'ausiliario, le operazioni avvengano nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di promuovere le loro osservazioni.

Si richiede, in altri termini, che non vi sia una sostanziale traslazione dell'incarico giudiziario del CTU nominato allo specialista (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2006, n. 21728), caso in cui è, invece, indispensabile disporre una consulenza collegiale.

In mancanza di autorizzazione del Giudice la consulenza è nulla qualora all'ausiliario del CTU, che non ha nemmeno prestato giuramento, che può versare in situazioni personali di incompatibilità e che magari non è iscritto ad alcun Albo, sia demandato lo svolgimento di specifiche indagini implicanti accertamenti a carattere valutativo, mentre nel caso in cui l'ausiliario si occupi di attività meramente esecutive, in relazione alle quali non è neppure previsto l'avviso alle parti la consulenza non è nulla, ma il CTU non previamente autorizzato non ha diritto al rimborso di quanto corrisposto per le prestazioni dell'ausiliario da lui autonomamente designato (principio tratto da Cass. civ., n. 9767/1995).

L'art. 194, comma 1, ultima parte, c.p.c. prevede che il CTU possa essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi. Con riferimento alla possibilità da parte del consulente di assumere informazioni senza la preventiva autorizzazione del giudice le opinioni in giurisprudenza sono divergenti. Secondo un primo orientamento peraltro minoritario, la consulenza tecnica non può essere un mezzo di prova, nè di ricerca dei fatti che debbono essere invece provati dalla parte, ma deve essere soltanto uno strumento di valutazione dei fatti già dimostrati, attraverso l'ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica. Ne consegue che ove il consulente tecnico violi la disposizione dell'art. 194 c.p.c. che fa divieto di chiedere chiarimenti alle parti, di assumere informazioni dai terzi e di esaminare documenti e registri non prodotti in causa senza l'autorizzazione del giudice, gli eventuali errori ed incongruenze ravvisabili nel parere del consulente tecnico si trasmettono alla sentenza a loro volta viziandola” (Cass.,n. 11133/1995). Secondo un diverso orientamento, il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice (autorizzazione che deve ritenersi implicita nel mandato), può, ai sensi dell'art. 194, comma 1, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli,ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Ed infine, taluna giurisprudenza più recente afferma che, anche senza preventiva autorizzazione, il CTU possa attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti o situazioni oggetto del suo accertamento, allorché ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, purché indichi le fonti dei suoi accertamenti ponendo le parti in condizioni di poter controllare. Tali accertamenti integrano le fonti di prova dalle quali il G. trae il suo convincimento (cfr. Cass., sez II, 8 giugno 2007, n. 13428; Cass., sez III, 10 agosto 2004, n. 15411). Nel dubbio pare opportuno che il CTU richieda comunque preventivamente l'autorizzazione al GI.

Nel corso del processo civile il CTU incontra maggiori limiti nell'acquisizione della documentazione rispetto al rito del lavoro o al penale. Il CTU deve sempre esaminare la seguente documentazione: gli atti delle parti, il verbale di causa , i documenti medici prodotti dalle parti nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e contenuti nel fascicolo delle parti.

È controverso se il CTU possa richiedere ed utilizzare documentazione precostituita acquisita aliunde, ad esempio consegnata direttamente dalla parte o dal proprio consulente in sede di operazioni peritali (ad es. cartelle cliniche, pellicole radiografiche, referti medici) in deroga al meccanismo processuale delle preclusioni istruttorie. La CTU fondata sull'utilizzazione e valutazione di materiale documentale fornito dal consulente tecnico di parte o dalla parte stessa ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, secondo un orientamento è affetta nullità (Cass. n. 5093/2001, Cass. civ., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8203). Ancora più ristretti sono i poteri di acquisizione di documenti ex officio in caso di rinnovo della CTU nel grado di appello, ove l'attuale art. 345 c.p.c. vieta la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre prima per causa a sè non imputabile.

Il consulente tecnico, nell'ambito del processo civile, può, anche senza autorizzazione del Giudice ed indipendentemente dal consenso delle parti, disporre nuovi accertamenti che ritenga necessari e che non abbiano carattere invasivo per la persona, ad esempio analisi chimiche su reperti già acquisiti, prove di laboratorio. Tuttavia, in campo medico, il CTU non ha l'obbligo di procedere a riscontri strumentali quando l'esame clinico abbia chiaramente escluso l'attuale persistenza della patologia attestata da pregressi accertamenti, atteso che le indagini strumentali e di laboratorio non hanno, ai fini diagnostici, efficacia assoluta e determinante e che la necessità di farvi ricorso sussiste solo nei casi in cui l'esistenza della lamentata patologia non possa essere verificata attraverso l'esame diretto del periziando.

La scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale dell'ausiliario, che è censurabile in sede di legittimità solo quando dall'esame della consulenza, fatta propria dal giudice, emerga l'assoluta mancanza di correlazione fra la sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa o il mancato ricorso ad ulteriori mezzi di indagine in caso di palese insufficienza od incongruenza di quelli utilizzati per giungere alla diagnosi conclusiva.

Qualora si tratti di esami invasivi, invece, è necessario sicuramente il consenso della parte che vi si dovrebbe sottoporre ed anche l'autorizzazione giudiziale, in quanto il C.T.U. incontra gli stessi limiti imposti al Giudice dall'art. 118 c.p.c. , che consente l'ispezione di persone o cose, solo quando si tratti di accertamento indispensabile per conoscere i fatti della causa e purché l'atto possa essere compiuto senza grave danno per la parte o per il terzo.

In caso di rifiuto della parte perizianda il CTU deve astenersi dall'accertamento, potendo, ovviamente, se del caso, concludere per l'impossibilità di rispondere in modo adeguato ai quesiti peritali, con le conseguenze processuali valutabili dal Giudice (cfr. art. 118 comma 2 c.p.c. e, per un'applicazione in tema di dichiarazione giudiziale di paternità- art. 269 c.p.c., Cass. civ. sez I, 3 aprile 2003, n. 5116). Per le radiografie, in particolare. il D.lgs. 2 maggio 2000, n. 187 , nel vietare l'esposizione ingiustificata alle radiazioni, sconsiglia di sottoporre un soggetto a radiazioni ai soli fini medico-legali, salvo casi di assoluta necessità.

Relazione del CTU medico legale

Deve consistere in un elaborato scritto, scritto con linguaggio tecnico "adattato", per quanto possibile, alla comprensibilità dei giuristi e comprendente:

  1. incarico (data del conferimento, dati identificativi dell'Autorità che ha conferito l'incarico, dati identificativi del fascicolo e delle parti, il quesito, la nomina dei consulenti di parte);
  2. resoconto delle attività svolte con le parti/c.t.p. (riunioni, verbali, accordi, ecc.)
  3. dati anamnestici relativi all'oggetto della perizia ;
  4. documenti clinici disponibili, non disponibili ed esaminati;
  5. esame obiettivo del periziando (vivente) o esame esterno o autoptico (se cadavere);
  6. esami clinici disposti e loro esito;
  7. discussione del caso con le considerazioni medico-legali di tutti gli elementi acquisiti;
  8. epicrisi (giudizio conclusivo) contenente le conclusioni, consistenti nella sintetica risposta ai quesiti;
  9. discussione del caso, ovvero commento alle eventuali osservazioni dei CTP alla "bozza", discussione delle questioni sollevate e risposta motivata.

L'elaborato tecnico deve rispettare i requisiti fondamentali della metodologia medico-legale e così deve essere improntata a rigorismo obiettivo ed alla conoscenza della questione giuridica sottesa all'accertamento tecnico. Nella relazione il CTU deve espressamente e chiaramente esporre la spiegazione scientifica delle varie fasi della catena causale che hanno condotto ad un certo evento, onde consentire al giudice l'esercizio del suo giudizio sulla causalità giuridica, che, tuttavia, non sempre coincide con la causalità scientifica, specialmente nei casi di illeciti omissivi.

Secondo l'impostazione classica (cfr. Macchiarelli, Feola, Medicina Legale, Torino, 1995; Scarano, L'attività del CTU e del Perito, Ed. Giuffrè, 2010), fermo restando che l'accertamento del nesso di causalità giuridico-materiale è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., la criteriologia medico-legale di accertamento del nesso causale fra un certo accadimento storico- antecedente ed un dato effetto fisico peggiorativo, si fonda sull'utilizzo dei seguenti principi (per cui cfr. anche Carnevale, Sablone, Scarano, "Consulente tecnico e perito", ED. Wolters Kluwer Italia, 2014):

