La responsabilità professionale del broker è integrata ove siano violati i precisi doveri che la legge stabilisce a suo carico nell'espletamento della sua attività; la violazione deve essere raffrontata alla lesione del parametro della diligenza.
Inquadramento
BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
La responsabilità professionale del broker (voce mutuata dall'esperienza di common law in cui è usata, indifferentemente, per indicare in termini generici qualsiasi tipo di operatore assicurativo-intermediario diverso dalla società e dall'agente di assicurazioni) è integrata ove siano violati i precisi doveri che la legge stabilisce a suo carico nell'espletamento della sua attività. La violazione di tali obblighi e doveri professionali deve essere raffrontata alla lesione del parametro della diligenza, richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c., nella specie da valutarsi secondo la natura dei compiti che gli spettano, trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., salvo che l'impossibilità della prestazione dipenda da causa non imputabile al broker assicurativo, che questi deve dimostrare. Infatti, i doveri primari degli assicuratori e degli intermediari scaturiscono dagli artt. 1175,1337 e 1375 c.c. e la loro inadempienza costituisce una condotta negligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.(Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2015, n. 8412).
I doveri cui sono tenuti gli intermediari assicurativi possono attenere al rapporto con l'istituto di vigilanza ovvero possono riguardare le parti con cui essi vengono in contatto (il contraente assicurando e le compagnie assicurative). I doveri verso l'autorità di vigilanza sono qualificati come obblighi di collaborazione e di prestazione: gli obblighi di collaborazione si concretizzano nella comunicazione all'autorità di vigilanza di circostanze ritenute da questa essenziali alla vigilanza; gli obblighi di prestazione si sostanziano nel pagamento del contributo di vigilanza, nell'obbligo di curare il proprio aggiornamento professionale in misura non inferiore a quella stabilita dall'ISVAP e nell'obbligo di versare su un conto corrente separato i premi riscossi e le somme destinate al pagamento di indennizzi. Gli obblighi - che in questa sede interessano - verso i clienti si distinguono in obblighi di consiglio e di consulenza. Per converso, il broker ha dei precisi doveri anche verso le imprese di assicurazione di cui sia mandatario: ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche dell'eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all'esatto espletamento dell'incarico. Ne discende che gli intermediari assicurativi sono civilmente responsabili verso la compagnia di assicurazione mandante ogniqualvolta non abbiano osservato gli obblighi sottesi all'esecuzione del mandato.
Segnatamente, con riferimento al rapporto con gli assicurandi, il codice delle assicurazioni private dedica due norme al tema degli obblighi gravanti sugli intermediari assicurativi:
l'art. 120, la cui rubrica è riferita all'informazione precontrattuale e alle connesse regole di comportamento, individua i doveri cui il broker è tenuto nella fase che precede la conclusione del contratto ovvero le sue modifiche o rinnovi;
l'art. 183 dedicato, invece, all'enucleazione delle regole di comportamento in sede di offerta contrattuale o di esecuzione del contratto già concluso.
Siffatte violazioni implicano altresì la soggezione del broker a sanzioni amministrative, previste dall'art. 324 del d.lgs. n. 209/2005.
Qualora il broker sia mandatario della compagnia assicurativa, in virtù dei principi di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., la compagnia di assicurazione mandante è tenuta a rispondere verso i clienti in buona fede dei danni loro arrecati dall'illecito comportamento del mandatario.
In specie, in caso di condotte lesive verso terzi commesse da un agente di un'impresa intermediatrice di prodotti assicurativi altrui, l'impresa ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. se le modalità delle condotte rientrino comunque, anche in senso lato, nelle incombenze dell'agente. In caso contrario, essa ne risponde, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto ovvero della regola dell'occasionalità necessaria che ricade nell'anzidetto paradigma normativo, ove ricorra la buona fede incolpevole dei terzi e non sia dimostrato che siano state adottate le misure ragionevolmente idonee a prevenire le condotte devianti degli agenti, in rapporto alle peculiarità del caso concreto.
Natura dell'attività del broker
La l. 28 novembre 1984, n. 792 identifica il broker con l'intermediario assicurativo che «esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione». La legge prevede altresì in capo agli intermediari (persone fisiche o società) un obbligo di iscrizione nell'apposito registro elettronico - tenuto a cura dell'ISVAP -, il cui inadempimento comporta l'applicazione di specifiche sanzioni penali.
In evidenza
Il broker assicurativo si identifica con il professionista che media, presta servizi e gestisce polizze già concluse. Sotto il primo profilo, compito precipuo del broker è quello di mediare tra le compagnie di assicurazioni e i propri clienti o stakeholder, perseguendo generalmente il fine di reperire sul mercato le soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze di coloro che si affidano al suo servizio. Solitamente, l'espletamento di tale incombenza si caratterizza per la sua rilevante forza contrattuale e per la vasta offerta di servizi che mette a disposizione del cliente.
Il servizio fornito prevede un'analisi preliminare del rischio da assicurare, allo scopo di favorire una copertura su misura, e la conseguente ricerca delle condizioni più idonee per il cliente/stakeholder, ricerca basata prevalentemente sulla conoscenza del mercato assicurativo (italiano ed estero) e la capacità di mantenere buoni rapporti con le compagnie.
Si occupa, infine, della gestione delle polizze assicurative stipulate: dalla negoziazione, alla disdetta, all'eventuale sinistro, in quanto è remunerato (sulla base di accordi di libera collaborazione) dalle compagnie, mediante provvigioni commisurate ai premi intermediati.
