Responsabilità del direttore dei lavori e del direttore di cantiereFonte: Cod. Civ. Articolo 2043
27 Maggio 2014
Nozione BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE Le responsabilità del direttore dei lavori e del direttore di cantiere costituiscono due fattispecie connotate da un unico elemento caratterizzante: il cantiere. Le due figure professionali operano nell'ambito di esso e i loro obblighi e responsabilità sono strettamente a esso connessi. Tuttavia mentre la designazione del direttore di cantiere è obbligatoria sia negli appalti pubblici che negli appalti privati, l'individuazione del direttore dei lavori costituisce la regola nel solo settore pubblico, diventando facoltativa nel settore privato. Entrambi rispondono a titolo contrattuale nei confronti del committente/appaltatore e a titolo extracontrattuale verso i terzi. Per ricoprire i predetti incarichi devono possedere requisiti e competenze tecniche peculiari. Essi, infatti, nello svolgimento della prestazione devono utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare il risultato con un determinato grado di diligenza. La direzione tecnica dell'appaltatore riguarda tutte le iniziative e decisioni necessarie per eseguire i lavori. La direzione dei lavori del committente riguarda le funzioni di controllo sull'operato dell'impresa esecutrice. Fonte della responsabilità contrattuale è l'obbligazione che nasce dal contratto d'opera e/o di collaborazione o di servizio che viene stipulato tra il committente e il direttore dei lavori, così come tra l'appaltatore e il direttore di cantiere. La responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni arrecati a terzi non ha carattere meramente sanzionatorio, bensì essenzialmente riparatorio, poiché si rileva, nel caso di specie, la centralità del danno risarcibile, qualora ingiusto. Accanto alla responsabilità civile, in capo ai due professionisti possono ricorrere ipotesi di responsabilità penale, oltre che, con riferimento al direttore dei lavori, di responsabilità amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici. Elemento oggettivo
Gli obblighi che la legislazione assegna alle due figure professionali discendono dalla loro diversa collocazione nella gestione del contratto e nell'assetto organizzativo del rapporto tra stazione appaltante e soggetti esecutori e contraddistinguono la responsabilità configurabile in capo agli stessi. Il direttore dei lavori controlla lo svolgimento dei lavori e ne verifica lo stato sotto l'aspetto tecnico, contabile e amministrativo. Costituiscono obblighi precipui: la verifica della corretta esecuzione dei lavori; la redazione dello Stato di avanzamento lavori (SAL) e, ove redatti dall'impresa, il controllo degli stessi; l'autenticazione di eventuali modifiche tecniche apportate ai progetti; il rilascio di certificati; la stesura di verbali di riunione e di ordini di servizio; l'osservanza delle prescrizioni; il controllo della qualità dei materiali; la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; la segnalazione al responsabile di procedimento delle inosservanze dell'esecutore, degli inconvenienti e delle situazioni anomale verificatisi in corso d'opera; la verifica di validità del programma di manutenzione e dei relativi manuali e il loro aggiornamento; la conformità delle opere con il progetto. L'attività di monitoraggio, espletata per conto del committente, del buon andamento dei lavori si effettua essenzialmente attraverso sopralluoghi periodici nel cantiere. Non è richiesta, infatti, la presenza giornaliera. Il direttore di cantiere rappresenta un organo qualificato di carattere tecnico – organizzativo per la realizzazione delle opere commissionate, poiché per rivestire tale incarico deve possedere requisiti di idoneità tecnico - professionale e morale predeterminati dalla norma. Egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, collabora alla predisposizione del piano operativo di sicurezza anche alla luce del piano di sicurezza del cantiere redatto dal committente, vigila per conto dell'appaltatore sulla sicurezza dei lavori, organizza gli interventi di sicurezza generali, in caso di cantieri complessi, ossia nelle ipotesi di subappalti o di mandanti in Raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici. Inoltre, svolge precisi compiti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, quali, ad esempio, la predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità visibili e individuabili. Organizza, gestisce la mano d'opera, conduce il cantiere con poteri decisionali e di spesa, segue l'adempimento delle prestazioni in contratto con confronto diretto con il direttore dei lavori e gli esecutori. Rientrano tra i suoi obblighi la presenza sul luogo dei lavori, anche in tale circostanza intesa nell'accezione giuridico – formale del controllo e della direzione continuativa del cantiere, e il rilascio della dichiarazione di unicità di incarico. Il direttore dei lavori, che opera per conto del committente, esegue i suoi compiti attraverso disposizioni e ordini all'appaltatore e il controllo della loro esecuzione. Il direttore di cantiere dipende dall'appaltatore e sorveglia le ordinarie operazioni di cantiere. Elemento soggettivo
