Produttore (responsabilità del)

Filippo Rosada
Silvia Toffoletto
09 Giugno 2014

La responsabilità del produttore è inserita nella più ampia problematica della responsabilità per danno da prodotto difettoso, nella quale si intersecano questioni contrattuali legate alla compravendita oltre che extracontrattuali inerenti la disciplina dei fatti illeciti. Le due azioni, naturalmente, sfociano in una richiesta di risarcimento del danno; ai sensi dell'art. 1173 c.c., infatti, le obbligazioni che generano obbligazioni anche risarcitorie sono il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. E' bene precisare che nel nostro ordinamento è consentito sia il concorso che il cumulo delle due azioni. Per meglio comprenderne la distinzione è evidente che se il danneggiato è estraneo al contratto di compravendita, fonderà il suo diritto risarcitorio sulla responsabilità aquiliana, viceversa, se sarà stato parte del contratto, potrà chiedere il risarcimento del danno da inadempimento.

Nozione

La responsabilità del produttore è inserita nella più ampia problematica della responsabilità per danno da prodotto difettoso, nella quale si intersecano questioni contrattuali legate alla compravendita oltre che extracontrattuali inerenti la disciplina dei fatti illeciti.

Le due azioni, naturalmente, sfociano in una richiesta di risarcimento del danno; ai sensi dell'art. 1173 c.c., infatti, le obbligazioni che generano obbligazioni anche risarcitorie sono il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle.

E' bene precisare che nel nostro ordinamento è consentito sia il concorso che il cumulo delle due azioni.

Per meglio comprenderne la distinzione è evidente che se il danneggiato è estraneo al contratto di compravendita, fonderà il suo diritto risarcitorio sulla responsabilità aquiliana, viceversa, se sarà stato parte del contratto, potrà chiedere il risarcimento del danno da inadempimento.

Le norme che tutelano il danneggiato da prodotto, si individuano negli articoli riguardanti la compravendita - contenute nel libro IV, titolo III capo 1 c.c. – in quelli relativi ai fatti illeciti – libro IV, titolo IX c.c. - e nel codice del consumo dove è confluito sia il d.P.R. n. 224/1988 che aveva recepito la direttiva 85/374/CEE, che le norme in materia di sicurezza generale dei prodotti previste dal d.lgs. 21 maggio 2004, n. 172 attuativo della direttiva n. 2001/95/CE.

Naturalmente, all'interno del codice del consumo vengono regolamentati i meri rapporti tra consumatore e professionista, mentre le controversie che avranno origine esclusivamente tra imprenditori, saranno risolte con le residuali norme civilistiche oltre che dalle numerose leggi speciali.

E' bene precisare sin da subito che, come chiarito dall'art. 127 Cod. Cons., la disciplina di derivazione comunitaria svolge una funzione suppletiva, nel senso che si aggiunge a quella nazionale, onde consentire al danneggiato/consumatore di scegliere quale norma invocare.

Pertanto, per quanto riguarda le obbligazioni da fatto illecito, oltre alla norma chiave di cui all'art. 2043 c.c., sopravvive sicuramente l'art. 2050 c.c. per l'esercizio di attività pericolose (si veda la legislazione speciale in tema di prodotti farmaceutici).

Naturalmente, non sarà possibile mischiare le diverse normative; se, pertanto, si imposterà l'azione ai sensi delle disposizioni del codice del consumo, si gioverà del più favorevole onere probatorio, ma non si potrà certo invocare la prescrizione quinquennale prevista per gli obblighi che traggono origine dalla responsabilità da fatto illecito.

La maggiore evoluzione normativa nel settore qui trattato si è avuta nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali dei consumatori, tra i quali spiccano il diritto alla sicurezza e alla qualità del prodotto (art. 2 Cod. Cons.).

