Responsabilità civile
RIDARE

Sinistri avvenuti all'estero

13 Gennaio 2015

Sono numerose le disposizioni normative nazionali e sovranazionali che nel corso degli anni hanno finito col disciplinare l'attuale sistema della regolamentazione e del risarcimento dei danni da sinistri stradali avvenuti all'estero.La finalità del legislatore comunitario (prima che di quello nazionale) fu quella di agevolare per quanto possibile la posizione della vittima di un incidente stradale che subisca il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale in occasione di un sinistro avvenuto al di fuori dei confini del Paese di residenza abituale. Dopo avere dunque disciplinato la condizione di chi subisca un danno causato da un veicolo immatricolato all'estero e temporaneamente circolante nel paese di appartenenza per completare il quadro di protezione dei danneggiati da incidenti stradali “transfrontalieri”, il legislatore comunitario si è preoccupato dei cittadini residenti nell'Unione Europea che subiscono il danno in un paese diverso rispetto a quello della loro residenza.

Nozione

BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Sono numerose le disposizioni normative nazionali e sovranazionali che nel corso degli anni hanno finito col disciplinare l'attuale sistema della regolamentazione e del risarcimento dei danni da sinistri stradali avvenuti all'estero.

La finalità del legislatore comunitario (prima che di quello nazionale) fu quella di agevolare per quanto possibile la posizione della vittima di un incidente stradale che subisca il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale in occasione di un sinistro avvenuto al di fuori dei confini del Paese di residenza abituale.

Dopo avere dunque disciplinato la condizione di chi subisca un danno causato da un veicolo immatricolato all'estero e temporaneamente circolante nel paese di appartenenza (si veda su Ri.Da.Re. Sinistri coinvolgenti veicoli immatricolati all'estero, la sezione dedicata all'UCI ed ai Bureaux internazionali), per completare il quadro di protezione dei danneggiati da incidenti stradali “transfrontalieri”, il legislatore comunitario si è preoccupato dei cittadini residenti nell'Unione Europea che subiscono il danno in un paese diverso rispetto a quello della loro residenza.

Elemento oggettivo

Con la Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000 (Quarta Direttiva Auto) viene istituito un meccanismo articolato, che consente a chi subisce il danno da incidente stradale in un altro Stato di trovare nel Paese in cui risiede un interlocutore al quale rivolgere le proprie richieste.

Il meccanismo è imperniato sul funzionamento di alcuni nuovi soggetti :

1) il mandatario per la liquidazione dei sinistri, che ogni assicuratore r.c.auto autorizzato ad operare nell'Unione Europea deve obbligatoriamente nominare in ciascuno degli altri Stati membri, con il compito di:

  • ricevere le richieste di risarcimento dei danneggiati;
  • raccogliere le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri;
  • prendere le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.

2) il Centro d'informazione, che ogni Stato membro deve costituire per consentire ai danneggiati di individuare:

  • l'assicuratore del veicolo che ha causato il sinistro;
  • il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato nei rispettivi paesi di residenza.

3) l'Organismo d'indennizzo, con la funzione di ricevere le richieste di risarcimento:

  • quando il mandatario per la liquidazione dei sinistri o l'assicuratore non abbiano formulato un'offerta di risarcimento motivata o non abbiano motivato il rifiuto dell'offerta entro tre mesi dalla data della richiesta di risarcimento;
  • quando l'assicuratore non abbia nominato un proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri, malgrado il tassativo obbligo imposto dalla direttiva;
  • quando' l'incidente sia provocato da un veicolo privo di assicurazione o non identificato.

Questo meccanismo è stato strutturato in modo da facilitare la posizione dei danneggiati residenti nell'Unione Europea nella proposizione delle richieste di risarcimento, ma non ha modificato il riferimento alla legge nazionale del Paese di accadimento dell'incidente per la valutazione di tali richieste.

Quindi, il cittadino che abbia subito un danno in un altro Stato potrà rivolgere la propria richiesta ad un soggetto nel proprio Paese di residenza, ma il soggetto destinatario nel valutare e riscontrare la richiesta applicherà, non già la legislazione del danneggiato, ma quella dello Stato in cui l'incidente si è verificato.

Circa l'ambito territoriale di applicazione di questo particolare sistema di protezione delle vittime di incidenti stradali, la Direttiva (Dir. n. 2000/26/CE) ha inteso estendere tale sistema ad uno spazio ben più ampio dell'Unione Europea. L'ambito territoriale comprende tutti i Paesi che aderiscono al sistema della carta verde, a condizione però che il veicolo che ha cagionato il danno sia immatricolato in uno degli Stati dell'Unione Europea.

