Assicurazione in nome altrui

Flavio Peccenini
17 Aprile 2014

el contratto di assicurazione l'agire nell'interesse altrui riceve una disciplina particolare negli artt. 1890 e 1891 c.c. che prevedono rispettivamente le ipotesi di assicurazione in nome altrui e di assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta, fermo che anche il contratto di assicurazione, come tutti i contratti a contenuto patrimoniale, può essere concluso a mezzo di rappresentante.
Premessa

Nel contratto di assicurazione l'agire nell'interesse altrui riceve una disciplina particolare negli artt. 1890 e 1891 c.c. che prevedono rispettivamente le ipotesi di assicurazione in nome altrui e di assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta, fermo che anche il contratto di assicurazione, come tutti i contratti a contenuto patrimoniale, può essere concluso a mezzo di rappresentante.

Quando non si ricada nelle ipotesi speciali appena menzionate, si applicheranno le regole generali di cui agli artt. 1387 e ss. del c.c., con riguardo in particolare alla forma della procura, che sarà valida anche se conferita oralmente, ma, in caso di contestazione, dovrà essere provata per iscritto, così come è soggetto alla forma scritta ai fini della prova il contratto di assicurazione (Cass. civ. 29 agosto 1997 n. 8198, Notariato 1998, 113; in senso contrario in dottrina G. Scalfi, Manuale delle Assicurazioni private, Giuffrè, 1955, pag. 43, secondo il quale la prova della procura può essere fornita con ogni mezzo, art. 2704, comma 2, c.c.).

La fattispecie

La disposizione contenuta nell'art. 1890 c.c. contempla l'ipotesi, in verità poco frequente nella prassi, di scissione soggettiva tra colui che stipula il contratto (contraente non assicurato) e colui nell'interesse del quale si stipula (assicurato non contraente), limitatamente però al caso in cui chi agisce in nome altrui sia privo del potere di spendere il nome dell'assicurato. Nella diversa ipotesi in cui la copertura assicurativa venga contratta da un rappresentante nell'ambito delle facoltà conferitegli dal rappresentato o dalla legge troveranno, invece, come già detto, applicazione le norme generali in tema di rappresentanza.

La disposizione è dettata dalla necessità di apportare alcune deroghe ai principi di diritto comune sulla rappresentanza senza potere. Infatti, in base a quanto previsto in via generale dall'art. 1398 c.c., il falso rappresentante è responsabile in via extracontrattuale del danno che il terzo contraente abbia sofferto per avere incolpevolmente confidato nell'esistenza del potere rappresentativo. D'altronde, il negozio stipulato in nome altrui da un soggetto non munito dei necessari poteri è privo di effetti giuridici, posto che, in difetto di ratifica, nessun rapporto si instaura tra il terzo ed il falsus procurator, avendo quest'ultimo agito a nome non proprio ma, sia pure in mancanza del relativo potere rappresentativo, altrui. Queste regole non si applicano in materia assicurativa, avendo il legislatore inteso salvaguardare I'efficacia del contratto di assicurazione, anche se concluso da un falso rappresentante dell'assicurato.

Va, infine, ricordato che la norma dell'art. 1890 c.c. si applica anche all'assicurazione mutua.

Le conseguenze

Secondo quanto previsto dal comma 2 il falsus procurator è tenuto personalmente ad adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto stipulato in nome altrui (prima fra tutte il pagamento del premio) sino al momento in cui l'assicuratore abbia avuto notizia della ratifica da parte dell'interessato o del suo rifiuto di ratificare il contratto; al rappresentante senza poteri è fatto carico dell'intera posizione passiva contrattuale, essendo egli tenuto non soltanto a pagare il premio pattuito, ma ad osservare tutti gli obblighi derivanti dal contratto, fra i quali quelli relativi alla descrizione del rischio e all'avviso nel caso di aggravamento dello stesso.