Ma la normativa di derivazione comunitaria, all'art. 4 Cod. Cons. pone quale principio base anche l'educazione dei consumatori, onde perseguire il fine della massima consapevolezza del cittadino in ordine ai diritti e doveri, sia sotto il profilo del singolo che nella sua dimensione collettiva, che trova il suo apice nella azione collettiva prevista dall'art. 140-bis Cod. Cons.

Più in particolare, il legislatore comunitario, al fine di perseguire la massima tutela del soggetto debole, ha ritenuto di procedere su un doppio binario: il primo riguarda la responsabilizzazione di tutti i soggetti che intervengono nella creazione del prodotto, dalla progettazione alla distribuzione; il secondo concerne l'informativa sulla modalità di utilizzo del prodotto, così bilanciando gli oneri del produttore con i doveri del consumatore/utilizzatore finale.

La sicurezza dei prodotti

Come si è già accennato in precedenza, la sicurezza dei consumatori riguarda un profilo fondamentale dell'impianto normativo, tanto che il codice del consumo vi dedica il titolo 1 della parte IV, e l'art. 102 esordisce con la seguente enunciazione: il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri, escludendone l'applicabilità ai prodotti alimentari.

Il medesimo articolo chiarisce come le disposizioni sulla sicurezza previste dal codice del consumo non deroghino eventuali disposizioni specifiche previste dalla normativa comunitaria.

Il successivo art. 103 Cod. Cons. chiarisce che la sicurezza del prodotto viene rapportata ad un suo uso normale e al concetto di ragionevole prevedibilità del rischio.

L'art. 117 Cod. Cons. definisce difettoso quel prodotto che non offre la sicurezza che ci si può attendere tenendo in conto tutte le circostanze.

Per i predetti fini, l'art. 104 Cod. Cons. prevede degli obblighi a carico del produttore, sia di carattere informativo per rendere edotto il consumatore sui rischi connessi all'uso del prodotto acquistato, che di azione, come il ritiro o il richiamo del prodotto.

Anche sul distributore del prodotto gravano degli oneri, quali il controllo della sicurezza e quindi il divieto di porre in commercio quei beni di cui si conosce la pericolosità.

Inoltre, sia il produttore che il distributore, devono informare immediatamente le autorità competenti nel caso in cui vengano a sapere che un bene immesso sul mercato non corrisponda ai dovuti parametri di scurezza.

L'art. 106 Cod. Cons., prevede che i Ministeri di volta in volta preposti si attivino sia per effettuare i controlli che per realizzare un sistema operativo utile ad uno scambio immediato delle informazioni oltre che la loro archiviazione.

Le stesse autorità, infatti, ai sensi del successivo art. 107, sono legittimate ad adottare autonomamente i provvedimenti di richiamo o di ritiro del prodotto, previa adeguata motivazione e nel rispetto dei termini procedurali. Inoltre, devono relazionare la Commissione europea.

In merito ai requisiti di sicurezza del prodotto, l'art. 105 precisa che se il prodotto è conforme alla normativa comunitaria o, in sua assenza, a quella nazionale, è da presumersi sicuro.

Evidentemente, qualora il prodotto non sia sicuro malgrado il rispetto delle normative, dovrà comunque essere levato dal mercato.

Le autorità, inoltre, potranno richiedere che sul prodotto vengano inserite particolari avvertenze sui rischi possibili.

Sin dal 1984, inoltre, l'Europa si è dotata del sistema REPAX, che consente un tempestivo intervento ove necessiti il richiamo di un prodotto.

La l. 7 luglio 2009 n. 88, con l'introduzione dell'art. 144-bis Cod. Cons., ha istituito una collaborazione tra le autorità competenti anche per quanto riguarda i servizi turistici, le clausole abusive inserite nei contratti stipulati con i consumatori, la garanzia nella vendita dei beni di consumo, il credito al consumo, il commercio elettronico, i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, oltre che quelli a distanza e i contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili.

Elemento oggettivo

Ai sensi dell'art. 114 Cod. Cons. (d.lgs. n. 206/2005 e succ. mod.) “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.