In ragione delle prescrizioni contenute nella l. n. 792/1984, pur definendosi il broker come un mediatore, si pone in rilievo, in via preventiva, il suo ruolo di collaborazione con l'assicurando alla copertura dei rischi e di assistenza a vantaggio del medesimo nella determinazione del contenuto dei relativi contratti, oltre che, in via successiva, di collaborazione eventuale nella gestione ed esecuzione degli stessi. La l. n. 792/1984 non ha però risolto i nodi relativi all'individuazione della natura giuridica del brokeraggio. Infatti, la definizione - meramente oggettiva e descrittiva - contenuta nella disposizione si limita, semplicemente, a giustapporre le due qualificazioni giuridiche prevalenti: quella di prestatore d'opera intellettuale e quella di mediatore.
Il dibattito intorno alla qualificazione giuridica del brokeraggio si è sviluppato intorno a tre contrapposti orientamenti dottrinali: un primo orientamento ha sostenuto che i rapporti cui darebbe vita il broker sarebbero riconducibili allo schema della prestazione d'opera intellettuale (ciò in quanto, nel contratto di brokeraggio, assumerebbe importanza primaria e caratterizzante l'attività di consulenza posta in essere dal broker, mentre quella di intermediazione, richiesta dal carattere bilaterale del rapporto assicurativo, avrebbe soltanto carattere strumentale ed accessorio); altra voce ha ritenuto di ricomprendere il brokeraggio nello schema della mediazione (ponendo l'accento sull'attività di relazione e di contatti posta in essere dal broker tra assicurando ed assicuratore e riducendo l'attività di assistenza e consulenza ad un ruolo meramente subalterno); un'ultima tesi ha qualificato il brokeraggio come contratto innominato misto (in quanto costituito dai contratti tipici della prestazione di opera intellettuale e della mediazione nell'accezione fiduciaria o unilaterale).
A fronte degli indirizzi innanzi esposti della dottrina, l'orientamento prevalente nella giurisprudenza tendeva ad identificare la figura del broker con quella del mediatore di assicurazioni, di colui cioè che mette in relazione l'assicurando e l'assicuratore, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza e rappresentanza (Cass. civ., 5 giugno 1992, n. 6956). Più recentemente, invece, la giurisprudenza di legittimità aderisce alla tesi del contratto misto, in cui convergono elementi sia del contratto di mediazione sia del contratto di prestazione di opera intellettuale. Aderendo a questa impostazione, alcuni arresti attribuiscono prevalenza alla causa mediatizia, altre pronunce affermano la combinazione dei due profili causali.
Orientamenti a confronto
CLASSIFICAZIONE BROKERAGGIO: ORIENTAMENTI A CONFRONTO
Mediazione in forma di impresa commerciale
Il broker assicurativo svolge un'attività che, pur connotata da profili di intellettualità, risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale (Cass. civ.,sez. III, 6 maggio 2003, n. 6874; Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2005, n. 1991; Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2005, n. 2416).
Attività di collaborazione intellettuale
l broker di assicurazione può svolgere attività di collaborazione intellettuale con un soggetto assicurando, in vista della copertura di rischi assicurativi e per la stipula di futuri contratti di assicurazione (Cass.civ., sez. III, 31 marzo2007, n. 8056; Cass. civ., sez. II, 26 agosto 1998, n. 8467).
Rapporto sinallagmatico ad esecuzione continuata o periodica
l contratto, con il quale si assuma l'impegno di ricercare e procacciare clienti in favore di una compagnia di assicurazione, nonché di stipulare le relative polizze, dietro una provvigione dovuta all'atto della sottoscrizione di ciascuna polizza e commisurata al premio ad essa inerente, integra un rapporto sinallagmatico ad esecuzione continuata o periodica, indipendentemente dalla riconducibilità di detto contratto nella figura (atipica) del cosiddetto "brokeraggio" assicurativo (Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 1990, n. 11810).
Attività di collaborazione intellettuale
In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. 28 novembre 1984, n. 792, il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2010, n. 12973).
All'esito delle modifiche intervenute per effetto del d.lgs. 147/2012, per l'esercizio della propria attività il mediatore (con riferimento ad ogni tipo analizzato, ivi compreso il broker) deve realizzare un contatto diretto e personale tra le parti dell'affare, intendendosi per affare qualunque operazione che abbia un contenuto economico, o con almeno una parte. Il mediatore può, infatti, avere l'incarico anche da una sola delle parti, difettando una previsione normativa che imponga l'incarico a cura della totalità dei contraenti. Deriva dalla previsione dell'art. 1754 c.c. l'impossibilità di svolgere opera di mediazione da parte di colui il quale sia legato ad una delle parti o abbia alcun interesse nell'affare da compiersi. L'art. 1761 c.c. prevede, però, che lo stesso mediatore, successivamente alla conclusione del contratto, possa essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione dello stesso.
Con riferimento al tema dell'iscrizione nell'apposito albo, l'art. 120, comma 1, cod. ass. richiama altri due articoli di tale decreto legislativo: l'art. 109, comma 2, e l'art. 116. L'art. 109 d.lgs. n. 209 del 2005 disciplina il registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
In tale registro vanno iscritti diversi soggetti, fra cui:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazioni o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta - autorizzata ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera (art. 109, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005).
La distinzione più importante operata da questa disposizione è quella fra gli agenti di assicurazione che operano per una certa impresa assicurativa (lett. a) e i mediatori veri e propri che non sono legati a una determinata impresa (lett. b).
L'art. 116 d.lgs. n. 209 del 2005 regola, invece, l'attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi. Si prevede, in particolare, che gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro possono esercitare l'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'apposita comunicazione che l'ISVAP riceva dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine (art. 116, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005).