  1. criterio cronologico (c.d. "post hoc, propter hoc", secondo cui l'antecedente deve sempre precedere l'evento lesivo o dannoso, l'intervallo fra i due eventi deve essere sufficiente ed adeguato in base alle leggi scientifiche note, al fine dell'ammissione del nesso causale in concreto);
  2. criterio qualitativo (che si fonda sulla comparazione delle specifiche caratteristiche qualitative dell'antecedente e dell'evento dannoso);
  3. criterio quantitativo (che si fonda sulla valutazione della forza ed idoneità lesiva del mezzo lesivo in comparazione con la resistenza organica della vittima;
  4. criterio modale o patogenetico(consistente nella comparazione fra la sede anatomica colpita, la modalità lesiva della forza traumatica, l'evoluzione della lesione;
  5. criterio della continuità fenomenologica (secondo cui, fermi restando gli altri criteri, il medico legale verifica la continuità eventuale delle manifestazioni cliniche correlate fra loro );
  6. criterio di ammissibilità scientifica (consistente nella raccolta e studio della letteratura scientifica sull'argomento);
  7. criterio epidemiologico-statistico (che valuta la probablità statistica basata su indagini epidemiologiche scientifiche riconosciute); criterio circostanziale (che si fonda sulla valutazione della reale esistenza storica dell'antecedente in esame);
  8. criterio clinico-anamnestico (che si fonda sullo studio diretto del periziato e sull'anamnesi clinica);
  9. criterio anatomo-patologico (utilizzato prevalentemente per la valutazione delle cause di decesso nelle autopsie giudiziarie, si fonda sullo studio dei reperti e degli esami morfologici;
  10. criterio di esclusione (consiste nell'eliminazione teorica delle possibili diverse cause dell'evento, tramite il metodo della diagnosi differenziale e della valutazione controfattuale).

Se il quesito comprendeva la valutazione medico-legale del danno alla salute, il CTU deve fornire espressa indicazione delle tabelle medico-legali applicate per la valutazione del danno permanente nel caso concreto (tabelle INAIL o tabelle ANIA, ovvero tabelle normative - artt. 138 e 139 Cod. Ass.), della durata dell'invalidità temporanea e dei criteri medico-legali impiegati per il calcolo dei baremes indicati, in caso di pluralità di menomazioni concorrenti in caso di quadro clinico complesso; in caso di danno lieve da sinistro stradale che abbia dato esito ad una c.d. "micropermanente" dovrà applicare le tabelle normative.

Qualora il quesito attenga alla responsabilità medica, è bene che il CTU si esprima senz'altro in merito al grado della colpa, a seguito del già menzionato D.L. 13 settembre 2012 n. 158(c.d. Decreto Balduzzi) ed in merito alle linee-guida rilevanti.

Il Giudice non è, peraltro, tenuto nemmeno in materia medico-legale ad attenersi alle conclusioni rese dal CTU, anzi, deve vagliarle al fine di verificare il rispetto delle regole processuali, l'autorevolezza scientifica del CTU, la verosimiglianza del rispetto dei canoni fondamentali della scienza medico legale o dei protocolli e delle linee guida, la coerenza logica della sua motivazione, eventualmente dissentendone con motivata valutazione ovvero chiamando il CTU a chiarimenti o rinnovando la CTU previa sostituzione dell'ausiliario.

Accertamento tecnico preventivo in materia medico-legale (ATP)

L'istituto dell'ATP, disciplinato dall'art. 696 c.p.c. è stato radicalmente innovato dalla riforma introdotta con il D.L. 14.03. n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 . Il testo originario del primo comma dell'articolo cit. limitava infatti il ricorso per ottenere la verifica in via di urgenza, ante causam, allo stato dei luoghi ed alla qualità o condizione di cose. È intervenuta, tuttavia la Corte Costituzionale (C. cost., sent., 19 luglio 1996, n. 471) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non consentiva di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

Il legislatore ha pertanto introdotto espressamente la possibilità, purché ne ricorra l'urgenza, ad accertamenti ed ispezioni anche sulla persona dell'istante e, purché questa vi consenta, anche nei confronti della persona contro cui l'istanza è proposta. L'emendamento, che lascia inalterati i requisiti classici dei procedimenti cautelari, ovvero il fumus boni juris ed il periculum in mora, ha dunque consentito l'estensione dell'indagine tecnica preventiva anche alla persona umana, nemmeno più limitata alla mera fotografia e descrizione di una certa situazione fisico-patologica, ma estensibile anche all'indagine sulle cause ed ai danni relativi all'oggetto della verifica, a norma dell'introduzione, sempre nel 2005, con disposizione in vigore dall'1 marzo 2006, del terzo comma all'art. 696 cit.

L'innovazione appare senz'altro utile, dal momento che, nell'ottica della speditezza del processo, la possibilità di anticipare la valutazione tecnica sulla valutazione di cause e danni medico-legali può senz'altro contribuire alla deflazione processuale.