A) La nozione di prodotto viene fornita dall'art. 115 Cod. Cons. ed è più circoscritta di quella generale di cui all'art. 3 lett. e), trattandosi di disciplina speciale all'interno della parte IV, titolo II.

In particolare si osserva, che non sono stati ricompresi gli immobili (non sono oggetto della direttiva), ma ne fanno parte i beni mobili incorporati in un immobile (ad es. ascensore, allarme, etc.). Sono esclusi i servizi, ma non il prodotto che sia stato realizzato nell'ambito di un servizio. Si considera prodotto anche l'elettricità, nel senso del prodotto derivato dal servizio di fornitura di energia elettrica (controversa è la questione sugli sbalzi di tensione).

Nell'elaborazione giurisprudenziale, è stato considerato prodotto (Corte giustizia UE, 10 maggio 2001 causa C-203/99) una soluzione fabbricata nei laboratori in ospedale per conservare e preparare un organo umano al trapianto; un vaccino che ha causato gravi danni a un bambino (Corte giustizia UE, 9 febbraio 2006 causa C-127/04).

Dibattuta la qualificazione del sangue (“prodotto” staccatosi dal corpo umano o meno). Problematica la questione in merito ai software (la dottrina tedesca distingue tra Individual-Software e Standard-Programmen, l'uno frutto di un'attività personalizzata e su commissione, l'altra commercializzata in serie al pubblico su CD; l'una opera dell'ingegno, l'altro prodotto commerciale. In tal senso si era orientata la Commissione europea.)

A seguito della direttiva 1999/34/CE, (art. 1 d.lgs. 2 febbraio2001, n. 25), è stato modificato l'art. 115, comma 2 bis, dopo ampi dibattiti, aggiungendo nella nozione di prodotto, i prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia, prodotti inizialmente esclusi, a meno che non avessero subito trasformazioni. (Sul tema, sono di attualità i dibattiti in materia di OGM e il confronto che nascerà a livello mondiale in occasione di Expo 2015, dal tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”).

B) Il concetto di messa in circolazione del prodotto è specificato dall'art. 119 Cod. Cons. (praticamente quando il prodotto esce dal processo di fabbricazione –Corte giustizia UE,09M febbraio 2006 n. 127, in Resp. Civ. Prev. 2006, 826). non è messa in circolazione del prodotto l'invio del prodotto ad un istituto specializzato per i controlli di qualità; non è messa in circolazione la conservazione in stock presso magazzini; non lo è l'avvio del prodotto alla demolizione o il rifiuto da smaltire, mentre è messa in circolazione il trattamento del rifiuto come prodotto. Nel caso della società controllata, occorre verificare che la cessione del prodotto da una all'altra società non comporti la messa in circolazione del prodotto.

Vettore e spedizioniere non essendo consumatori finali non sono tutelati dalla norma (comma 2). Al terzo comma è analizzato il caso della vendita forzata del prodotto.

C) La nozione di difetto è contenuta nell'art. 117 Cod. Cons.; si osserva subito che il difetto che rileva nella presente sede, non è l'inidoneità del prodotto a raggiungere il risultato cui doveva servire, ma la mancanza di sicurezza del prodotto, “che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”. La norma poi esemplifica le circostanze di cui tener conto al fine di valutare la sicurezza del prodotto:

a) il modo in cui il prodotto è stato presentato, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni, le avvertenze; (sul punto, ad es. in tema di mancanza di avvertenze, si ricorda il caso dello scoppio di una caffettiera, per mancanza di avvertenze sul rapporto tra efficienza della valvola di sicurezza, usura della stessa e acque dure (Trib. Vercelli 7 aprile 2003 in Danno e Resp. 2003, p. 1001);

b) l'uso cui è destinato il bene e i comportamenti che si possono ragionevolmente prevedere; uno dei primi casi esaminati post DPR 1988/224, è stato quello della “mountain bike” con cedimento della forcella della ruota anteriore per difetto di progettazione, perché il materiale era di una lega troppo leggera (Trib. Monza 20 luglio 1993 in Resp. Civ. Prev. 1994, p. 517); nel caso del bimbo salito sul bracciolo dell'altalena, e aggrappatosi allo snodo dell'altalena per non cadere, procurandosi lesioni, l'uso è stato invece considerato irragionevole e imprevedibile (Cass. civ., 29 settembre 1995, n. 10274).