La Quarta Direttiva Auto (Dir. n. 2000/26/CE) offre dunque al danneggiato il beneficio di trovare nel proprio Paese di residenza un interlocutore, al quale inoltrare la propria richiesta di risarcimento e discutere i termini di un possibile accordo transattivo.

Attraverso l'emanazione della Quinta Direttiva Auto (Dir. 2005/14/CE) si è poi data omogeneità normativa all'intera disciplina del risarcimento dei danni transfrontalieri.

Ricordiamo che la Quinta Direttiva Auto (Dir. 2005/14/CE) è stata promulgata proprio allo scopo di completare e chiarire alcuni aspetti delle precedenti direttive emanate nel settore della r.c.auto.

L'art. 5 della Quinta Direttiva Auto ha appunto introdotto una modifica alla Quarta, inserendo un nuovo «Considerando», il 16 bis.

Il nuovo «Considerando» in realtà fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 11, paragrafo 2 e dell'art. 9, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000. Si tratta del Regolamento che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Secondo tale interpretazione il danneggiato, nelle ipotesi contemplate dalla Quarta Direttiva Auto (Dir. n. 2000/26/CE), può citare in giudizio l'assicuratore r.c.auto del responsabile civile dell'incidente nello Stato in cui esso danneggiato è domiciliato.

Trattandosi di norma interpretativa di una disposizione precedentemente emanata, si può ragionevolmente sostenere che essa abbia efficacia retroattiva e che quindi sia operante a partire dalla data di recepimento nei diversi Stati membri della Quarta Direttiva Auto (Dir. n. 2000/26/CE).

Quindi, in caso di vertenza giudiziaria il danneggiato avrà la possibilità di chiamare in giudizio nel proprio Paese l'assicuratore estero del responsabile civile e questo rappresenta indubbiamente un notevole vantaggio per la vittima di un incidente stradale, che conclude il processo ideato dal legislatore comunitario per la sua completa protezione.

Aspetti processuali

In Italia detta Direttiva (Dir. n. 2000/26/CE) è stata recepita con il d.lgs. n. 190/2003 approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2003, n. 171, e recante la seguente titolazione: «Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE».

Secondo quanto previsto all'art.1 della Direttiva 2000/26/CE e dall'art. 2 del d.Lgs. n. 190/2003 (invero espresso in una forma un po' macchinosa) la nuova normativa ha come ambito di applicazione il risarcimento «per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi» danneggiati.

Il sinistro deve essere provocato da veicoli che siano assicurati, ovvero immatricolati (la Legge parla di "stazionamento abituale" secondo l'accezione già utilizzata per il sistema della Carta Verde) in uno Stato membro della UE, ovvero in Stati terzi rispetto alla Comunità, ma «i cui uffici nazionali di assicurazione abbiano aderito al sistema della carta verde».

È questo un primo collegamento con le precedenti direttive in tema di circolazione internazionale dei veicoli e con la disciplina che riguarda in Italia l'UCI e, all'estero, i così detti bureaux internazionali legati al sistema della Carta Verde.

In sintesi l'elenco degli Stati ai quali dovrà essere applicata la presente disciplina (e quindi i Paesi per i quali si applicherà la procedura di liquidazione semplificata che descriveremo) è oggi contenuto nell'art. 5 del D.M. Sviluppo Economico n. 86 del 1 aprile 2008 (già in precedenza DM 9 febbraio 1994), articolo titolato «presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione».

La soluzione adottata dalla Direttiva è quella di istituire l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure affinché ogni impresa di assicurazione (operante nel settore RC auto) designi un soggetto per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui l'impresa ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa.

Tale soggetto strumentale e tecnico è stato identificato nella figura (del tutto nuova per le caratteristiche attribuitele, secondo quanto si dirà) del "Mandatario", ovvero di un ente che abbia la facoltà di «operare per conto di uno o più assicuratori» e che abbia sede in ogni Stato membro.

Tale entità è stata dunque introdotta e disciplinata dall'art. 3 del d.lgs. n.190/2003, poi trasfuso nell'art. 152 del Cod. Ass., il quale al comma 1 prevede appunto l'obbligo di designazione di tale figura giuridica.

I parametri tracciati dalla Direttiva (Dir. n. 2000/26/CE), inizialmente recepiti nel nostro ordinamento con il d.lgs n. 190/2003, per rendere efficace il sistema sono i seguenti.

a) Caratteristiche del "Mandatario".

