Terzo trasportato e sua azione

Filippo Rosada
09 Agosto 2023

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della R.C.A., per trasportato si intende la persona che viene trasferita con un veicolo a motore o con un natante. Differente è il concetto di vettore, che il codice civile nomina nel contratto di trasporto (artt. 1678 ss. c.c.), qualificandolo come il soggetto che si impegna, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro. Appare utile evidenziare che il trasportato che ha subito lesioni conseguenti al trasporto, ha a disposizione diverse azioni.
Nozione

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della R.C.A., per trasportato si intende la persona che viene trasferita con un veicolo a motore o con un natante.

Differente è il concetto di vettore, che il codice civile nomina nel contratto di trasporto (artt. 1678 ss. c.c.), qualificandolo come il soggetto che si impegna, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro.

Appare utile evidenziare che il trasportato che ha subito lesioni conseguenti al trasporto, ha a disposizione diverse azioni.

Elemento oggettivo

La fattispecie è regolamentata dall' art. 141 Cod. Ass. che dispone che il danno subito dal trasportato- salvo se causato da caso fortuito – deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era “a bordo” (meglio, trasportato) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e entro il limite del massimale di legge.

La medesima norma prevede che l'azione diretta deve essere proposta dal trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo (meglio, del vettore) con la procedura di cui all'art. 148.

La norma non pone distinzione rispetto al titolo in base al quale avviene il trasporto e pertanto deve ritenersi che il diritto sussista in ogni caso; sia che il trasporto avvenga a titolo gratuito, oneroso, ovvero di cortesia.

Del resto, già la legge introduttiva dell'obbligo di assicurazione a favore del terzo trasportato (l. n. 39/1977), si esprimeva in questi termini: qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto è effettuato, così come il punto 3 del Protocollo di intesa sull'Assicurazione R.C.A. tra Governo, A.N.I.A. ed associazione dei consumatori, sottoscritto il 5 maggio 2003 nel quale si prevedeva la necessità di un intervento normativo che attribuisca sempre all'assicuratore del veicolo vettore, a bordo del quale viaggia il trasportato, l'obbligo di risarcimento del trasportato stesso. La norma, a sua volta, aveva recepito quanto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente.

Si osserva, inoltre, come in seguito alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 10629/1998), che invertendo un indirizzo che sembrava insuperabile, ha ritenuto applicabile a favore del trasportato-danneggiato le presunzioni dell'art. 2054 c.c. anche nei confronti del conducente del veicolo vettore, il terzo trasportato già aveva perso interesse a rivolgere la pretesa risarcitoria verso tutti i possibili condebitori solidali ex art. 2043 c.c.

L'art. 141 comma 1 Cod. Ass. fa anche salvo il diritto del trasportato, fermo il disposto dell'art. 140 Cod. Ass. (pluralità di danneggiati e supero del massimale – riferito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti nel sinistro) di rivolgersi all'impresa di assicurazione del responsabile civile per richiedere il maggior danno, sempre che quest'ultimo sia coperto con un massimale superiore al minimo di legge.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che presupposto per l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. è che il sinistro coinvolga almeno due veicoli, senza necessità di scontro tra gli stessi( Cass. civ., sez. III, 08 ottobre 2019, n. 25033; conf. idem, n. 17963/2021; conf. idem, SS.UU., 30 novembre 2022, n. 35318).i.

L'ultimo comma della norma prevede il diritto di rivalsa dell'impresa di assicurazione che ha risarcito il danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del terzo responsabile.

In caso di sinistro causato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se detto veicolo è assicurato con una compagnia che non ha aderito alla convenzione terzi trasportati (Cass. civ., 21 gennaio 2020, n. 1161). , La predetta impresa di assicurazione, potrà proporre azione di rivalsa secondo le forme previste dall'art. 151 e ss. Cod. Ass.

La procedura ex art. 141 Cod. ass., secondo alcuni autori (M. Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, vol. III, pag. 471, Padova, 2013) appare applicabile anche nel caso in cui il veicolo sul quale è trasportato il vettore sia privo di copertura assicurativa; in detta ipotesi il danno verrebbe richiesto al F.G.V.S secondo le disposizioni degli artt. 283 e ss. che si ritengono compatibili con la norma speciale oggetto della presente trattazione.

Se privo di copertura assicurativa è il veicolo del responsabile civile, l'azione ex art. 141 cod. ass. può comunque essere espletata e l'assicuratore RCA del vettore che ha indennizzato il danneggiato potrà proporre l'azione di rivalsa nei confronti del FGVS (Cass. civ., sez. III , 8 luglio 2020, n. 14255). L'art 141 è azionabile anche nel caso in cui il veicolo del responsabile non sia stato identificato (Cass. civ., sez. III, ord. 5 luglio 2017, n. 16477).