c) il tempo della messa in circolazione; si rinvia all'art. 119 Cod. Cons.; correlato l'art. 118 lett. e).

Al comma secondo si esclude che un prodotto sia difettoso perché in commercio ne esiste un altro più perfezionato (più all'avanguardia), mentre al comma terzo si stabilisce la responsabilità del prodotto anomalo rispetto agli altri esemplari della serie (difetto di fabbricazione).

La legittimazione passiva nel danno da prodotto

La normativa comunitaria recepita nel codice del consumo ha avuto certamente il pregio di ordinare e razionalizzare la legislazione sulla tutela del consumatore, identificando i soggetti legittimati passivamente a rispondere per i danni da prodotto.

Sono quei soggetti che dalla creazione alla distribuzione del prodotto, svolgono funzioni di rilievo nella catena che porta il bene sino al consumatore finale.

Il primo soggetto è il produttore, la cui nozione è fornita dall'art. 3 co. 1 lett. d) Cod. Cons. e comprende cinque diverse figure: il fabbricante, il fornitore, l'intermediario e l'importatore (per una specifica definizione dei predetti soggetti si rinvia V. Cuffaro, Codice del consumo, Giuffrè, Milano, 2012, 27 ss.).

Anche l'assemblatore - si desume dall'art. 118 Cod. Cons. - deve essere considerato responsabile alla stregua del produttore.

La predetta nozione generale è integrata da quella speciale di cui all'art. 103 co. 1 lett. d) che nel rispetto del tendenziale ampliamento dei soggetti responsabili, identifica come produttore tutta una categoria di soggetti che intervengono nella catena di commercializzazione, con l'unico limite consistente nella necessità che il loro intervento incida sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

L'art. 116 Cod. Cons., onde agevolare ulteriormente il consumatore, prevede la figura del fornitore quale soggetto egualmente responsabile in tutti i casi in cui il produttore non sia individuato.

La citata norma, però, precisa che la responsabilità del fornitore interviene solo se ha distribuito il prodotto e se ha omesso di comunicare al danneggiato nel termine stabilito l'identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

La stessa norma, ai commi 2, 3 e 4, oltre a disporre in merito alla forma della richiesta che il consumatore deve rivolgere al fornitore in ordine all'identità del produttore, tratteggia anche delle regole processuali che consentono al fornitore convenuto – ai fini della sua estromissione dal processo ex art. 106 c.p.c. - di comunicare il nominativo del produttore, onde trarlo in giudizio in suo luogo.

In seguito ai problemi collegati alla “mucca pazza”, il d.lgs. n. 25/2001, in attuazione della direttiva n. 1999/34/CE ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 115 Cod. Cons., inserendo, nella nozione di produttore, anche il fabbricante di prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia.

Per quanto riguarda i prodotti importati nell'Unione Europea, in fine, onde evitare che il consumatore debba rivolgere le sue pretese ad un produttore extracomunitario, vige la regola che il fornitore nella Comunità possa essere convenuto in giudizio anche quando sia conosciuto il produttore.

Può naturalmente capitare che vi sia una pluralità di responsabili; soccorre, pertanto, l'art. 121 Cod. Cons., che sulla falsa riga dell'art. 2055 c.c. prevede la responsabilità solidale di tutti i corresponsabili e il diritto al regresso di colui che ha pagato l'intero importo risarcitorio.