Il ‘Mandatario' viene scelto a discrezione dell'assicuratore («gli Stati membri non possono limitare tale scelta» secondo quanto previsto nella Direttiva). Può quindi avere personalità giuridica, ma essere anche una persona fisica, purché risieda o abbia sede stabile nello Stato membro ove verrà a svolgere la sua attività.

Il ‘Mandatario' deve risiedere o essere stabilito nello Stato membro per il quale è designato e «deve rivolgersi agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi».

Il ‘Mandatario' dovrà avere necessariamente le conoscenze tecniche e linguistiche per esaminare e trattare il caso con il danneggiato od un suo rappresentante e procedere alla liquidazione del danno.

L'art. 3 della Direttiva (Dir. n. 2000/26/CE) si premurava di rammentare che l'istituzione del Mandatario non vincola il danneggiato che potrà sempre rivolgersi direttamente al responsabile materiale del fatto, ovvero al suo assicuratore, nel Paese di residenza degli stessi.

b) La richiesta danni.

I soggetti che risiedono nel territorio della Repubblica e che abbiano subito danni in un sinistro stradale avvenuto all'estero possono dunque inviare la richiesta di risarcimento del danno al soggetto mandatario designato in Italia dalla compagnia di assicurazione straniera del danneggiato, se il sinistro è stato provocato da un veicolo stazionante abitualmente (quindi immatricolato) e assicurato in uno Stato membro ed il fatto sia avvenuto in uno dei detti Stati.

In assenza di un mandatario designato dalla compagnia straniera è concessa la facoltà di rivolgere la richiesta danni ad un altro organo creato dalla normativa, che è definito “Organismo di Indennizzo nazionale”.

L'Organismo di indennizzo nazionale (secondo una formula assai confusa e macchinosa) ha una funzione meramente suppletiva ed interviene esclusivamente nei seguenti casi:

  • quando il veicolo responsabile sia assicurato tramite una compagnia situata in uno Stato membro ma sia immatricolato in altro Stato membro della UE. Ciò vale anche (comma 2 dell'art. 7) per gli Stati terzi rispetto alla UE ma aderenti al sistema della Carta Verde (cfr quelli elencati nel D.M. Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008);
  • quando risulti impossibile l'identificazione del veicolo responsabile;
  • quando risulti impossibile identificare – entro due mesi dal sinistro – l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

L'intento, come si è detto, è meritevole ed è quello di agevolare la liquidazione dei danni materiali e personali a favore di soggetti che vedevano sino ad oggi la strada del pieno ristoro dei propri danni alquanto laboriosa.

Un problema di natura processuale spinoso e rilevante, legato alla figura del mandatario, è quello della possibilità per il danneggiato, in caso di mancato accordo, di convenire il mandatario stesso avanti all'autorità giudiziaria dello stesso Paese nel quale il rappresentante ha sede.

Ci si chiede cioè se il mandatario possa o debba anche avere una rappresentanza sostanziale propria ovvero processuale verso il soggetto rappresentato, se quindi lo stesso sia direttamente e ineludibilmente un soggetto vincolato al ristoro del danno e quindi da fare oggetto passivo di un'azione giudiziale nella veste di rappresentante dell'assicuratore del responsabile civile e tenuto per legge a corrispondere il danno alla vittima.

A nostro giudizio, la tesi giuridicamente preferibile e più convincente è quella che esclude la esperibilità dell'azione giudiziale diretta nei confronti del mandatario in caso di diniego del risarcimento.

È bene dire che lo stesso d.lgs n.190/2003 non prefigurava l'ipotesi di proposizione di una azione diretta nei confronti degli organi appositamente istituiti con la nuova disciplina e men che meno nei confronti di quelli già esistenti (il Fondo di Garanzia ovvero l'UCI).

Né la Direttiva (Dir. n. 2000/26/CE) dava atto della possibilità dello Stato membro di attribuire al "Mandatario" una vera e propria rappresentanza processuale dell'assicuratore avanti alle autorità giudiziarie dello stato del danneggiato, né della possibilità di mutare le norme di diritto processuale e sostanziale interne ed internazionali di ogni singolo Stato destinatario della Direttiva.

Anzi l'art. 3 della Direttiva (Dir. n. 2000/26/CE) parla di «azione diretta» con esclusivo riguardo all'assicuratore del veicolo che ha provocato l'incidente e non fa cenno in questo specifico articolo alla azione diretta contro il "Mandatario".

Di recente la questione è stata incidentalmente affrontata in una decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 10 ottobre 2013, C-306/12).

