CTU (responsabilità del)

17 Aprile 2014

L'art. 64 c.p.c. individua le ipotesi di responsabilità penale e civile del CTU. Poiché il primo comma prevede l'applicazione delle disposizioni penali sui periti il consulente, quale professionista intellettuale ed ausiliare del giudice, può rispondere di varie fattispecie di reato come i delitti contro l'amministrazione della giustizia e contro l'attività giudiziaria, l'esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p., il rifiuto di uffici legalmente dovuti ex art. 366 comma 2 c.p., l'omissione o rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 c.p., la falsa perizia ex art. 373 c.p. Il secondo comma delinea un'ulteriore fattispecie, di natura contravvenzionale, coincidente con l'esecuzione dell'incarico con colpa grave e stabilisce che il c.t.u. è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, così puntualizzandone l'assoggettamento alla responsabilità civile indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale.

Nozione

L'art. 64 c.p.c. individua le ipotesi di responsabilità penale e civile del CTU.

Poiché il primo comma prevede l'applicazione delle disposizioni penali sui periti il consulente, quale professionista intellettuale ed ausiliare del giudice, può rispondere di varie fattispecie di reato come i delitti contro l'amministrazione della giustizia e contro l'attività giudiziaria, l'esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p., il rifiuto di uffici legalmente dovutiex art. 366 comma 2 c.p., l'omissione o rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 c.p., la falsa perizia ex art. 373 c.p.

Il secondo comma delinea un'ulteriore fattispecie, di natura contravvenzionale, coincidente con l'esecuzione dell'incarico con colpa grave e stabilisce che il c.t.u. è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, così puntualizzandone l'assoggettamento alla responsabilità civile indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale.

Per enucleare la fattispecie di detta responsabilità ed individuare il modello normativo entro cui ricondurla occorre prendere le mosse dalla descrizione dell'attività svolta dal consulente nel processo nel ruolo di principale ausiliare del giudice.

Il CTU fornisce un supporto tecnico nella valutazione dei fatti, già allegati ed asseverati dalle parti, offrendo le massime di esperienza di ciascuno specifico settore di materie che il magistrato non conosce e che, comunque, non può utilizzare per il divieto di scienza privata.

In particolare le conoscenze esperte consentono al giudice:

  • di selezionare e di apprezzare l'efficacia dimostrativa del materiale probatorio acquisito al processo laddove questo non sia, per l'elevato grado di tecnicismo, agevolmente intelligibile;
  • di verificare, anche attraverso l'esame diretto di cose e persone, la sussistenza di fatti e situazioni non altrimenti rilevabili;
  • di individuare la regola tecnico-scientifica per apprezzare sub specie iuris gli elementi di fatto ritualmente acquisiti al processo;
  • di misurare, quantificare, stimare la realtà.

Sotto il profilo funzionale l'attività demandata al consulente tecnico d'ufficio, pur consistendo in una serie di prestazioni di varia natura e complessità (di indagine, di accertamento, di valutazione, di stima), comunque ontologicamente assimilabili a quelle del professionista intellettuale (Cass., S.U., sent., 6 novembre 1980, n. 5946), risulta fortemente caratterizzata per il fatto che si inserisce in un processo, di cui condiziona lo svolgimento e la definizione, di talché le conseguenze pregiudizievoli che eventualmente derivino dal suo esercizio non corretto si manifestano attraverso l'operato di un altro soggetto processuale, il magistrato, con cui concorre oggettivamente nell'esercizio della funzione giudiziaria (R. PLENTEDA, La responsabilità civile del consulente tecnico d'ufficio, in La responsabilità civile, 2007, p. 364).

Elemento oggettivo e qualità dell'agente

Un altro evidente profilo di deviazione rispetto al paradigma della responsabilità del professionista intellettuale va individuato nella qualità soggettiva dell'agente, posto che con la nomina il c.t.u. assume lo status di pubblico ufficiale (Cass., sez. III, 10 agosto 2004, n. 15411) e che tra lo specialista e l'ufficio giudiziario che si avvale del suo operato viene a stabilirsi quella relazione funzionale, temporanea o di servizio lato sensu, che la giurisprudenza contabile definisce munus publicum (C. conti, sez. riun., sent. n. 726/1992; C. conti, sez. riun., sent. n. 767/1992; C. conti, sez. riun., sent. n. 768/1992; C. conti, sez. riun., sent. n. 773/1992).