Anche l'art. 121 Cod. Cons., dispone la presunzione di pari responsabilità in caso di dubbio nella ripartizione delle colpe.

In merito all'azione di regresso, il legislatore comunitario ha ritenuto di stabilire i criteri tassativi per la ripartizione del danno: l'imputabilità del rischio, la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze dannose.

Ai sensi dell'art. 131 Cod. Cons, inoltre, anche il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore ha diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile. L'azione deve iniziare entro un anno dall'esecuzione della prestazione.

Cause di esonero delle responsabilità

Si ricorda come ai sensi dell'art. 120 Cod. Cons. e tenuto conto dei considerando della direttiva 85/374/CEE, si ritiene che la responsabilità del produttore intervenga a prescindere dalla “colpa” e pertanto sia da considerarsi “oggettiva”.

Sono pertanto state previste delle esimenti considerando che una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore implica che quest'ultimo possa esimersi dalla responsabilità se prova l'esistenza di alcuni fatti che lo liberano… (cfr. settimo considerando della direttiva 85/374/CEE).

In breve le esimenti, indicate dalla norma nazionale all'art.118 Cod. Cons., sono:

a) Se il produttore non ha messo in circolazione il prodotto (cfr. art. 119 Cod. Cons.);

b) Se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; in sintesi, il produttore non risponde dei danni conseguenti ad un comportamento anomalo dell'utente, o del terzo (ad es. vettore), di un erroneo montaggio nonostante le istruzioni, o di caso fortuito.

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; si precisa che devono sussistere entrambi i requisiti indicati dalla norma e quindi, ad esempio, sono esclusi dall'esimente i prodotti che le imprese distribuiscono gratuitamente a fini promozionali.

d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma imperativa o a un provvedimento vincolante. L'ipotesi è rara in quanto nella maggior parte dei casi i regolamenti ministeriali o altre norme similari, indicano standards minimi di sicurezza, lasciando libero il produttore di apportare le migliorie necessarie per evitare la difettosità del prodotto.

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso è il cd. rischio di sviluppo, e cioè il rischio derivante dall'insufficienza dello sviluppo delle conoscenze scientifiche tecniche al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Tralasciando l'evoluzione storica e il travaglio interno alla Comunità per il raggiungimento di un punto di convergenza in merito a tale esimente, si richiama Corte giustizia UE, 29 maggio 1997, n. 300 in Danno e Resp., 1997, 569, ove si afferma che le conoscenze scientifiche e tecniche di cui all'art. 7, lett. e), direttiva n. 85/374/CEE non riguardano soltanto la prassi e gli standard di sicurezza in uso nel settore industriale nel quale opera il produttore, ma comprendono, senza alcuna restrizione, lo stato dell'arte inteso nel suo livello più avanzato, purché concretamente accessibile al momento della messa in circolazione del prodotto considerato. L'Avvocato generale indicava come sufficiente anche “una sola voce isolata”, ma accessibile (sottolineando la differente conoscibilità tra uno studio fatto da un ricercatore della Manciuria in lingua cinese e uno studio in inglese presso qualche famosa università).

La materia è delicata, e gli interessi ad essa sottesi considerevoli (segreto industriale, segreto militare, etc. cfr. il caso della Diossina, cfr. il caso del Coltergan-Thalidomide).

Si ricorda, da ultimo, la disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti di cui alla direttiva 2001/95/CE attuata nella parte IV, Titolo I artt. 102-113 Cod. Cons.

f) Nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. L'esimente riguarda l'uso improprio da parte del produttore finale delle componenti o materie prime. Si può ipotizzare anche il caso di componenti fabbricate dall'impresa (B), in base ad un contratto d'appalto in conformità a specifiche istruzioni date dal produttore (A).