Per quanto concerne i congiunti del trasportato, gli ermellini a sezioni unite (Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2022, n. 35318) hanno stabilito l'applicabilità della norma qui commentata per i danni patiti iure hereditatis ma non per quelli patiti iure proprio.

In fine si deve fare cenno al contenuto dell'art. 120 co. 2 cod. ass., che prevede che l'assicurazione della RCA debba comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati.

Si noterà che detta norma menziona unicamente i danni alla persona dei terzi trasportati, senza nulla riferire in merito ai danni alle cose.

L'art. 141 cod. ass., nulla dice in merito ad eventuali limitazioni in ordine al tipo di danno, così che risulta non di facile soluzione il coordinamento tra le due norme.

Certo è che non appare ipotizzabile una diversità di trattamento a seconda che l'azione sia proposta ai sensi dell'art. 141 piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass. e ciò anche per non incorrere in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra Carta Costituzionale.

Proprio per detta ragione, parrebbe preferibile optare per l'applicabilità della limitazione prevista dall'art, 120 co. 2 cod. ass. anche all'azione ex 141 cod. ass.

La questione, allo stato, non è stata affrontata né dalla dottrina né dalla giurisprudenza.

Elemento soggettivo

L'art. 141 comma 1 Cod. Ass., come già rilevato, dispone che in assenza di caso fortuito il danno subito dal trasportato sia risarcito dall'assicuratore del veicolo del vettore a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Pertanto, come si vedrà nel paragrafo sull'onere della prova, in questa ipotesi il danneggiato che proponga il giudizio dovrà unicamente provare di essere trasportato, il danno e il nesso causale con l'evento, senza entrare nel merito dei profili colposi dei conducenti dei veicoli.

Nesso di causalità

Il concetto di “cagionare” (sinonimo di causare, determinare) un evento, inteso come modificazione del mondo esteriore in conseguenza di un evento collegato ad un'azione o omissione, trova la sua collocazione negli art. 40 c.p. e art. 41 c.p.

In campo civilistico, la giurisprudenza, in adesione alla dottrina, ritiene che il nesso di causalità materiale - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza", sintetizzato nella nota formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”) - consiste nella relazione probabilistica tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". Ciò significa che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità, occorre in primis accertare, sul piano della causalità materiale (intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), il collegamento della condotta colposa rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da imputare l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita (Cass. civ., n. 23575/2013).

Secondo un giudizio prognostico ex ante, l'evento di danno deve apparire come una conseguenza normale dell'antecedente.

Il nesso di causalità si deve ritenere interrotto in tutti i casi in cui una causa concorrente sopravvenuta è sufficiente, da sola, a determinare l'evento.

Per identificarla, bisogna fare un giudizio prognostico “postumo”, che sulla base della regolarità causale degli eventi (id quod plerumque accidit) evidenzi l'eccezionalità della causa sopravvenuta rispetto alle altre.

Esemplificativo è il caso di scuola del pedone investito sulle strisce dal veicolo “alfa” che viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso per suturare una piccola lacerazione cutanea; durante il tragitto, a causa di una improvvida manovra del conducente del veicolo “beta”, l'autoambulanza si ribalta e il pedone muore.

Evidente che l'evento morte non può essere imputato al conducente del veicolo “alfa” (la cui condotta colposa ha causato una piccola lesione cutanea), bensì deve essere collegato alla condotta di guida del conducente del veicolo “beta”, che si inserisce quale causa eccezionale sopravvenuta rispetto all'antecedente investimento.

In caso di colpa omissiva, la giurisprudenza, al fine di verificare se l'omissione è da collegarsi causalmente all'evento di danno, ha stabilito che il giudice deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso il giudizio "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (Cass. civ., n. 2085/2012).

Onere della prova

In tema di onere della prova, in seguito a Cass. civ., SSUU, 30 novembre 2022, n. 35318 che ha stabilito che nel giudizio ex art. 141 cod. ass. si deve prescindere dall'accertamento delle responsabilità, il terzo deve unicamente limitarsi a dimostrare di essere trasportato su un determinato veicolo e che in detta occasione è stato vittima di un incidente stradale (Cass. civ., sez. III, ord. 5 luglio 2017, n. 16477). Naturalmente, sarà altresì tenuto a provare il danno e il nesso causale tra questo e l'evento.

