La responsabilità civile dell'ingegnere costituisce una species all'interno del più ampio genus della responsabilità derivante dall'esercizio delle professioni intellettuali, cui il codice civile dedica una specifica disciplina contenuta nel capo II (Delle professioni intellettuali) del Titolo III (Del lavoro autonomo) del libro V (Del lavoro), che deve essere coordinata con le norme generali in materia di obbligazioni contenute nel Libro IV, le quali pongono in generale in capo al professionista particolari oneri di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni connesse all'espletamento dell'incarico professionale.
Inquadramento
La responsabilità civile dell'ingegnere costituisce una species all'interno del più ampio genus della responsabilità derivante dall'esercizio delle professioni intellettuali, cui il codice civile dedica una specifica disciplina contenuta nel capo II (Delle professioni intellettuali) del Titolo III (Del lavoro autonomo) del libro V (Del lavoro), che deve essere coordinata con le norme generali in materia di obbligazioni contenute nel Libro IV, le quali pongono in generale in capo al professionista particolari oneri di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni connesse all'espletamento dell'incarico professionale.
La professione dell'ingegnere, in particolare, si inscrive nell'ambito delle professioni “protette” o “regolamentate” o “organizzate”, in quanto essa è organizzata in ordini professionali e il suo esercizio è riservato per legge ai soggetti abilitati e iscritti nell'albo professionale.
Le specifiche disposizioni normative dedicate alla professione dell'ingegnere, invero, sono contenute nel d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), e precisamente agli artt. 45-49, con i quali il legislatore detta la normativa di dettaglio prevedendo tre settori di specializzazione all'interno dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri (in specie: I. ingegneria civile e ambientale; II. ingegneria industriale; III. ingegneria dell'informazione) e specificando le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere.
Proprio con riferimento alle specifiche attività che costituiscono oggetto della prestazione professionale dell'ingegnere in giurisprudenza si è a lungo dibattuto sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, in particolare, distinguendo tra le attività di progettazione e di direzione dei lavori. Le oscillazioni interpretative sono state superate da una importante pronuncia della giurisprudenza di legittimità nella sua massima composizione (Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781), confermata successivamente dalle sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, nn. 577 -585).
IN EVIDENZA
L'art.45 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, distingue tre settori di specializzazione della figura dell'ingegnere cui spettano relativamente i diversi titoli professionali elencati, e in particolare:
a) ingegnere civile e ambientale;
b) ingegnere industriale;
c) ingegnere dell'informazione.
Per ognuna delle tre figure professionali il successivo art. 46 elenca le diverse attività professionali che formano oggetto della prestazione dell'ingegnere ed in particolare:
per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzionelavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
per il settore “ingegneria dell'informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione di impianti e sistemi elettrici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
La responsabilità civile del professionista
Nell'ambito della responsabilità dell'ingegnere possono essere distinti tre profili di responsabilità e, nello specifico: civile, penale e disciplinare.
Nella presente bussola saranno esaminati alcuni dei profili più problematici della responsabilità civile dell'ingegnere, concernenti, in specie, la fattispecie della responsabilità contrattuale, rectius, da inadempimento delle obbligazioni connesse all'espletamento della prestazione professionale.
La questione più a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza – che costituisce peraltro una delle problematiche più discusse e al tempo stesso più affascinanti della teoria generale del diritto civile – è quella della qualificazione delle obbligazioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale in generale e con riferimento a quella dell'ingegnere in particolare, come obbligazioni “di risultato” o “di mezzi”.
Allo scopo di ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della qualificazione delle obbligazioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale degli ingegneri, è opportuno prendere le mosse dall'inquadramento generale della responsabilità civile da inadempimento delle obbligazioni connesse all'esercizio dell'attività professionale.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle norme contenute al capo II (“Delle professioni intellettuali”), del titolo III (“Del lavoro autonomo”), del Libro V, del codice civile, ed in particolare dalle disposizioni di cui agli artt. 2229 - 2238 c.c., che devono essere coordinate con le disposizioni generali in materia di obbligazioni e, in specie, con gli artt. 1176, comma 2 e 1218 c.c.