Onere della prova

Nel primo comma dell'art. 120 Cod. Cons. si specifica che cosa deve provare il danneggiato (difetto, danno e connessione causale tra difetto e danno). Nell'art. 120 Cod. Cons. non si fa riferimento al concetto di colpa e dolo, ma si ricordano le esimenti di cui all'art. 118 Cod. Cons.

Per quanto attiene la prova del difetto, in caso di difetto di fabbricazione, il danneggiato dovrà dimostrare, ad es. la difformità del bene rispetto agli altri esemplari della serie. In altri casi, la carenza di informazioni allegate al prodotto. Non dovrà, invece, ad es. dimostrare il difetto di progettazione, ma i fatti materiali da cui si evince l'insicurezza del prodotto, (oltre a dover sussistere l'uso conforme, etc..).

Per quanto attiene la prova del danno e il concetto di danno risarcibile, si rinvia all'art. 123 Cod. Cons.

Il nesso causale da dimostrare sarà tra il pregiudizio sopportato e l'uso del prodotto. In tema di nesso di causalità, è nota ormai la differenza del concetto di causalità in sede civile e in sede penale, del principio del “più probabile che non”, nonché del rinvio agli artt. 40 e 41 c.p..

Nella materia di cui trattasi, in soccorso dell'onere probatorio a carico del danneggiato, troverà applicazione la prova presuntiva.

In pratica, all'attore basterà provare che il danno si è verificato in occasione di un utilizzo non anomalo del prodotto. Ad esempio, il fatto che il prodotto sia esploso o si sia incendiato senza particolari circostanze concomitanti, (ad es. comportamento negligente danneggiato), oltre alla recente fabbricazione del prodotto, faranno presumere l'esistenza del difetto. Ancora, se sul prodotto non ha interferito il fatto di terzi, si presume che il difetto sia originario di fabbrica.

Sul punto si ricordano: in materia di scoppio di airbag Cass.civ., 14 gennaio 2010, n. 14; in tema di rottura del manico di una confezione di bottiglie d'acqua – Trib. Benevento 24 febbraio 2006 in Resp. Civ. 2006 fasc. X). In Cass. civ., 15 marzo 2007, n. 6007 si trova un'interpretazione più rigida, circa la mancanza dei requisiti di sicurezza da provarsi dall'attore; in Cass. 8 ottobre 2007 n. 20985 – interpretazione meno rigida – il danneggiato deve provare che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative.

L'onere della prova a carico del produttore è specificato dal comma II dell'art. 120 Cod. Cons. (il quale richiama l'art. 118 Cod. Cons.).

In base all'art. 120 comma 3, Cod. Cons. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il Giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Concorso di colpa del danneggiato

Il concorso di colpa del danneggiato è disciplinato dall'art. 122 Cod. Cons., che rinvia all'art. 1227 c.c.

Occorrerà, pertanto, secondo i comuni criteri civilistici, valutare la gravità della colpa della vittima e l'entità delle conseguenze. Nell'ambito della materia specifica di cui trattasi, si farà riferimento al consumatore medio cui il prodotto è rivolto e l'attesa di sicurezza media ad esso prodotto riferibile.

Per quanto attiene i giocattoli, la normativa di riferimento è mutata a seguito dell'attuazione della direttiva 2009/ 48/ CE che ha sostituito la direttiva 1988/378/CEE.

In giurisprudenza, in caso di esplosione a terra di fuochi d'artificio anziché in aria, e quindi in presenza di prodotto difettoso, la mancanza del titolo abilitativo all'uso del prodotto, non vale ad escludere la responsabilità del produttore, ma vi sarà una graduata quantificazione dei danni (Cass. civ., n. 12750/2005 in Danno e Resp. 2006, 259).

In Cass. civ., n. 25116/2010 è stato esaminato il caso di un prodotto abbronzante con l'avvertenza “senza filtro solare” e ustioni di secondo e terzo grado del consumatore; l'esplosione di una ruota a causa del gonfiaggio a pressione notevolmente superiore a quella massima consentita è stato esaminato da Trib. Torino, sez. IV, 26 febbraio 2010 in Resp. Civ. 2010, 395.