L'importante approdo giurisprudenziale già sopra richiamato (Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2022, n. 35318) ha, del resto, chiarito come la nozione di caso fortuito prevista dal primo comma dell'art. 141 cod. ass., riguardi l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro

Infine, un accenno al fatto che colui che accetta di essere trasportato è in grado di valutare ogni possibile rischio al quale può trovarsi esposto anche in relazione alla persona cui si affida. Di conseguenza, il risarcimento del danno può essere ridotto ex art. 1227 c.c. per concorso colposo del trasportato conseguente all'improvvida scelta di fidarsi di un vettore non sufficientemente prudente e/o perito e/o diligente (Cass. civ., 14 marzo 2017, n. 6481; in senso conforme: Trib. Lodi, 31 ottobre 1987 in Arch. giur. circolaz., 1988, 320; Trib. Monza 6 settembre 2000, in Arch. Giur. Circolaz., 2001,668; Trib. Milano, 10 aprile 2009, n. 4972, in Giustizia a Milano, 2009, 4, 26).

Aspetti processuali

Sulla sussistenza del litisconsorzio necessario con il responsabile del danno

Dopo un lungo periodo di incertezza, la giurisprudenza di legittimità ha deciso che nel giudizio promosso dal trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo (Cass. civ., 14 settembre 2022, n. 27078).

Sulla facoltà dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore

La motivazione delle ordinanze di rigetto della C. Cost. 23 dicembre 2008, n. 440 e C. Cost. 13 giugno 2008, n. 205 che ritengono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost. nella parte in cui disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore non prevede l'accertamento della responsabilità del conducente dell'altro autoveicolo - è stata interpretata nel senso che il terzo trasportato ha sempre la facoltà di rivolgere le proprie pretese nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore RCA.

Del resto, come già la dottrina aveva evidenziato, ove si ritenesse che l'art. 141 Cod. Ass. imponga un obbligo giuridico di richiedere i danni all'assicuratore del vettore, si sarebbe indotti a ritenere che la novella abbia di fatto abrogato la responsabilità solidale fra i possibili coautori del fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c. Se così fosse, si sarebbe di fronte ad una probabile incostituzionalità della norma per violazione del principio di uguaglianza oltre che della legge delega (L. Rubini, Il Codice delle Assicurazioni Private, Padova, 2007, p. 443; contra, A. La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2014, p. 1026 ss.).

Sull'azione di regresso dell'assicuratore del vettore

In ogni caso, l'assicuratore del vettore che abbia risarcito il danno ha sempre la facoltà di azionare l'azione di regresso (termine col quale si intende sia l'azione di regresso applicabile in caso di concorso di colpa fra conducenti, che quella di surroga legale, nel caso in cui sussista unicamente la responsabilità di altro veicolo differente da quello guidato dal vettore), così come previsto dall'art. 141, comma 4, Cod. Ass.

Si discute se nel giudizio proposto dal trasportato, la compagnia di assicurazione del veicolo vettore possa chiamare in causa il responsabile civile per accertare la responsabilità dell'evento in vista dell'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurazione di quest'ultimo (in tal senso G.d.P. Legnago, 28 giugno 2013, in Arch. giur. circolaz., 2012, 10, 917; contra, Trib. Roma, 30 marzo 2010, in Foro it., 2010, 9, I, 2561).

Parte della dottrina privilegia l'ipotesi che consente la contemporanea azione nei confronti dell'assicuratore del vettore e del responsabile civile, in quanto la previsione di estromissione prevista dal comma 3 è sottoposta alla condizione del riconoscimento di responsabilità dell'interveniente. Pertanto, l'estromissione è prevista non per l'impossibilità del contemporaneo coinvolgimento dell'assicuratore del vettore e del responsabile civile, ma perché il riconoscimento di responsabilità dell'intervenuto rende inutile l'accertamento della responsabilità del vettore (La Torre, op. cit., p. 837).

Sulla possibilità di cumulare l'azione ex art. 141 cod. ass. con quella ex art. 144 cod. ass.

Di recente, il Tribunale di Bari (sentenza 3 gennaio 2022, n. 4, in,Portale Del Diritto Della Circolazione Stradale, www.iustrada.it; conf., Tribunale Milano, 28 ottobre 2011, n. 13052) ha deciso che dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2010, laddove consente al danneggiato di agire sia con l'azione diretta, sia con l'azione ordinaria ex art. 2043 c.c., non è possibile desumere una generalizzata legittimazione al cumulo delle azioni né alla loro proposizione in fasi successive.

Di diverso avviso (Trib. Roma, 30 giugno 2010, in Foro padano 2011, 3, I, 462) che ha stabilito come l'azione ex art. 141 non è esclusiva ma è compatibile con l'esercizio della concorrente ma diversa azione ex art. 144 Cod. Ass.

Casistica

Sulla presenza di almeno due veicoli

La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2022, n. 35318.)

Congiunto che agisce iure proprio

In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro. (Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2022, n. 35318.)