La dottrina per lungo periodo ha fatto rientrare la responsabilità del direttore dei lavori nell'ampio genus della responsabilità contrattuale, così come la giurisprudenza dominante, che non ravvisava nel caso di specie responsabilità solidale in capo al predetto e all'appaltatore, bensì le riteneva alternative senza possibilità di regresso. La colpa, sia in senso soggettivo, ove si fossero considerate le capacità dell'obbligato nella determinazione del comportamento che si sarebbe dovuto tenere, sia in senso oggettivo, ove la commisurazione del grado fosse avvenuta non in concreto, bensì rispetto ad un modello astratto, assurgeva a criterio di siffatta responsabilità. In atto, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente attribuisce alla responsabilità del direttore dei lavori e del direttore di cantiere anche natura extracontrattuale (Cass. civ. sez. III, n. 22643/2012). Le due fattispecie ricorrono qualora vi sia l'inadempimento dell'obbligazione di fonte contrattuale e nell'ipotesi di violazione di un dovere assoluto ex art. 2043 c.c. Il primo risponde nei confronti del committente e dei terzi, fatto salvo l'appaltatore, verso il quale non ha responsabilità diretta; il secondo nei confronti dell'appaltatore, che può esperire l'azione di regresso nei suoi confronti e dei terzi. Occorre rilevare che l'appaltatore è direttamente responsabile verso la stazione appaltante degli atti illegittimi del direttore tecnico ex art. 1228 c.c., secondo il quale chi nell'adempimento delle obbligazioni si avvale dell'opera di un terzo risponde anche del fatto colposo o doloso dello stesso. Ne consegue che per i danni arrecati a terzi a causa di atti del direttore tecnico di cantiere risponde l'appaltatore a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il principio di cui all'art. 2049 c.c., secondo il quale i committenti sono responsabili dei danni arrecati dai fatti illeciti dei loro commessi. Con la responsabilità dell'appaltatore può concorrere quella dell'amministrazione qualora il primo dimostri di essere stato indotto nel comportamento colposo del proprio direttore tecnico da direttive o altri fatti (es. errore progettuale) riconducibili alla seconda. Essi prestano un'opera professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro professionale o subordinato, nell'ambito del quale gli atti da compiere e le modalità di realizzazione della prestazione si determinano in base al criterio della diligenza, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata. La dottrina e la giurisprudenza tradizionalmente hanno affermato che entrambi adempiono un'obbligazione di mezzi e non di risultato, poiché utilizzano per lo svolgimento della loro attività le proprie risorse intellettive e operative per assicurare il risultato che, segnatamente, il committente e l'appaltatore, intendono conseguire, senza prometterne il raggiungimento. La diligenza richiesta è definita diligentia quam in concreto (Cass. civ. sez. II, n. 15124/2001). Rileva, quindi, il criterio di colpa in senso soggettivo, poiché i due professionisti devono agire «secondo scienza e coscienza». La giurisprudenza più recente reputa la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato meramente descrittiva (Cass. civ. S.U.,n. 577/2008). Essa non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità dei professionisti poiché la responsabilità per inadempimento è disciplinata in modo unitario dall'articolo 1218 c.c. (Cass. civ. S.U., n. 15781/2005). Dunque essi rispondono in base ai medesimi criteri valevoli per le altre obbligazioni. I criteri ordinativi delle responsabilità nelle «attività di cantiere» attengono ad un modello di responsabilizzazione riconducibile allo svolgimento della prestazione sul piano tecnico e operativo secondo una mappatura soggettiva delle posizioni di controllo di fonti di pericolo, ossia di lesione del bene giuridico. Ciascuna posizione di garanzia verrà individuata dall'identificazione del rischio che si concretizza, del settore e del livello in cui si colloca il soggetto deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo rivestito (Cass. pen., sez. IV, n. 49821/2012; Cass. pen., sez. IV,. n. 35837/2013). Il direttore dei lavori e il direttore di cantiere diventano responsabili nel caso di violazione del dovere di diligenza, purché vi sia un nesso di causalità tra quanto da loro effettuato in esecuzione dell'incarico e il danno cagionato. L'art. 2236 c.c. prevede che, se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponda nell'ipotesi di dolo o colpa grave. Tali professionisti, però, devono adempiere all'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia e rispondono anche per colpa lieve, poiché la responsabilità è rapportata all'esistenza di errori determinati da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale. L'illecito ex art. 2043 c.c. obbliga a risarcire ogni danno, purché ricorra causalità giuridica. La responsabilità solidale nei confronti del danneggiato si presume in parti uguali, salva la facoltà in giudizio di fornire la prova della esclusiva o maggioritaria responsabilità di uno solo ex art. 1299 c.c. L'inadempimento contrattuale obbliga a risarcire soltanto il danno che poteva prevedersi al momento in cui è sorta l'obbligazione ex art. 1225 c.c. Ove siano contestati gravi difetti di costruzione, il committente gode di una presunzione di responsabilità in danno dell'appaltatore. Nel caso di specie è l'appaltatore che deve provare di non essere responsabile, affermando l'esclusiva responsabilità del committente, del direttore dei lavori o del progettista nella cattiva costruzione e dimostrando di avere agito come mero esecutore, sotto la direttiva del committente e a suo rischio. Non ricorre una responsabilità diretta del direttore dei lavori nei confronti dell'appaltatore. Risponde sempre l'amministrazione che lo ha nominato, che può esperire azione di regresso nei suoi confronti. Onere della prova