Si tratta, in particolare, di un professionista privato incardinato nell'amministrazione della giustizia per atto di nomina del giudice (C. conti, , sez. giurisd. Reg. Lombardia, sent. n. 553/2006; C. conti, , sez. giurisd. Reg. Toscana, sent., 22.5.2008, n. 360), che svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione nell'interesse generale e superiore della giustizia (Cass. civ., sez. II, n. 1545/1973; Cass., S.U., n. 39786/2011; Cass., S.U., sent. n. 23332/2009).

Pur essendo ausiliare del giudice, il CTU non è, tuttavia, partecipe - non essendo, comunque, investito di potestas decidendi - delle guarentigie dei magistrati in ordine alla responsabilità per danni, ma risponde alla stregua di ogni altro soggetto in rapporto di servizio con l'amministrazione (C. conti, , sez. I, 2 febbraio 2011 n. 79).

Sulla natura giuridica della responsabilità del c.t.u. si registrano in dottrina e in giurisprudenza due orientamenti contrapposti.

Secondo l'impostazione maggioritaria essa va ricondotta entro il paradigma della responsabilità aquiliana (Cass. civ., sent. n. 11474/1992; Cass. civ., sent. n. 2359/2010; Cass. civ., sent. n. 6014/2012; Trib. Verona, 19 marzo 2013. In dottrina L. P. COMOGLIO, Le prove civili, Torino, 2010, p. 866; M. ROSSETTI, La c.t.u. L'occhiale del giudice, Milano, 2012, p. 63), atteso che l'ausiliare riceve l'incarico dal giudice e non dalle parti e destinatario dell'attività del consulente è l'ufficio e non queste ultime.

Né, secondo tale impostazione, può ravvisarsi una responsabilità c.d. da contatto, non essendo configurabile un diritto delle parti ad ottenere una determinata prestazione (tanto che le stesse non possono formulare quesiti, ma solo instare affinché il giudice affidi al consulente un determinato accertamento), ma esclusivamente un interesse al corretto espletamento dell'incarico.

Altri sostiene, invece, l'indole contrattuale della responsabilità del CTU (R. PLENTEDA, La responsabilità civile del consulente tecnico d'ufficio, cit., 365) sul presupposto che l'ausiliario è destinatario di un'obbligazione ben definita il cui contenuto è delineato dalle norme processuali, dalle istruzioni ricevute dal giudice e dalle regole specialistiche (leges artis) che regolano l'area tecnico scientifica di appartenenza.

Elemento soggettivo

La tesi sostenitrice della natura contrattuale, riconducendo l'operato del consulente entro il paradigma delle prestazioni di opera intellettuale, reputa applicabile la limitazione stabilita dall'art. 2236 c.c., con la conseguenza che il professionista rispondere dei danni causati nell'esercizio della sua attività anche nei casi di colpa lieve, ma la responsabilità deve escludersi nel caso di incarico di particolare difficoltà (L. P. COMOGLIO, Le prove civili, cit., 866; M. VELLANI, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, N. D. I., IV, cit., 537).

Secondo altri il consulente risponde dei danni cagionati nell'esercizio delle sue funzioni solo se abbia agito con dolo o colpa grave, mentre non deve trovare applicazione la limitazione di responsabilità sancita dal richiamato art. 2236 c.c. (E. PROTETTI', M. T. PROTETTI', La consulenza tecnica nel processo civile, Milano, 1994, 141).

Tale ultima tesi valorizza il dato testuale dell'art. 64 c.p.c. e, segnatamente, la previsione del reato contravvenzionale a carico del consulente che incorra in colpa grave nell'esecuzione del proprio incarico ed estende tale limitazione anche alla responsabilità civile.