Il codice civile disciplina soprattutto l'aspetto oggettivo del contratto d'opera professionale, la cui definizione non è espressamente enunciata dalle norme codicistiche, ma si ricava dal complesso delle disposizioni dettate dal capo II sulle professioni intellettuali. Quanto all'aspetto soggettivo concernente la qualifica di “professionista”, l'art. 2229 c.c., si limita solamente a prevedere per talune categorie di professioni intellettuali espressamente determinate dalla legge (cosiddette professioni “protette” o “regolamentate” o “organizzate”) la necessità ai fini del loro esercizio dell'iscrizione negli appositi albi professionali.
Dall'esegesi del dato normativo si evince che il contratto d'opera professionale postula, sul piano soggettivo, che parte del rapporto obbligatorio sia un professionista, e cioè un soggetto che esercita un'attività riservata in base a disposizioni di legge a coloro che conseguono l'abilitazione professionale e sono iscritti negli appositi albi e, sul piano oggettivo, che l'oggetto del contratto sia una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), svolta dal professionista personalmente (art. 2232 c.c.), verso la dazione di un compenso (art. 2233 c.c.). È consentito inoltre, in base al disposto di cui all'art. 2238 c.c., l'esercizio dell'attività professionale organizzata in forma di impresa (sull'argomento si vedano Campobasso, Le società tra professionisti, in Rizzo (a cura di), Diritto privato comunitario, II, Napoli, 1997, 516 ss.; Alpa-Vella-Pagni-Bulgarelli-Fusaro, Le società tra professionisti, Milano, 2013; Cian, La nuova società tra professionisti – Primi interrogativi e prime riflessioni, in Nuove leggi civ. comm., 2012, 3 ss.).
L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale soggiace alla disciplina comune dettata dall'art. 1218 c.c., che sancisce in capo al debitore che non esegue esattamente la prestazione l'obbligo di risarcire il danno cagionato, sempre che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento non derivino da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. In parte qua, la disciplina della responsabilità risarcitoria da inadempimento deve essere coordinata con le disposizioni generali in materia di adempimento delle obbligazioni, dettate in specie dagli artt. 1175,1176,1337,1375 c.c., che pongono in capo al debitore l'obbligo di comportarsi in modo diligente e secondo buona fede e correttezza in ogni fase del rapporto obbligatorio. Qualora, infatti, il debitore rispetti gli obblighi comportamentali di diligenza, correttezza e buona fede, egli va esente da responsabilità in caso di inadempimento dell'obbligazione.
Tuttavia, in materia di inadempimento delle prestazioni d'opera professionale il codice civile prevede talune peculiarità agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c.
La prima disposizione richiamata pone in capo a chi esercita un'attività professionale un onere di diligenza più gravoso, prevedendo un obbligo di diligenza “qualificata”, che deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata. In altri termini, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'obbligo di diligenza posto in capo al professionista sia più consistente rispetto al parametro di diligenza del buon padre di famiglia richiesto, ai sensi dell'art. 1176, comma 1, c.c. al comune debitore; tale obbligo di diligenza è commisurato, in particolare, alla qualifica professionale del debitore e, quindi, allo standard medio di preparazione professionale e di perizia richiesto al professionista (si confronti sul tema: Cafaggi, «Responsabilità del professionista», in Dig. Disc. priv., 1998).
L'art. 2236 c.c., invece, prevede una limitazione di responsabilità per il professionista nel caso in cui l'adempimento della propria prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; in tal caso la previsione legislativa richiamata esonera il prestatore d'opera professionale dall'obbligo risarcitorio derivante dall'inadempimento della prestazione conseguente a imperizia del professionista, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.
La prestazione dell'ingegnere tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”
Conclusa l'analisi introduttiva concernente la responsabilità derivante dall'inadempimento delle prestazioni d'opera professionale in generale, è consentito esaminare nel dettaglio la problematica della responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni connesse all'esercizio della prestazione d'opera professionale dell'ingegnere.
A tal fine, in primo luogo è necessario volgere l'attenzione alla qualificazione delle obbligazioni relative allo svolgimento dell'attività professionale dell'ingegnere come obbligazioni “di mezzi” o “di risultato” (si confronti sul punto: De Lorenzi, «Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato», in Dig. disc. priv., 1995). Dalla preferenza accordata all'una o all'altra soluzione discendono importanti conseguenze con riguardo alla determinazione dell'oggetto dell'obbligazione, nonché con riferimento alla ripartizione degli oneri probatori in tema di responsabilità da inadempimento (si veda sul tema: De Lorenzi, Diligenza, obbligazioni di mezzi e di risultato, in Contr. e impr., 2016, 2, 456 ss.).