La responsabilità per violazione dell'obbligo di informativa precontrattuale
In primis, la responsabilità dell'intermediario assicurativo ricorre quando questi non ottemperi alle prescrizioni in ordine all'informativa precontrattuale, ossia nella fase prodromica alla conclusione della polizza. La ratio della previsione sulle specifiche informazioni che il broker deve rendere al cliente con cui viene in contatto muove dall'assunto pacifico secondo cui fra le parti del contratto di assicurazione (disciplinato in via generale negli artt. 1882 e ss. c.c.) non sussiste lo stesso livello di conoscenza. Infatti, le imprese assicurative svolgono professionalmente l'attività assicurativa e strutturano contratti di vario genere, atti a soddisfare diversi bisogni del pubblico. Per converso, i contraenti che sono interessati all'acquisto delle polizze generalmente non dispongono di conoscenze puntuali e tecniche nel settore delle assicurazioni. In conseguenza, il legislatore, in attuazione delle indicazioni provenienti dall'ordinamento comunitario (vedi art. 12, par. 3, DIR. 2002/92/CEE sull'intermediazione assicurativa), contempla una disciplina precipuamente volta a rimuovere, o quantomeno ridurre, le asimmetrie informative che si manifestano tra le parti in questo settore negoziale. All'uopo, è predisposto un flusso informativo proveniente dall'intermediario e diretto al contraente. Tramite la diffusione di informazioni il contraente è posto in grado di capire il significato dell'atto che si appresta a compiere e di scegliere consapevolmente il prodotto che soddisfa meglio le sue esigenze. Al riguardo, gli intermediari che mettono in contatto imprese e contraenti hanno un dovere di protezione nei confronti della parte debole del rapporto. Siffatti obblighi di tutela sono definiti forti, in quanto la materia trattata è particolarmente tecnica. In ambito assicurativo (così come, del resto, in ambito finanziario o bancario), le operazioni poste in essere possono essere complesse e solo l'ausilio di un esperto del settore consente al contraente di comprendere appieno gli effetti che derivano dalla contrattazione. Pertanto, il fine dell'informativa è quello di garantire la prestazione di un consenso informato da parte del contraente.
Secondo l'art. 120 cod. ass., gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'art. 109, comma 2, e quelli di cui all'art. 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP con regolamento, nel rispetto delle precise disposizioni contenute in tale articolo.
Segnatamente, in relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione. Inoltre, l'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;
le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'art. 329 cod. ass. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Prescrizioni legislative
Sotto il profilo della disciplina dell'informativa precontrattuale, la legge prevede anzitutto che gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'art. 109, comma 2, e quelli di cui all'art. 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscano al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con l'art. 120 d.lgs. n. 209 del 2005. Il regolamento ISVAP cui si rinvia è il reg. n. 5 del 16 ottobre 2006, modificato e integrato dal provvedimento n. 2720 del 2 luglio 2009. Questa disposizione individua, seppure mediante richiami ad altre norme, i soggetti che sono tenuti all'informativa precontrattuale. Si tratta degli intermediari assicurativi, che vanno distinti in due categorie, cui la disposizione in commento si richiama: i mediatori di assicurazione e i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa. L'attività di intermediazione assicurativa può, in particolare, essere svolta sia da soggetti italiani sia da soggetti comunitari.
Vi sono tuttavia alcuni soggetti particolari che non sono tenuti al rispetto dei doveri informativi. In specie, sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi. La ragione di questa esclusione si rinviene nella mancanza di un'esigenza di protezione dei contraenti. In proposito, l'informativa non è un bene in se stesso; si tratta, al contrario, di un'attività costosa, che deve trovare una propria ragionevole giustificazione nel fine avuto di mira. L'obiettivo è quello di tutelare la parte debole, cioè di renderla edotta del significato dell'atto che sta per compiere. Questo fine non sussiste quando la controparte dell'impresa di assicurazione è un soggetto in grado di comprendere il significato della conclusione del contratto. Orbene, nel caso degli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi, si suppone che la controparte dell'intermediario, proprio in quanto ha necessità di tutelarsi contro la possibilità di verificazione di grandi rischi, sia un soggetto professionale. Nel secondo caso vi è addirittura una riserva di legge in favore di professionisti; infatti, l'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 dispone che l'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione. Pertanto, in questa ipotesi tutti i soggetti coinvolti nell'operazione sono professionali. In conclusione, difetta quella necessità di protezione che giustifica altrimenti i doveri informativi.
In particolare, la responsabilità degli intermediari assicurativi per violazione dei doveri di informativa precontrattuale si innesta qualora questi non assolva, in relazione al contratto proposto, ai seguenti compiti dichiarativi verso il contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, devono basare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, devono comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni (art. 120, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005).
Ne discende che il broker deve informare il contraente sugli eventuali rapporti contrattuali che lo legano ad altri soggetti e che potrebbero in qualche modo influire sulla correttezza dei suoi comportamenti.
Sul punto, la disposizione di riferimento distingue diverse fattispecie che meritano di essere esaminate separatamente, alla stregua della diversa intensità di tutela riconosciuta in ragione del rischio minore o maggiore di integrazione di conflitti d'interessi (e di potenziali danni in capo ai contraenti). In primo luogo, può succedere che gli intermediari assicurativi forniscano consulenze fondate su un'analisi imparziale. In questa ipotesi la precauzione del legislatore è volta ad assicurare che le valutazioni degli intermediari siano il più possibile oggettive e ciò può realizzarsi solo se le valutazioni si basino su un numero sufficientemente ampio di contratti. Ove il portafoglio-contratti dell'intermediario sia composto da pochissimi prodotti, è difficile riuscire a soddisfare adeguatamente le esigenze del contraente. Solo laddove il numero di prodotti disponibili sia ragionevolmente ampio, sarà possibile offrire un ventaglio di opzioni tale da soddisfare appieno le aspettative del contraente. La disposizione indica anche il fine cui deve mirare la consulenza: consigliare il prodotto idoneo. A queste condizioni l'attività di consulenza è libera da condizionamenti. In questa prospettiva, l'intermediario assicurativo ha il preciso obbligo di fornire un'analisi imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato e di indicare le ragioni su cui si fondano le scelte consigliate.