Alla prima delle richiamate impostazioni è stato obiettato che l'art. 2236 c.c. è norma di carattere eccezionale dettata con specifico riferimento alla responsabilità del prestatore di opera professionale e non può, pertanto, essere interpretata estensivamente, considerato che, rispetto al CTU, non è ravvisabile un rapporto contrattuale (M. ROSSETTI, Il c.t.u. L'occhiale del giudice, cit., p. 63. V., tuttavia, Cass., S.U., n. 1282/1971; Cass. civ., n. 11743/1998; Cass. civ., n. 2144/1988; Cass. civ., n. 9911/1998, che ritengono applicabile l'art. 2236 c.c. anche alla responsabilità aquiliana).

Il nesso di causalità: il danno risarcibile

Perché sia configurabile la responsabilità del CTU è necessario che dall'errore o dall'omissione in cui sia incorso l'incaricato siano derivati danni nella sfera giuridico-patrimoniale di una delle parti.

Tali pregiudizi possono essere individuati:

a) nelle conseguenze negative collegate al ritardo nella definizione del processo, laddove questo sia imputabile al tardivo deposito dell'elaborato peritale;

b) nelle conseguenze negative derivanti dalla soccombenza processuale ovvero dal mancato accoglimento della propria domanda o dall'accoglimento della domanda della controparte motivati sulla base della consulenza tecnica erronea o infedele;

c) nel danno direttamente cagionato dal c.t.u. alle cose o alle persone oggetto di indagine;

d) nelle spese sopportate per dimostrare l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU;

e) nelle spese inutilmente affrontate attuando le indicazioni contenute in una CTU erronea (ad esempio la messa in sicurezza di un fabbricato).

Se si escludono le ipotesi sub c, d ed e, in cui la prova del nesso di causalità non presenta particolarità rispetto al modello generale, negli altri casi l'accertamento dell'eziologia del danno da ritardo o da soccombenza derivante dall'operato negligente o imperito del c.t.u. assume una connotazione del tutto peculiare in quanto tale pregiudizio si manifesta attraverso un provvedimento giurisdizionale ottenuto oltre il ragionevole termine di durata del processo, ovvero ingiustamente lesivo della sfera giuridico patrimoniale della parte.

Sulla scorta di tale considerazione la dottrina più risalente ha sottolineato la scarsa utilità pratica dell'art. 64 c.p.c., evidenziando le difficoltà legate all'attribuzione esclusiva della responsabilità all'ausiliare, pur in presenza di una consulenza errata, in considerazione del fatto che ad emettere la sentenza è il giudice e che le sue conclusioni non sono incontrovertibilmente legate al giudizio del tecnico (V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III ed., Napoli 1954, 191).

Anche più recentemente è stato ribadito che la soccombenza in un giudizio è determinata dal contenuto della sentenza, ovvero di una pronuncia di natura giuridica rispetto alla quale gli assunti, le conclusioni, le argomentazioni tecniche rappresentano solo uno dei presupposti logici, con la conseguenza che una soluzione del consulente favorevole alla parte non necessariamente è idonea a ribaltare l'esito del giudizio (R. PLENTEDA, La responsabilità civile del consulente tecnico d'ufficio, cit., 367).

In tale prospettiva occorre, pertanto, distinguere tra i giudizi in cui il contenuto concreto della sentenza è legato essenzialmente alla soluzione di una questione tecnica affidata al c.t.u. e quelli in cui la questione tecnica costituisce solo uno dei punti controversi sottoposti alla soluzione del giudice.

In quest'ultima ipotesi si potrebbe, al più, ravvisare un danno da perdita di chance di vittoria del processo.

In ogni caso, secondo l'opinione in esame, l'ascrivibilità al c.t.u. del danno da soccombenza ingiusta deve essere messa, in linea generale, in discussione in quanto detto pregiudizio deve essere considerato conseguenza immediata e diretta della pronuncia giurisdizionale recettiva delle erronee conclusioni dello specialista, laddove queste ultime costituiscono solo un mero antecedente causale mediato del pregiudizio, atteso che la seriazione causale è interrotta dalla pronuncia del giudice, il quale è tenuto a disattendere le conclusioni dell'ausiliare, specie ove le parti abbiano sottoposto a critica le risultanze dell'indagine peritale (R. PLENTEDA, La responsabilità civile del consulente tecnico d'ufficio, cit., 367).