La distinzione di cui si discorre è stata recepita dalla dottrina italiana sulla base dell'elaborazione teorica della dottrina francese, la quale, rifacendosi al dato positivo contenuto nell'ordinamento transalpino, distingue tra “obligations de résultat” e “obligations de diligence” (sul punto, tra gli altri si vedano nell'ambito della dottrina francese: Capitani, Les éffets des obligations, in Rev. Trim. dr. civ., 1932, 721 ss.; Carbonnier, Droit. civil. 15, Paris, 1991, IV; Colin Capitant Julliot de la Morandiere, Traité de droit, civil, Paris, 1957-1959; Demogue, Traité des obligation en général, Paris, 1923-1933; Esmein, Le fondement de la responsabilité contractuelle rapprochée de la responsabilité dédictuelle, in Rev. Trim. dr. civ., 1933, 627 ss.; Frossard, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, Paris, 1965; Josserand, Cours de droit civil positif français, Paris, 1930; Marton, Obligations de résultat ed obligations de moyens, in Rev. trim. dr. civ., 1935, 499 ss.; H. Mazeaud, Essai de classification des obligations: obligations contractuelles ed extracontractuelles, «obligations déterminées» et «obligations générales de prudence et de diligence», in Rev. trim. dr. civ., 1936, 1 ss.; Plancqueel, Obligations de moyens, obligations de résultat. Essai de classification des obligations contractuelles en fonction de la charge de la preuve en cas d'inexécution, in Rev. trim. dr. civ., 1972, 334 ss.; Tunc, La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence, JPC, I, 1945, n. 449. Tra gli esponenti della dottrina italiana del tema si è occupato soprattutto Mengoni, Obbligazioni «di risultato» ed obbligazioni «di mezzi», in Riv. dir. comm., I, 1954, 185 ss. Si vedano inoltre: Monateri, Responsabilità civile, in Digesto civ., XVII, Torino, 1998; Majo, Responsabilità contrattuale, in Digesto civ., XVII, Torino, 1998; Assanti, Professioni intellettuali e contratto d'opera, in Tratt. Rescigno, XVI, Torino, 1986, 1473 ss.; Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1948; Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, artt. 1218-1229, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979; Betti, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1953; Breccia, Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968; De Angelis, Il contratto d'opera intellettuale, in Le professioni intellettuali, in Giust. sist. Bigiavi, Torino, 1987, 137 ss.; De Lorenzi, Classificazioni dogmatiche e regole operazionali in tema di responsabilità contrattuale, Milano, 1981; D'Orsi, La responsabilità civile del professionista, Milano, 1981; Di Cerbo, Le professioni intellettuali nella giurisprudenza, Milano, 1988; Giacobbe, «Professioni intellettuali», in Enc. Dir., XXXVI, Milano, 1987, 1065; Lega, Le libere professioninella legge e nella giurisprudenza, Milano, 1974; Santoro Passarelli, «Professioni intellettuali», in Noviss. Dig. It., XIV, Torino, 1967, 23 ss.).
La differenza tra le due tipologie di obbligazioni risiede soprattutto nel diverso oggetto dell'obbligazione: nell'obbligazione di mezzi l'oggetto dell'obbligazione stessa si identifica con il comportamento diligente del professionista; nell'obbligazione di risultato, invece, l'oggetto dell'obbligazione è costituito dal perseguimento del risultato cui l'adempimento della prestazione del professionista è finalizzato.
Nelle due tipologie di obbligazioni oltre all'oggetto dell'obbligazione stessa cambia anche il parametro per valutare la sussistenza stessa dell'inadempimento dell'obbligazione, la sua imputabilità al debitore, nonché il regime probatorio per far valere la responsabilità da inadempimento.
Con particolare riguardo alla responsabilità dell'ingegnere, in passato l'impostazione ermeneutica prevalente in dottrina e in giurisprudenza fino all'intervento delle Sezioni Unite qualificava in modo diverso le obbligazioni a seconda della diversa attività professionale - tra quelle elencate nell'art. 46, d.P.R. 328/2001 - che veniva in rilievo nel caso concreto. Il problema della qualificazione delle obbligazioni poste in capo all'ingegnere, in particolare, si è posto soprattutto per le attività di progettazione e di direzione dei lavori.