Ben diversa è la situazione affrontata dalla disposizione in commento quando si occupa d'intermediari che propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale assunto in precedenza dagli stessi con una o più imprese di assicurazione. In tale ipotesi il broker è tenuto a comunicare la denominazione di tali imprese. Infatti, gli intermediari possono essere legati da un obbligo contrattuale con una o con più imprese di assicurazione. In questo caso la legge impone che l'intermediario comunichi la denominazione dell'impresa o delle imprese per cui propone le polizze. Si reputa, in merito, che, qualora il contraente sia messo a conoscenza della circostanza che l'intermediario è vincolato contrattualmente a determinate imprese di assicurazione, sarà orientato anche sulla tipologia delle offerte consigliate dall'intermediario, aventi ad oggetto i prodotti di tali imprese, e sarà dunque posto in una condizione di preavviso e cautela rispetto al rischio che gli vengano formulate proposte contrattuali poco vantaggiose. In siffatta evenienza lo stato di neutralità di cui alla lett. a) non sussiste.
Vi è poi una terza ipotesi regolata dalla disposizione in esame: gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione; nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. In questa evenienza si ricade in una situazione diversa da quella di cui alla lett. b), in quanto l'intermediario non è vincolato da un obbligo contrattuale con imprese di assicurazione e, dunque, gode di maggior autonomia nella scelta dei prodotti da proporre al contraente. Nondimeno, l'intermediario ha l'obbligo di avvisare il contraente che questi ha il diritto di pretendere informazioni relativamente alle imprese con cui ha operato od opera o potrebbe operare in un prossimo futuro, pur senza avere con esse specifici obblighi contrattuali di incentivare la diffusione dei loro prodotti assicurativi. Spetta poi al contraente, se lo ritiene, chiedere la denominazione di dette imprese. Nella fattispecie l'intermediario non ha obblighi attivi d'informazione, ma si deve limitare a una mera “avvertenza”, ossia a rendere noto al cliente che ha la facoltà di richiedere notizie in ordine alle imprese assicurative con le quali il broker ha o potrebbe avere rapporti di affari. Ove tali informazioni siano richieste, deve renderle. Ciò si giustifica in ragione dell'assenza di obblighi contrattuali in capo all'intermediario, il che fornisce, in linea di massima, una garanzia sufficiente che questi si comporti con correttezza nei confronti del contraente.
Prescrizioni regolamentari
La norma rinvia a un regolamento ISVAP che ha il compito di dare attuazione in dettaglio alla materia dell'informativa contrattuale e delle regole di comportamento degli intermediari assicurativi. Secondo tale disposizione, l'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione postulano, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'art. 329 cod. ass. Si evidenzia che anche nella materia assicurativa si riscontra quella stessa distinzione fra categorie di investitori (nella fattispecie di assicurati) che caratterizza l'intermediazione finanziaria: il regolamento deve difatti tenere conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati. Sul piano regolamentare la disposizione di riferimento è l'art. 49 reg. n. 5/2006, denominato appunto “informativa precontrattuale”.
Secondo questa norma, in occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediari consegnano a quest'ultimo copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti a norma del decreto e del regolamento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A. Da questa disposizione si evince con chiarezza come i doveri informativi degli intermediari assicurativi hanno inizio già con il primo contatto utile con il contraente. Peraltro, il documento che deve essere consegnato nella prima fase consiste in un semplice riepilogo dei principali obblighi di comportamento.
La crescita di dati e notizie in favore del contraente è progressiva in proporzione allo stato di avanzamento del rapporto che si instaura fra intermediario e contraente. In questo senso, il successivo comma 2 dell'art. 49 reg. n. 5/2006 stabilisce che, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. Sicché l'intensità dell'obbligo informativo cui è tenuto l'intermediario assume una diversa consistenza e connotazione non appena si passa da un semplice contatto a un'attività contrattuale.
Il difetto o l'inidoneità quantitativa o qualitativa di queste informazioni espone il broker a responsabilità, con la conseguente pretesa del risarcimento dei danni in favore del contraente già in fase precontrattuale, e ciò quand'anche la polizza assicurativa sia stipulata. L'analisi in merito all'adeguatezza delle informazioni rese è comunque rimessa al prudente apprezzamento dell'organo giudicante, che dovrà ponderare diversi aspetti circa la rispondenza delle informazioni fornite alle esigenze del cliente.
Ad esempio, ricorre responsabilità professionale del broker quando, nonostante le adeguate informazioni fornite dal contraente circa il rischio per il quale questi intendeva assicurarsi, l'intermediario assicurativo proponga una polizza non adeguata a tale tipologia di rischio (ma su questo aspetto vedi infra). E così quando il massimale suggerito sia ex ante inadeguato alla protezione avverso quel rischio, senza che il contraente abbia modo di rendersene conto. Nondimeno, in entrambe le ipotesi il broker è esentato da responsabilità ove dimostri di avere reperito tutte le opportunità ottenibili sul mercato ovvero, pur avendo adottato la massima diligenza e perizia, non sia stato oggettivamente possibile procurare alcuna “quotazione” del rischio commercialmente utile allo scopo.
La scelta del prodotto assicurativo e della compagnia che si impegna a renderlo è indubbiamente la fase più rilevante dell'attività di brokeraggio assicurativo. Il contributo del broker si appalesa indispensabile proprio ai fini dell'individuazione della copertura più adatta a soddisfare le esigenze del cliente, il quale deve necessariamente essere sensibilizzato intorno alle relative problematiche di indole economico-assicurativa e, naturalmente, giuridica. Sotto tale profilo il broker non solo ha l'obbligo di reperire le informazioni del cliente, ma deve attentamente vagliarle per verificare che in concreto siano adeguate per il cliente. Anche l'individuazione della compagnia assicurativa con cui stipulare la polizza rientra tra i compiti informativi che il broker è tenuto ad assolvere.