Tale asserzione non è condivisa da altra dottrina che evidenzia che, se è vero che il giudice è peritus peritorum e che, pertanto, può accogliere o disattendere autonomamente le argomentazioni riportate dal consulente d'ufficio nella propria relazione, è anche vero che talora l'indagine tecnica, per il particolare tecnicismo che la connota, o, in caso di consulenza c.d. percipiente, per la complessità dell'accertamento che è chiamata a svolgere - salvo che non venga oggettivamente sconfessata attraverso le osservazioni critiche delle parti - potrebbe non essere suscettibile di consapevole ed efficace verifica da parte del magistrato (B. RADOS, P. GIANNINI, La consulenza tecnica nel processo civile, Milano, 2013, 155).

Il carattere endoprocessuale della responsabilità del c.t.u. assume rilevanza sul piano dell'eziologia del danno anche sotto altri profili.

Nell'ipotesi in cui il giudice, facendo proprie le conclusioni erronee o infedeli del c.t.u., decreti la soccombenza di una delle parti arrecandole un danno, gli effetti della condotta negligente, imperita o infedele dell'incaricato in tanto pregiudicano la sfera giuridico patrimoniale del soccombente in quanto si riversano nella sentenza.

L'illecito che viene a delinearsi è, dunque, a fattispecie complessa e progressiva e il suo epilogo fattuale, ovvero l'evento in cui si manifesta - e da cui deriva il danno - è costituito proprio dalla statuizione giurisdizionale sfavorevole.

Ne deriva che la condotta del c.t.u., proprio in quanto inidonea a ledere, se non a seguito della pronuncia, gli interessi della parte non potrebbe, di per sé sola, essere considerata fonte dell'obbligazione risarcitoria, giacché non è il mero fatto contra ius o non iure a far sorgere l'obbligo di risarcimento, ma il fatto illecito dannoso.

Da tale assunto deriva la duplice esigenza di chiarire: a) il rapporto tra tutela risarcitoria ed impugnazione laddove l'evento, quale elemento costitutivo del fatto illecito ex art. 2043 c.c., coincida con un provvedimento giurisdizionale; b) l'incidenza del giudicato sulla configurabilità di un danno risarcibile.

Quanto al primo profilo, una parte della dottrina sostiene che, ove l'errore del consulente sia fatto proprio dal giudice, condizione per l'esperimento dell'azione risarcitoria è il previo esperimento della revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 2 e 4 c.p.c. (C. CONSOLO, Codice di procedura civile, Milanofiori Assago, 2013, 781).

Altri ha, invece, ritenuto che, poiché l'errore giuridico è insito, come componente fisiologica, nel sistema, il primo strumento di tutela apprestato dall'ordinamento è costituito dal sistema delle impugnazioni. E a tale principio presta ossequio la legge n. 117/1988, laddove subordina l'esercizio dell'azione risarcitoria al previo esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione (art. 2 comma 2).

Un'altra parte della dottrina afferma l'autonomia della tutela impugnatoria rispetto a quella risarcitoria, sebbene alla prima possa associarsi, oltre al soddisfacimento dell'esigenza di ristabilire la correttezza giuridica in relazione ai fatti regolamentati con la sentenza, anche la rimozione dei danni dalla stessa prodotti.

L'autonomia del rimedio demolitorio rispetto a quello risarcitorio, in difetto di una disposizione di legge che devolva l'esame del merito della sentenza produttiva del danno al giudice dell'impugnazione (come nel caso della revocazione per dolo del giudice, su cui Cass. civ., sez. III, n. 21255/2013), deriva dal fatto che l'oggetto e l'interesse sostanziale sotteso alla controversia definita con la sentenza impugnata sono diversi, seppure in parte sovrapponibili, rispetto a quelli perseguiti con il giudizio risarcitorio.