Il negozio rappresentativo, per espressa disposizione del I° comma, può essere ratificato dall'interessato, ovvero dalla persona nel cui nome è stipulata l'assicurazione, anche oltre la scadenza, e persino dopo che si sia verificato il sinistro; tale previsione, è la logica conseguenza del fatto che il contratto ha prodotto i suoi effetti a carico del falso rappresentante; del resto, se l'efficacia del contratto concluso dal rappresentante senza potere fosse - secondo la regola generale - sospesa fino al momento della ratifica, questa non dovrebbe più essere possibile dopo il verificarsi del sinistro, stante le disposizioni di cui agli art. 1895-1896 c.c.

Sulla forma della ratifica si è sostenuto (M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, volume I, p. 690, Padova 2011) che esse può avvenire anche per facta concludentia, precisandosi che, in conseguenza del regime probatorio del contratto di assicurazione, anche la ratifica deve essere provata in forma scritta.

Infine, ove sia rifiutata la ratifica da parte dell'interessato, il contratto cessa di produrre i propri effetti nella sfera giuridica del falso rappresentante, residuando in capo allo stesso l'obbligo di versare i premi relativi al periodo in corso al momento in cui I'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto (comma 3) oltre al risarcimento del danno per la conclusione di un contratto inefficace (ipotesi riconducibile alla responsabilità precontrattuale); tuttavia recente dottrina (Rossetti, op. cit.) ha osservato in relazione a questa ipotesi che si potrebbe pensare alle eventuali spese di accertamento e liquidazione di un sinistro medio tempore avvenuto, ma è ben difficile immaginare che l'interessato ometta di ratificare il contratto di assicurazione dopo che il sinistro si è verificato.

Il dibattito sul fondamento della deroga alla disciplina comune

Secondo alcuni autori (A. Donati e G. Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle assicurazioni, 9° ed. Giuffré, 2009 p. 139; G. Volpe Putzolu, L'assicurazione, in Tratt. Rescigno, XIII, p. 103) la deroga posta dall'articolo in questione ai principi di diritto comune trova la propria ragione nelle esigenze tecniche poste alla base dell'operazione assicurativa. Più specificamente, poiché il rischio inerente al rapporto instaurato dal falso rappresentante è stato inserito nella massa dei rischi assicurati, devono comunque essere garantiti il regolare pagamento del premio e l'adempimento di tutti gli oneri contrattuali fino al momento in cui l'assicuratore sia venuto a conoscenza del difetto di rappresentanza (notizia della ratifica o del rifiuto di ratificare il contratto). L'obbligo ad adempiere il contratto posto a carico del falso rappresentante è, secondo tale impostazione, la modalità sanzionatoria più idonea a soddisfare l'interesse dell'assicuratore conseguente all'avvenuta inserzione del rapporto nella massa dei rischi (A. Gambino, in Enc. giur., voce Assicurazione. I) Contratto di assicurazione:profili generali, III, p. 13, Roma 1988).

Altra parte della dottrina (G. Fanelli, Le assicurazioni, in Tratt. Cicu-Messineo, XXXVI, p. 430, Giuffré,1973; A. Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, II, p. 69, Giuffé, 1952/6; N. Gasperoni, Le assicurazioni, in Tratt. Grosso-Santoro-Passarelli, V, II, p. 58, nota 114, Vallardi, Milano 1966) inquadra la disciplina dell'assicurazione in nome altrui nell'ambito delle norme generali sulla rappresentanza senza poteri (art. 1398 c.c. e art. 1399 c.c.), considerando l'obbligo del falso rappresentante di pagare i premi come una forma di liquidazione forfettaria del danno subito dall'assicuratore.

A risultati diversi perviene, invece (L. Buttaro, in voce Assicurazione (contratto di) Enc. del dir., III, pag. 473, Giuffré, 1958), chi ritiene che il legislatore, abbia inteso come lecito il comportamento del falso rappresentante, ponendo a carico dello stesso una presunzione legale di promessa del fatto del terzo; in altri termini il falso rappresentante, spendendo il nome del preteso rappresentato, è come se promettesse all'assicuratore la successiva ratifica del contratto stipulato, con la conseguenza che, in mancanza di ratifica, resterebbe egli stesso obbligato in proprio.