In particolare, l'intermediario deve valutare l'affidabilità sotto il profilo economico dei potenziali assicuratori con i quali verrà stipulato il contatto con il cliente. In questa prospettiva, l'intermediario assicurativo non potrà andare esente da responsabilità qualora, sebbene al fine di acquisire la migliore copertura prescelta, abbia omesso la dovuta analisi circa lo stato di solvibilità della compagnia coinvolta, allorché quest'ultima non fosse in ogni caso in grado di adempiere alle obbligazioni assunte in ragione di circostanze già presenti – o prevedibili – al tempo dell'opera prestata dallo stesso broker.
Sul punto, gli intermediari assicurativi potrebbero, in ipotesi, subire la contestazione di non avere informato il contraente. Per evitare questo pericolo è lo stesso regolamento a prevedere che la consegna della documentazione, di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti dai commi 1 e 2 (art. 49, comma 3, reg. n. 5/2006); il contraente deve firmare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che ha ricevuto la documentazione prescritta. ed anche l'intermediario conserva copia di tale dichiarazione.
Acquisizione di informazioni dal cliente
Nel contesto delle regole di comportamento che gli intermediari assicurativi devono osservare, vi è una specifica previsione in ordine all'acquisizione d'informazioni rese dai contraenti.
In specie, gli intermediari devono acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati (art. 183, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 209 del 2005).
Il flusso informativo si dirige dunque non solo dall'intermediario verso il contraente, ma anche in senso opposto, ossia dal contraente verso l'intermediario. Tra tali flussi sussiste un nesso di interdipendenza e funzionalizzazione e, affinché l'intermediario possa rendere esaustive informazioni nei confronti del contraente, è necessario che quest'ultimo fornisca le informazioni di base all'intermediario.
Il primo passaggio logico concerne pertanto l'acquisizione d'informazioni dal contraente, che sarà all'uopo intervistato dall'intermediario su più profili rilevanti.
Questa regola di comportamento, largamente diffusa, è riassunta nel brocardo inglese know your customer (conosci il tuo cliente). Ed infatti, allo scopo di individuare e di garantire la protezione pertinente per il contraente, il primo passo che devono compiere gli intermediari è quello di inquadrare le caratteristiche del cliente con cui si apprestano ad instaurare un rapporto professionale.
La norma allude all'acquisizione di informazioni dal contraente “sempre”, e ciò implica che la raccolta d'informazioni dal contraente non possa limitarsi al momento costitutivo del rapporto. L'intermediario deve, al contrario, continuare a raccogliere informazioni anche nella fase esecutiva, perché il rapporto professionale non si esaurisce in un solo momento, e dunque il dovere di raccolta d'informazioni è continuativo.
Finalità precipua cui mira la raccolta d'informazioni nei contratti assicurativi è l'individuazione, e la conseguente ponderazione, del rischio nei cui confronti il contraente intende assicurarsi. Proprio in questo senso si esprimono gli artt. 1892 e 1893 c.c., che impongono al contraente di rivelare certe informazioni e sanzionano le dichiarazioni inesatte e reticenti. L'appropriata identificazione del rischio è anche presupposto per la quantificazione del premio, ossia della controprestazione cui l'assicurato è tenuto a vantaggio dell'impresa assicurativa. Ne consegue che, in materia di contratti di assicurazione, un ruolo centrale riveste anche l'interesse dell'impresa alla corretta identificazione del rischio.
Per contro, nell'ambito dell'intermediazione assicurativa la raccolta d'informazioni ha una finalità diversa, ossia mira prevalentemente a soddisfare l'interesse del contraente, nel senso di porre l'intermediario nelle condizioni di proporgli un contratto confacente alle sue esigenze.
Una volta raccolte le informazioni dal contraente, spetta all'intermediario informare il cliente.
In particolare, la responsabilità per inadeguatezza del contratto proposto
Con riferimento a tale aspetto, particolare rilievo assume la previsione secondo cui, in ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo, anche in base alle informazioni fornite al (rectius dal) contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione (art. 120, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005).
La norma pone la c.d. regola del best advice, ovvero il principio secondo cui i prodotti assicurativi consigliati dall'intermediario debbono conformarsi alle esigenze del suo cliente. All'uopo, all'intermediario assicurativo è imposto di rispettare più regole di comportamento, al fine di garantire la proposta di un prodotto adeguato sulla scorta delle plurime informazioni raccolte dal contraente.
Affinché tale scopo si realizzi, il broker deve indicare le caratteristiche essenziali della polizza proposta; solitamente si tratta di contratti già predisposti dall'impresa assicurativa. All'esito, l'intermediario deve esemplificare le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione e compiere una valutazione comparativa di tutte le informazioni di cui dispone per giungere alla proposta di un prodotto adeguato.
Non è sufficiente basarsi sulle informazioni ricevute dal contraente, ma è invece necessario che l'intermediario, in considerazione della sua qualità di soggetto operante nel settore, tenga conto della sua esperienza e delle sue conoscenze proprio per proporre un prodotto adeguato, confacente e appropriato alle esigenze del contraente.
Il regolamento ISVAP seleziona nel dettaglio i comportamenti cui sono tenuti gli intermediari assicurativi: gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, espongono al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta (art. 49, comma 4, reg. ISVAP n. 5/2006). Sul piano temporale, le informazioni devono essere date prima della conclusione del contratto di assicurazione, allo scopo di favorire la libera e consapevole determinazione del consenso del contraente. Questi deve poter valutare quali sono i contenuti del contratto e, più in generale, le condizioni contrattuali per decidere se aderire o meno alla proposta contrattuale. L'obiettivo dell'informativa è indicato nello stesso regolamento: consentire al cliente di effettuare una scelta consapevole e rispondente alle sue esigenze.