Ed infatti nel giudizio in cui la consulenza è stata espletata - in cui, peraltro, il consulente non è parte - i profili della dannosità e della colpevolezza del suo operato non rilevano affatto, dovendo il giudice accertare solo la validità, la logicità e l'attendibilità dell'elaborato tecnico, senza che assuma rilevanza indagare sulle ragioni soggettive dell'eventuale manchevolezza dell'elaborato (colpevolezza) ed ancor meno sulla produzione di un danno nella sfera di una delle parti (Così Trib. Bologna, sent., 7 novembre 1994, in Foro it., 1995, 2998 e ss., con nota di R. DE ROSAS).

Quanto al rapporto tra azione di risarcimento del danno nei confronti del c.t.u. e giudicato nel giudizio in cui questi ha prestato la sua opera, si registra un orientamento interpretativo in forza del quale non è ostativo all'ipotizzato concorso di azioni il fatto che nel processo risarcitorio debba rimettersi in discussione l'attendibilità dell'elaborato peritale posto a base della sentenza passata in giudicato.

Nel nuovo processo tra una delle parti ed il consulente il giudicato tra le parti originarie è inefficace in quanto formatosi in relazione ad un'azione soggettivamente ed oggettivamente diversa (G. PUGLIESE, Giudicato (dir. vig.), in Enc. del dir., Milano, 1969, 824 e la giurisprudenza ivi citata tra cui Trib. Napoli, sent., 31 gennaio 1965, in Temi napoletana, 1965, I, 246; App. Roma, sent., 27 ottobre 1957, in Temi, 1958, 407, con nota di CATTANEO).

Il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio in cui è stato reso il parere tecnico costituisce, invece, momento indefettibile per poter ritenere attualmente sussistente un danno nella sfera giuridica del soggetto leso.

Fin tanto che nel giudizio principale è possibile rimettere in discussione la portata e l'utilizzabilità della c.t.u. ritenuta viziata e, quindi, la soccombenza stessa, non può, difatti, configurarsi un danno nella sfera giuridico patrimoniale della parte.

Ne deriva che il procedimento in cui è stato svolto l'incarico assume una portata condizionante rispetto al giudizio di responsabilità nella misura in cui solo dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione e, in ogni caso, dalla definitività della sentenza con cui si è concluso può derivare un pregiudizio concreto ed attuale per la parte cui è stata attribuita, in forza della c.t.u. erronea o infedele, la soccombenza (Trib. Bologna, 7 novembre 1994, cit.).

Aspetti processuali

Con la nomina del c.t.u. si instaura una relazione qualificabile come rapporto di servizio pubblico.

Ne deriva, da un lato, l'assoggettamento del consulente all'art. 28 Cost. e, dall'altro, la pacifica sua sottoposizione alla responsabilità amministrativa e, di conseguenza, alla giurisdizione della Corte dei Conti in sede di azione di rivalsa promossa dallo Stato che abbia risarcito il danno cagionato dall'ausiliare a terzi.

L'azione di responsabilità del consulente tecnico d'ufficio può, dunque, essere promossa solo nei suoi confronti ovvero in via concorrente e solidale con il Ministero della Giustizia ex art. 28 Cost. e, in tale ultimo caso, ove lo Stato venga condannato al risarcimento del danno, l'ausiliare potrà essere destinatario di una parallela e differenziata azione di responsabilità per danno erariale.

Tale meccanismo generale subisce una deroga ove al c.t.u. venga attribuito un danno da ritardo nella definizione del giudizio.

Per l'ipotesi di danno patrimoniale o non patrimoniale da violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6 della Convenzione (art. 2, l. 24 marzo 2001, n. 89) è, infatti, previsto lo speciale rimedio della domanda di equa riparazione da proporsi nei soli confronti del Ministero della Giustizia e il giudizio deve essere instaurato dinanzi alla Corte d'Appello competente ai sensi dell'art. 3 di detta legge.

Anche in questo caso resta salva l'azione di rivalsa - che viene espressamente ricondotta entro il paradigma della responsabilità amministrativa dalla stessa legge n. 89/2001 (art. 5) - la quale trae origine dalla comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione per non ragionevole durata del processo al Procuratore generale della Corte dei conti per l'eventuale avvio del procedimento di responsabilità (C. conti, sez. riun., sent., 20 febbraio 2006, n. 1; C. conti, , Sez. giurisd. Reg. Lombardia, sent. n. 733/2005).