Il risarcimento è escluso se il consumatore, al corrente del difetto e dei rischi, ha continuato ad usare il prodotto, esponendosi in tale modo ai rischi dell'utilizzo (art. 122 comma 2 Cod. Cons.). Il legislatore italiano ha voluto introdurre una sorta di ulteriore esimente, di cui occorrerà fare un'interpretazione rigorosa: si pensi al caso del fumo.

Con l'art. 122 comma 3 Cod. Cons., nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

Criteri di liquidazione – Danno risarcibile

Il “danno risarcibile” è disciplinato dall'art. 123 Cod. Cons., corrispondente all'art. 9 della direttiva 85/374/CE.

La norma è applicabile non solo al consumatore-utilizzatore, ma anche a chi è venuto in contatto occasionale con il bene; può agire in giudizio anche chi non è stato acquirente del bene.

Danno alla persona - In Italia, nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità del produttore, viene riconosciuto il risarcimento sia del danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante), che di quello non patrimoniale, superati gli iniziali dibattiti in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di reato (Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828) o di responsabilità oggettiva.

La direttiva 85/374/CEE non ha regolamentato il danno morale, lasciandolo così disciplinato dalle norme nazionali.

Danno alle cose materiali – L'art. 123 comma 2 Cod. Cons. prevede una franchigia di legge, a fini deflattivi del contenzioso, per cui il danno è risarcibile (e l'azione è proponibile) per danni alle cose di valore non inferiore a € 387,00 (Trib. Vercelli 7 aprile 2003 in Resp. Civ. Prev. 2005,1447).

Dal comma n. 1b) del medesimo articolo si evince che non è risarcibile il danno al prodotto stesso; per tale danno permane la tutela contrattuale di cui all'art. 128 Cod. Cons. in materia di vendita di beni di consumo; se il danneggiato è l'acquirente della cosa, sussistendone i presupposti, potrà agire ex art. 1494 c.c., se il danneggiato non è il diretto acquirente del bene, potrà agire ex art. 2043 c.c. (regola generale fondata sulla colpa).

Dovranno essere “cose” normalmente destinate all'uso o al consumo privato; i beni strumentali non sono risarcibili (ad es. registratore di cassa, macchinari di un'azienda, etc.); il computer o l'auto per essere risarcibili dovranno essere utilizzati per uso privato. Nel caso i beni siano destinati ad un uso professionale, potranno essere utilizzate le regole risarcitorie di cui al codice civile.

La prescrizione

L'art. 125 Cod. Cons. prevede un termine prescrizionale triennale, decorrente dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza del danno, della causa originante e del nominativo del responsabile.

Bisogna ricordare che l'art. 127 Cod. Cons. chiarisce come la disciplina di origine comunitaria non esclude e non limita i diritti che altre leggi attribuiscono al danneggiato, sancendo, così, il carattere suppletivo delle norme in commento.

Il danneggiato, pertanto, potrà giovare anche del termine prescrizionale quinquennale da fatto illecito.

L'art. 125 Cod. Cons., inoltre, prevede un termine di decadenza decennale che estingue il diritto al risarcimento del danneggiato.

Detto termine decorre da quando il produttore o l'importatore nell'Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno.

Il legislatore ha inoltre previsto tre casi in cui la decadenza “è impedita”: dalla domanda giudiziale salvo l'estinzione del processo; dalla domanda di ammissione del credito in una procedure concorsuale; o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

In presenza di più responsabili, la norma precisa che l'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno, non ha effetto nei confronti degli altri.

La legge applicabile

Sia nell'ambito della riforma del sistema italiano di diritto int. privato (art. 63 L. n. 218/1995), sia nel Regolamento Roma II (art. 5 Reg. 2007/864/CE), è stato dedicato un apposito articolo, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, al danno da prodotto.

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