Il regolamento indica anche quali sono gli elementi principali su cui deve vertere l'informazione. La durata è una circostanza che può risultare decisiva per il contraente, il quale può essere costretto, in virtù dell'adesione alla proposta, a vincolare per un lungo periodo somme ingenti, di cui invece potrebbe avere bisogno nel breve termine. I costi sono un altro elemento di rilievo. Le imprese assicurative mirano a ottenere un utile e questo non può che ridurre il margine di ritorno economico che il contraente si aspetta.
Ancora più rilevante è l'informazione sui rischi connessi alla sottoscrizione. Ciò non avviene sempre, in quanto vi sono dei contratti di assicurazione sostanzialmente privi di pericoli, mentre altri contratti - essenzialmente quelli in esecuzione dei quali sono effettuate operazioni di investimento (ad esempio, le polizze vita c.d. linked con rischio di capitale) - comportano dei rischi. Il ruolo d'informazione e di prevenzione dell'intermediario in questo contesto è centrale e il fatto di aver taciuto dei rischi può portare all'affermazione della sua responsabilità civile.
L'oggetto dell'informativa è richiamato dal regolamento in termini volutamente generici attraverso il ricorso ad una clausola di chiusura: non basta avere informato sugli elementi di cui si è finora discusso (essenzialmente: durata, costi e rischi), ma occorre fornire «ogni altro elemento utile».
Il requisito dell'utilità è atto a evitare che il contraente sia sommerso da informazioni inutili che potrebbero, anziché favorire una scelta consapevole, confonderlo.
La disposizione si chiude stabilendo che l'informazione deve essere completa e corretta. La completezza si riferisce essenzialmente al fatto che non possono essere taciute circostanze rilevanti. Se ciò avvenisse, l'informazione sarebbe incompleta e potenzialmente foriera di responsabilità civile in capo all'intermediario.
Si sottolinea, in proposito, che l'intermediario è interessato alla conclusione del contratto, in quanto - all'esito - lucra la provvigione che gli spetta. A questo fine potrebbe essere indotto a tacere quelle circostanze che potrebbero dissuadere il contraente dalla conclusione del contratto.
Per converso, la correttezza dell'informazione è indicativa della circostanza che le notizie rese non possono essere difformi dal vero. Il termine correttezza è tuttavia significativo di qualcosa di più della semplice verità: occorre anche che le modalità di presentazione delle informazioni siano tali da non trarre in inganno il contraente.
La necessità di raccogliere informazioni dal cliente è chiaramente statuita nell'art. 52 reg. n. 5/2006, dove si prevede che le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest'ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo. Nel novero di ogni informazione utile rientrano quelle sulla propensione al rischio, quando le somme versate dal contraente nell'ambito del contratto di assicurazione vengano utilizzate per effettuare degli investimenti. La propensione al rischio indica la minore o maggiore disponibilità a subire perdite. Anche il regolamento ribadisce la necessità di proporre contratti adeguati: in ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti rispondenti alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale (art. 52, comma 2, reg. n. 5/2006).
Può succedere che il contraente non intenda fornire informazioni. In questa ipotesi il regolamento stabilisce che il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza con riferimento alla circostanza che il rifiuto del contraente di fornire uno o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze (art. 52, comma 4, reg. n. 5/2006).
Questa disposizione è posta a tutela sia del contraente sia dell'intermediario. Mediante la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione il contraente prende atto e si concentra sul fatto che la sua reticenza rende più difficile per l'intermediario focalizzare il contratto adeguato. Lato intermediari, la dichiarazione serve ad evitare eventuali future contestazioni da parte del contraente.
Occorre coordinare le disposizioni in commento con le norme del codice civile in materia di assicurazioni; in particolare, gli artt. 1892 e 1893 c.c. prevedono le conseguenze sul contratto di dichiarazioni inesatte e reticenti. Resta fermo, in ogni caso, che tali effetti si producono sul contratto di assicurazione e non sul distinto rapporto fra contraente e intermediario.
Rimane da stabilire quale comportamento debba porre in essere l'intermediario a fronte di una richiesta del contraente non adeguata. Al riguardo, il regolamento dispone che gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, è data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario (art. 52, comma 5, reg. n. 5/2006). Questa disposizione si fonda sul presupposto che fra intermediario e contraente vi è un diverso grado di conoscenza: mentre l'intermediario è un professionista, il contraente potrebbe essere privo di conoscenze nel settore assicurativo e potrebbe essere indotto ad assumere decisioni non pertinenti.
Il regolamento riconosce dunque all'intermediario una funzione di tutela degli interessi del contraente, statuendo un dovere integrativo di protezione e sicurezza. Questo obbligo consiste nell'informare il contraente della inadeguatezza o non convenienza del contratto, con specificazione dei motivi per cui il contratto è inadeguato. Deve essere poi stilata una specifica dichiarazione, in cui si dà atto della inadeguatezza del contratto e dei suoi motivi, che viene sottoscritta da entrambi gli interessati. Qualora il cliente si rifiutasse di sottoscrivere la suddetta documentazione, l'intermediario dovrebbe preferibilmente astenersi dall'intermediare il prodotto assicurativo.
La giurisprudenza ha convalidato tale impostazione, affermando che «il dovere di correttezza, in materia assicurativa, impone all'assicuratore ed ai suoi intermediari od incaricati due precisi obblighi:
(….) proporre prodotti assicurativi utili, cioè coerenti con il profilo di rischio (nell'assicurazione danni) o con gli intenti previdenziali (nell'assicurazione vita) del contraente;
mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, e dunque informarlo in modo esaustivo sulle caratteristiche del prodotto, nulla lasciando di occulto» (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2015, n. 8412).