Casistica

Sull'elemento soggettivo nella responsabilità per ritardata definizione del processo

  • Il giudizio sull'equa riparazione è un giudizio per responsabilità oggettiva (ritardo del processo) ed è chiamato a rispondere il Ministero della Giustizia a titolo oggettivo, quale che sia il soggetto che ha determinato il ritardo - sia esso il giudice o anche chi ha concorso o contribuito al procedimento - ed il conseguente danno patrimoniale o non patrimoniale causato a terzi (con giurisdizione appartenente all'autorità giudiziaria ordinaria). Il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, invece, è un giudizio per colpa e per danno ed il soggetto è chiamato a rispondere all'Erario - Ministero della Giustizia - in ragione della sussistenza di un rapporto d'impiego o di servizio con la P.A. ed in ragione della sussistenza di un comportamento ascrivibile a colpa grave o a dolo nel procedimento presupposto che poi ha dato luogo all'equa riparazione per i ritardi ai medesimi imputabili. In sede di giudizio di rivalsa, sussiste la grave colpevolezza del consulente tecnico d'ufficio laddove questi depositi la relazione con un anno e nove mesi di ritardo rispetto al termine concesso dal giudice, all'esito di un accertamento di non particolare complessità e consistenza, in assenza di qualsiasi giustificazione, senza alcuna richiesta motivata di proroga o deduzione e dimostrazione di un oggettivo impedimento sopravvenuto (C. conti, sez. giurisd. Reg. Toscana, sent., 22.5.2008, n. 360).
  • Premesso il concetto di colpa grave non va correlato ad una mera violazione di legge o ad una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia, quanto piuttosto ad un comportamento che denoti dispregio delle elementari, o comunque più comuni, regole di prudenza ovvero connotato da particolare superficialità e trascuratezza nell'adempiere agli obblighi di servizio, tali aspetti non possono scorgersi ove il mancato deposito dell'elaborato peritale sia dipeso dalla volontà del c.t.u. di consentire alle parti di giungere ad un bonario componimento della vertenza (C. conti, , sez. giurisdiz. Reg. Sicilia, sent., 10.6.2010, n. 1228).

Sul nesso causale nella responsabilità per ritardata definizione del processo

  • Non può essere addebitato, sotto il profilo causale, esclusivamente ed integralmente alla colpevole e grave inadempienza del c.t.u. che depositi l'elaborato peritale con grave ritardo il danno cagionato allo stato dalla corresponsione dell'equa riparazione exlegge n. 89/2001, non reputandosi ragionevolmente concepibile che si consenta supinamente il mantenimento di un incarico di c.t.u., conferito al fine di acquisire utili elementi per la decisione della causa, per così tanto tempo non adempiuto (più di quattro anni), senza che siano adottati, da parte di chi di dovere, nell'ambito del processo in cui il ritardo si è verificato, provvedimenti per una tempestiva revoca. Ciò posto, tenendo conto dell'incidenza causale dell'omissione addebitabile verosimilmente anche ad altri soggetti, il danno da ascrivere al consulente deve essere ridotto (Corte di conti, sez. giurisd. Reg. Sicilia, sent. n. 1195/2011).
  • Al fine di stabilire l'apporto causale del ritardo in cui sia incorso il c.t.u. nel deposito dell'elaborato peritale sulla tardiva definizione del giudizio e sul conseguente danno erariale subito dallo Stato che abbia erogato la prevista indennità, non possono ignorarsi i comportamenti riferibili ad altri soggetti che in vario modo hanno consentito l'illegittimo esborso, per cui a questo fattore concausale il giudice contabile può attribuire una quota virtuale del danno complessivamente azionato (C. conti, sez. giurisd. Reg. Toscana, sent. n. 360/2008; Corte di conti, sez. giurisd. Reg. Abruzzo, sent., 9 ottobre 2006, n. 639).
Sommario