In materia di illecito ex art. 2043 c.c. , di rito, l'onere della prova incombe sul danneggiato. In via generale, quindi, è possibile affermare che, poiché l'oggetto dell'obbligazione consiste nella prestazione di un'attività diligente, è sul committente/appaltatore che grava l'onere di provare la colpa del professionista, poiché essa costituisce il criterio per giudicare la qualità della prestazione e l'esistenza stessa dell'inadempimento (P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè editore, 2014, 370). Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che operi una forma di presunzione legale della causalità capace di invertire l'onere della prova nell'ipotesi in cui il direttore dei lavori e il direttore di cantiere, affinché non rispondano di colpa lieve, debbano provare la sussistenza dei problemi tecnici di speciale difficoltà. Il professionista debitore, per andare esente da responsabilità, dovrà però provare che la sua condotta è immune da colpa, nonché conforme a quelle regole dell'arte che devono essere seguite nel caso concreto. Se è stato cagionato un danno alla persona, nel relativo giudizio sarà necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio mirata all'accertamento del danno non patrimoniale. Tale fattispecie è riconducibile alla nozione di danno biologico, così come definita dall'art. 139 comma 2 d.lgs. n. 209/2005, ossia «la lesione temporanea o permanente all'integrità psico – fisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – razionali della vita del danneggiato, indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». Criteri di liquidazione
La condanna può prevedere per i danni alle cose l'equivalente monetario del costo da sostenersi per la ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti. Il risarcimento può anche essere in forma specifica, con l'imposizione a carico dell'appaltatore del ripristino delle opere a propria cura e spese. Quanto al danno alla persona, la Cassazione (Cass. n. 12408/2011) ha indicato le tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano quale «criterio base» per la liquidazione del danno alla persona. Esse contemplano la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, secondo quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., S.U., n.26972/2008) che considera il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. L'Osservatorio milanese ha proposto una liquidazione congiunta «del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione — per particolari condizioni soggettive — del danno biologico, c.d. danno morale (Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano)». Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro la Cassazione ha chiarito l'ammissibilità del risarcimento del danno differenziale. «Al lavoratore, vittima di infortunio a causa dell'omessa informazione dettagliata dei pericoli e della redazione di un piano di sicurezza da parte del datore di lavoro, spetta il risarcimento del danno ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall'Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica (Cass. civ. sez. lav., n. 18469/2012), Aspetti processuali
Per ottenere il risarcimento del danno il committente, ovvero colui che ha stipulato l'appalto con l'esecutore dell'opera, potrà esperire l'azione di responsabilità. Principio fermo della Cassazione è che «tale azione si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, a quella diretta all'eliminazione, a spese dello stesso, delle difformità e dei vizi o della riduzione di prezzo prevista espressamente dall'art. 1668 c.c. , senza identificarsi con questa, né è surrogabile con gli effetti della relativa pronuncia (Cass. civ. sez. III, n. 2829/2013)». La responsabilità civile consiste nel risarcimento del danno, che comprende i danni alle cose e alle persone, che siano conseguenza diretta dell'inadempimento e/o fatto ingiusto. Hanno titolo a esperire l'azione di regresso, come abbiamo visto, il committente nei riguardi del direttore dei lavori e l'appaltatore nei riguardi del direttore di cantiere. Profili amministrativi e penalistici
L'attività svolta dal direttore dei lavori può comportare nell'appalto pubblico responsabilità amministrativa. La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, in considerazione dei compiti che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P. A. che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa. Di conseguenza per la responsabilità dei danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti (Cass. civ. S.U., n. 7446/2008). Pertanto, la P. A. che ha risarcito ad un terzo un danno provocato da un comportamento doloso o gravemente colposo commesso dal professionista deve promuovere nei confronti del predetto un giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, al fine di ottenere una pronuncia di condanna alla restituzione di quanto corrisposto ingiustamente. La giurisprudenza contabile stabilisce la responsabilità del direttore dei lavori per l'impossibilità di fruizione di un'opera per la quale sono stati riscontrati dei vizi, poiché rientra tra i compiti della direzione lavori, la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati (C. conti, III sez. centr. app., 3 gennaio 2014, n. 3). Il direttore dei lavori e il direttore di cantiere possono incorrere in responsabilità penale nello svolgimento della loro prestazione. La Cassazione ha stabilito, in materia di infortuni sul lavoro, che la responsabilità dell'evento lesivo o mortale deve essere valutata in relazione alle posizioni di garanzia di tutti coloro sui quali incombe l'obbligo di assicurare la sicurezza dei lavoratori, tenendo presente le singole fasi di realizzazione dell'opera, dalla progettazione alla esecuzione finale (Cass. pen. sez. IV, n. 35837/2013). Casistica
Sul direttore dei lavori
Sul direttore di cantiere
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