La vicenda si riassume così: il 24 giugno 2011 a seguito di un incidente stradale un autocarro di proprietà di una società di trasporti con sede in Germania,veniva danneggiato alla periferia di Parigi da un altro veicolo assicurato con una compagnia assicuratrice francese.

La danneggiata adiva il giudice tedesco, convenendo in giudizio la responsabile francese e notificando l'atto di citazione al mandatario di quest'ultima in Germania, Paese ove la ditta danneggiata aveva dunque sede.

La società francese non contestava la propria legittimazione passiva in Germania, ma il fatto che l'atto di citazione le fosse stato notificato presso la sede del mandatario nel Paese di accadimento del sinistro e non presso la sede legale in Francia.

La Corte di Giustizia respingendo il ricorso, ammetteva e ribadiva dunque la legittimazione passiva dell'impresa di assicurazione del responsabile nel Paese di accadimento del fatto, ritenendo altresì valida (in quanto conforme alla disciplina normativa tedesca) la citazione della detta compagnia presso la sede del mandatario.

Ciò che rileva in questa sede, è l'ulteriore conferma della esperibilità dell'azione diretta nel Paese di residenza del danneggiato contro l'assicuratore straniero, garante del veicolo responsabile.

La circostanza era stata ben argomentata e sostenuta anche in una sentenza oramai non più recente.

La Corte di Giustizia (sentenza del 13 dicembre 2007, n. C-463/06) aveva infatti affermato a chiare lettere che «il rinvio effettuato nell'art. 11 comma 2 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000 n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all'articolo 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro».

Un altro tema importante, infine, è quello volto a stabilire quali siano le regole (o le leggi) e gli istituti legislativi nazionali di riferimento, per l'accertamento della responsabilità e per la liquidazione del danno che il mandatario deve adottare nella sua attività di gestione dei sinistri, laddove il fatto illecito sia caratterizzato (come appunto avviene in questi casi) da elementi di estraneità, nel senso del coinvolgimento di legislazioni e normative di Paesi diversi e spesso configgenti o non conciliabili fra loro.

La questione deve essere risolta sulla base, principalmente, delle regole che disciplinano i principi del diritto privato e processuale internazionale e, segnatamente nel nostro Paese, dal contenuto della l. n. 218 del 1995 la quale, all'art. 62, stabilisce che «la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato».

Va rammentato che la consolidata giurisprudenza dalla Corte di Giustizia CEE è da tempo orientata nel senso di intendere come locus commissi delicti sia il luogo in cui è sorto il danno, sia quello in cui si è verificato il fatto generatore dello stesso, in caso di loro non coincidenza (per tutte si veda Corte Giust. 30 novembre 1976, n. 21).

La questione evidentemente non muta oggi con l'introduzione degli effetti dispositivi ed obbligatori del Regolamento CEE dell'11 luglio 2007 n. 864/2007, detto comunemente “Roma II”.

Il regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale, come la responsabilità da illecito legato alla circolazione stradale.

Le disposizioni contenute nel Regolamento “Roma II” (Reg. n. 864/2007), sono divenute applicabili direttamente negli Stati membri dall'11 gennaio 2009 (salvo la Danimarca) e tendono dichiaratamente ad armonizzare non già il diritto sostanziale degli Stati relativo alle obbligazioni extracontrattuali, bensì le loro regole di conflitto di leggi. Tali regole designeranno quindi la legge nazionale applicabile a una obbligazione extracontrattuale, quale che sia il Paese del giudice adito.

La regola generale è dettata dall'art. 4 del Regolamento per il quale

«1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese».

Un'ultima considerazione merita una questione giuridica che si è posta negli anni passati e che attiene alla possibilità, in ipotesi di sinistri transfrontalieri (o “esteri”) di valutare o meno la percorribilità dell'azione legale da esercitarsi in Italia con il “filtro” della “condizione di reciprocità” di cui all'articolo 16 delle Preleggi al Codice Civile.

Tale norma, per giurisprudenza oramai consolidata, non consente mai di limitare la domanda risarcitoria svolta in Italia dal cittadino straniero, quando la stessa abbia ad oggetti diritti primari della persona.

Valga per tutte le seguente massima in decisione recentissima: «l'art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Sul punto, sempre di recente, si era già espressa la stessa suprema Corte di fatto delimitando a rari casi la possibilità di invocare ancora il limite della condizione di reciprocità (si veda Cass. n. 8212/2013 e Cass. n. 450/2011).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.