Veicolo del responsabile civile privo di copertura assicurativa

L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005. (Cass. civ., sez. III , 08/07/2020 , n. 14255 )

Veicolo del responsabile civile non identificato

La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 codice assicurazioni, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato (Cass. civ., sez. III, ord. 5 luglio 2017, n. 16477)

Nesso di causalità

  • In tema di responsabilità medica, nel sottosistema civilistico, il nesso di causalità materiale - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". Ma ciò significa che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita (escluso, nella specie, il risarcimento in favore di una donna, la quale lamentava dolori alla testa e difficoltà di pronuncia a suo dire da ascrivere all'errato intervento di un dentista che l'aveva sottoposta ad un intervento di allocazione di una protesi dentaria nell'arcata superiore). (Cass. civ, n. 23575/2013).
  • In tema di responsabilità per omissione, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. (Cass. civ., n. 2085/2012).

Accettazione del rischio da parte del trasportato

Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo un passeggero, in violazione dell'art. 170, comma 2, cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente – il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. civ., 14 marzo 2017, n. 6481)

Onere della prova

  • Il terzo trasportato che abbia subito un danno a causa di un incidente stradale ha azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore, in virtù di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 141 cod. ass., sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto), prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. (Cass. civ., sez. III, ord. 5 luglio 2017, n. 16477)

In un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità, come la fattispecie prevista dall'art. 141 cod. assicurazioni private, la nozione di caso fortuito deve essere tenuta distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve ricomprendere solo fattori umani e naturali estranei alla circolazione di altri veicoli (Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2022, n. 35318.)

  • Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 Cod. Ass. (Cass. civ., sent. n. 355/2016; idem, Cass. civ., n. 16181/2015).

Caso fortuito

In un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità , come la fattispecie prevista dall'art. 141 cod. assicurazioni private, la nozione di caso fortuito deve essere tenuta distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve ricomprendere solo fattori umani e naturali estranei alla circolazione di altri veicoli (Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2022, n. 35318.)

Aspetti processuali

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., 14 settembre 2022, n. 27078)

Le disposizioni di cui all'art. 141 Cod. Ass. e ss. (d.lgs. n. 209/2005Cod. Ass.), secondo una lettura costituzionalmente orientata, si limitano a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. (C. Cost., n. 205/2008).

Dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale n 180/2010, laddove consente al danneggiato di agire sia con l'azione diretta (cfr. art. 144 codice assicurazioni) sia con l'azione ordinaria ex art. 2043, non è possibile ricavare una generalizzata legittimazione al cumulo delle azioni né alla loro proposizione in fasi successive (nel caso di specie, la scelta operata dalla parte –la quale ha inviato richiesta stragiudiziale per risarcimento diretto all'assicurazione e ha ricevuto il relativo risarcimento, seppure accettato a titolo di acconto – preclude la possibilità di esperire il giudizio nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile) (Tribunale di Bari, sentenza 3 gennaio 2022, n. 4, in,Portale Del Diritto Della Circolazione Stradale, www.iustrada.it)

L'azione ex art. 141 non è esclusiva ma è compatibile con l'esercizio della concorrente ma diversa azione ex art. 144 Cod. Ass. (Trib. Roma, 30 giugno 2010, in Foro padano 2011, 3, I, 462).

Sull'azione di regresso dell'assicuratore del vettore

  • Qualora, in seguito a sinistro stradale, il trasportato abbia riportato lesioni personali e per questo agisca, ex art. 141 Cod. Ass., nei confronti dell'assicurazione del veicolo sul quale viaggiava per ottenere il risarcimento dei danni fisici e morali, la predetta compagnia di assicurazione del veicolo vettore può chiamare in causa il responsabile civile per accertare la responsabilità dell'evento in vista dell'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurazione di quest'ultimo. (G.d.P. Legnago, 28 giugno 2013, in Arch. giur. circolaz., 2012, 10, 917).
  • Posto che il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, ove chieda il risarcimento dei pregiudizi subiti in tale occasione, può scegliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno, se esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005, coinvolgendo anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, ovvero invocare l'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 nei confronti dell'assicuratore del vettore, in quest'ultimo caso, nel quale si prescinde dall'accertamento delle colpe, è preclusa la possibilità di citare nel relativo procedimento il responsabile del danno e il conducente (Trib. Roma, 30 marzo 2010, in Foro it., 2010, 9, I, 2561).
  • In caso di sinistro con danni a terzo trasportato non è applicabile l'art. 141 Cod. Ass., qualora uno dei veicoli coinvolti sia privo di copertura assicurativa. (Trib. Catania, n. 574/2011, in Arch. giur. circolaz., 2012, 3, 266).
Sommario