La responsabilità per violazione di norme di comportamento contrattuali
La responsabilità del broker può essere riferita anche alla fase contrattuale. Infatti, la normativa di settore sancisce specifiche regole di comportamento degli intermediari assicurativi anche in sede di formulazione dell'offerta e di attuazione del contratto concluso.
Su questi aspetti, l'art. 183 d.lgs. n. 209 del 2005 prevede che nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari debbano:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interessi ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati (art. 183, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005).
L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
Inoltre, l'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
La formulazione della norma evoca i precetti già espressi dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998 in materia finanziaria. Il rispetto degli obblighi in fase contrattuale presuppone un adeguamento degli intermediari assicurativi in via continuativa. Ed infatti, detti doveri attengono alla formulazione dell'offerta negoziale e all'attuazione del contratto concluso. Per offerta si intende ogni iniziativa che precede la conclusione del contratto, ossia la fase di formazione negoziale; la formula utilizzata assume dunque un significato più ampio del concetto di proposta.
Per esecuzione si intende, invece, ogni aspetto che segue alla conclusione del contratto. Ne discende che non è sufficiente che il broker si comporti in modo corretto prima della conclusione del contratto, ma occorre che assista il contraente per tutta la durata del rapporto, qualunque essa sia (anche pluriennale). Tali regole di comportamento si applicano non solo agli intermediari, ma anche alle imprese assicurative poiché, diversamente dall'art. 120 che fa parte del titolo IX, rubricato «intermediari di assicurazione e di riassicurazione», l'art. 183 d.lgs. n. 209 del 2005 è inserito nel titolo XIII, dedicato alla Trasparenza delle operazioni e alla protezione dell'assicurato, sia verso gli intermediari sia verso le imprese.
Il comportamento esigibile dagli intermediari in fase esecutiva si traduce in un contegno improntato ai canoni generali della diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati. Di seguito, l'art. 47, comma 1, del regolamento ISVAP riproduce quasi integralmente il contenuto dell'art. 183, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005.
Queste clausole hanno funzione integrativa dei doveri specifici che incombono sugli intermediari, i quali - per l'effetto - sono tenuti a osservare non solo tutto quanto loro puntualmente prescritto dalla legge e dal relativo regolamento, ma anche gli obblighi di protezione e sicurezza che discendono dalla commisurazione della loro condotta al rispetto della clausola generale di diligenza, correttezza e trasparenza.
L'esplicazione di questi canoni è correlata alle circostanze della fattispecie concreta e, nell'ipotesi in cui insorga tra le parti una controversia sul punto, spetta al giudice attribuirvi un significato specifico, ovvero riempire di contenuto tali canoni.
Ad esempio, sussiste responsabilità professionale del broker in fase esecutiva per violazione della clausola generale di diligenza in sede di adempimento quando l'attività professionale espletata in concreto non rispetti tutte le disposizioni che regolano, a livello primario e secondario, la condotta degli operatori del settore. Infatti, in questo contesto il contegno diligente esigibile dal broker deve essere parametrato alla natura dell'attività professionale svolta, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. La correttezza si riferisce, invece, al rispetto della clausola di buona fede oggettiva in fase attuativa del rapporto di cui all'art. 1175 c.c. Per converso, la trasparenza è richiamata nelle leggi speciali che regolano i mercati assicurativo, bancario e finanziario. La trasparenza è sinonimo di chiarezza, comprensibilità, evidenza ed opera sia in sede di elaborazione delle condizioni di contratto sia in sede di attuazione di tali condizioni, indicando il complesso di comportamenti e di presidi organizzativi che consente un appropriato trasferimento d'informazioni dall'intermediario al contraente. La trasparenza, specie se ponderata unitamente alla correttezza, è emblematica altresì di un'aspettativa di completezza dell'informativa, atteso che non divulgare determinate informazioni può risultare fuorviante per il contraente e impedirgli di prestare un consenso consapevole. Più specificamente in materie connotate da un alto tasso di tecnicalità, come il settore assicurativo, si uniforma al canone della trasparenza l'intermediario che pone il contraente nelle condizioni di intendere gli elementi essenziali del rapporto contrattuale. In questa prospettiva, il broker funge da veicolo di diffusione d'informazioni comprensibili. Questi ha il compito di tradurre l'uso di una terminologia specifica, tecnica e complessa, dal punto di vista giuridico ed economico, in una terminologia ragionevolmente assimilabile da un contraente medio.
L'art. 47, comma 2, del regolamento ISVAP, con riferimento alle regole generali di comportamento prevede, inoltre, che gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell'attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all'art. 189 cod. ass. ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. È comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L'imposizione della segretezza si estende non solo alle informazioni acquisite dai clienti, ma anche a tutte le altre informazioni di cui gli intermediari dispongano in ragione dell'attività svolta.
Sono però fatte salve specifiche eccezioni:
a) l'obbligo di riservatezza non opera nei confronti del soggetto per il quale il broker opera o di cui distribuisce i contratti, posto che il broker è appunto un intermediario, ossia un soggetto che mette in contatto chi offre un certo prodotto assicurativo e chi può essere interessato ad acquistarlo, con l'effetto che è inevitabile, oltre che connaturale al ruolo esercitato, che le informazioni raccolte dal potenziale contraente vengano messe a disposizione dell'impresa;
b) la segretezza non è altresì imposta nei casi previsti dall'art. 189 d.lgs. n. 209 del 2005, che disciplina i poteri d'indagine dell'ISVAP, il cui esercizio ricade nelle funzioni, anche di rango pubblicistico, svolte da tale organo, dinanzi alle quali la tutela della riservatezza del contraente è recessiva;
c) in ultimo, la riservatezza non è richiesta nei casi in cui le vigenti disposizioni normative impongano o consentano la rivelazione d'informazioni.
La responsabilità per integrazione di un conflitto d'interessi
Il broker assicurativo incorre in responsabilità contrattuale qualora non si organizzi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse, ove ciò sia ragionevolmente possibile, e in situazioni di conflitto non agisca in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque non gestisca i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio (art. 183, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 209 del 2005). Pertanto, sul piano organizzativo, gli intermediari devono predisporre gli accorgimenti necessari, per un verso, ad identificare le situazioni di conflitto e, per altro verso, ad evitarle, sempreché ciò sia ragionevolmente possibile.
La prescrizione sull'organizzazione detta una regola di prevenzione: è funzionale a riconoscere e, ove possibile, a scongiurare i conflitti prima che nascano.
Qualora il conflitto non sia prevenibile, sono dettate altre regole per la gestione dei conflitti in essere. I conflitti già integrati esigono che il broker adotti contegni trasparenti, ossia improntati alla chiarezza informativa circa la loro esistenza e circa le possibili ripercussioni sfavorevoli che essi possono determinare nella sfera giuridico-patrimoniale del contraente, specificandone la portata. Ma ciò non basta. Alla chiarezza delle avvertenze rese deve accompagnarsi una puntuale attività gestoria a protezione degli assicurati, poiché gli intermediari devono prodigarsi perché la situazione di conflitto integrata non cagioni pregiudizio a scapito degli assicurati. La carenza informativa sull'enucleazione di situazioni di conflitto di interessi, ovvero l'inerzia nella predisposizione di meccanismi di sbarramento, riparazione o attenuazione dei nocumenti che ne possono derivare, comportano una responsabilità da inadempimento a carico del broker.
I termini specifici di prevenzione e integrazione dei conflitti sono disciplinati dagli artt. 48 (rubricato «Conflitti di interesse») e art. 50 (intitolato «Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse») del regolamento ISVAP.
In primis, il regolamento dispone che nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano, secondo quanto disposto dall'art. 183, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti (art. 48, comma 1, reg. n. 5/2006).
Il conflitto può manifestarsi sia in modo diretto sia in modo indiretto; è bene sottolineare che il legislatore non vieta in termini assoluti il compimento di operazioni in conflitto che possono essere effettuate, purché i contraenti non subiscano alcun pregiudizio.
Il comma 2 dell'art. 48 reg. n. 5/2006 contempla specifici divieti per gli intermediari che, in ogni caso, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti, hanno i seguenti oneri:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.
Da queste previsioni si desume che l'azione del broker deve mirare alla massima realizzazione dell'interesse dei clienti.
Sicché, quando esistono possibili alternative, è preciso dovere dell'intermediario suggerire quella più vantaggiosa per il contraente. Gli intermediari hanno, inoltre, il preciso dovere di ridurre al minimo i costi per il contraente. Ne consegue che è inibita la proposizione di variazioni o di operazioni non necessarie, che abbiano lo scopo precipuo di far aumentare i costi. In ultimo, non possono adottare comportamenti volti a tutelare alcuni contraenti a scapito di altri.
Ancora, l'art. 50 reg. n. 5/2006 dedicato all'informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse, stabilisce che nella dichiarazione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), l'intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:
a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera;
c) con riguardo al contratto proposto:
se fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale; in tale circostanza l'intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
se, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; in tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
Nei termini anzidetti, il regolamento tende a prevenire conflitti d'interessi potenzialmente dannosi per il contraente. E ciò quando sussistano legami societari fra intermediario e impresa. Ed invero, l'intermediario, proprio per la sua funzione di “tramite” fra chi offre un certo contratto e chi lo sottoscrive, dovrebbe essere indipendente da entrambe le parti. Il che non sempre accade, poiché può succedere che il broker sia legato nei modi più diversi all'impresa assicurativa. In specie, il possibile legame con l'impresa può manifestarsi attraverso un vincolo societario. In proposito, l'intermediario potrebbe detenere una partecipazione in un'impresa di assicurazioni e, per questa ragione, potrebbe essere incentivato a proporre i prodotti di tale assicurazione.
Ove la partecipazione sia bassa (ossia fino al 10%), l'ISVAP non detta alcuna prescrizione, reputando che essa non sia tale da influenzare l'operato degli intermediari a danno dei contraenti. Qualora, però, la partecipazione sia superiore a tale soglia, si impone un obbligo informativo: il contraente deve essere avvertito dell'esistenza di tale legame societario.
Lo stesso obbligo informativo sussiste anche nel caso inverso: ossia qualora sia l'impresa di assicurazione a detenere una partecipazione significativa nel capitale dell'intermediario. Anche il contratto nella fattispecie proposto deve costituire oggetto di comunicazione per la sua rilevanza in tema di conflitto d'interessi; al riguardo, sono ripresi i principi già enunciati dall'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005.
Riferimenti
CAVALIERE, Commento agli articoli 117 - 121, in AA.VV., Commentario al codice delle assicurazioni, a cura di Bin, Padova, 2006, 283 ss.;
MOLITERNI, Commento all'art. 120, in AA.VV., Il codice delle assicurazioni private, diretto da Capriglione, vol.II, I tomo, Padova, 2007, 146 ss.;
ROMAGNOLI, Responsabilità degli intermediari e delle imprese di assicurazioni (tra regole e forzature della disciplina delle polizze vita), in Nuova giur. civ., 2013, 20338 ss.;
SANGIOVANNI, Informativa precontrattuale e norme di comportamento degli intermediari assicurativi, in Contratti, 2009, 5, 510;
TOMMASINI, Commento all'art. 183, in AA.VV., Il codice delle assicurazioni private, diretto da Capriglione, vol.II, II Tomo, Padova, 2007, 207 ss.
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Sommario
Natura dell'attività del broker
La responsabilità per violazione dell'obbligo di informativa precontrattuale
In particolare, la responsabilità per inadeguatezza del contratto proposto
La responsabilità per violazione di norme di comportamento contrattuali
La responsabilità per integrazione di un conflitto d'interessi