A tal riguardo, un primo indirizzo, prevalente, distingueva l'obbligazione posta in capo all'ingegnere progettista da quella dell'ingegnere che assumeva la veste di direttore dei lavori, ritenendo che la prima integrasse un'obbligazione di risultato, la seconda un'obbligazione soltanto di mezzi (in tal senso: Cass. civ., 27 febbraio 1996, n. 1530; Cass. civ., 28 gennaio 1995, n. 1040; Cass. civ., 1 dicembre 1992, n. 12820; Cass. civ., 28 gennaio 1985, n. 488, in Riv. giur. edilizia, 1985, I, 458 ss.).
La giurisprudenza riteneva cioè che l'oggetto dell'obbligazione posta in capo all'ingegnere, il comportamento doveroso ai fini dell'adempimento dell'obbligazione e il parametro di valutazione del suo comportamento ai fini della sussistenza della responsabilità da inadempimento variassero a seconda del tipo di prestazione oggetto dell'obbligazione professionale nel caso concreto.
Nel caso in cui l'oggetto del contratto d'opera professionale si identificava con la direzione dei lavori l'obbligazione posta in capo all'ingegnere costituiva un'obbligazione soltanto di mezzi; sicché ai fini dell'adempimento dell'obbligazione era necessario e sufficiente il comportamento diligente dell'ingegnere (cosiddetta obbligazione di diligenza o di comportamento), valutato in base allo standard di diligenza qualificata propria del professionista. La diligenza in tali casi oltre a rappresentare il parametro di valutazione del comportamento del debitore costituiva al tempo stesso anche l'oggetto dell'obbligazione dell'ingegnere.
Da ciò conseguiva che l'ingegnere andava esente dalla responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione di dirigere i lavori e non era pertanto tenuto a risarcire i danni cagionati se dimostrava di aver adottato un comportamento diligente, secondo lo standard medio di diligenza richiesta al professionista (si vedano in tal senso: Cass. civ., 28 gennaio 2001, n. 15124; Cass. civ., 29 marzo 1979, n. 1818; Cass. civ., 29 gennaio 2003, n. 1294, in Danno e resp., 2003, 1101 ss.; Cass. civ., 22 marzo 1995, n. 3264; Cass. civ., 1 dicembre 1992, n. 12820; Cass. civ., 21 ottobre 1991, n. 11116).
Ulteriore corollario applicativo di tale ricostruzione ermeneutica era rappresentato dalla ripartizione dell'onere probatorio in caso di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.; nelle ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di dirigere i lavori ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ingegnere e del conseguente obbligo di risarcire i danni cagionati il creditore doveva dimostrare la riconducibilità dell'inadempimento dell'obbligazione al comportamento non diligente dell'ingegnere e la sussistenza del rapporto causale tra i danni cagionati e l'inadempimento del professionista.
Secondo una tesi minoritaria, per vero, anche l'obbligazione del progettista integrava un'obbligazione di mezzi (si vedano: Cass. civ., 27 maggio 1997, n. 4704; Cass. civ., 9 marzo 1985, n. 1917).
Nelle ipotesi, invece, in cui l'oggetto del contratto d'opera professionale era costituito dalla realizzazione del progetto di ingegneria si riteneva che tale obbligazione integrasse un'obbligazione di risultato, in quanto il suo oggetto era costituito da un risultato autonomo, ben definito e dotato di una sua autonoma utilità, di talché l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'ingegnere era valutato sulla base del dato oggettivo del raggiungimento del risultato e cioè della realizzazione del progetto, a prescindere dal comportamento tenuto dal professionista. La mancata realizzazione dell'opera, dunque, stando all'orientamento giurisprudenziale riferito, legittima il ricorso all'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. da parte del creditore della prestazione, quale forma di autotutela privatistica (in giurisprudenza si vedano in tal senso, tra le altre: Cass. civ., 29 novembre 2004, n. 22487; Cass. civ., 5 agosto 2002, n. 11728; Cass. civ., 21 marzo 1997, n. 2540; Cass. civ., 27 febbraio 1996, n. 1530; Cass. civ., 28 gennaio 1995, n. 1040; Cass. civ., 22 dicembre 1994, n. 11067; Cass. civ., 19 luglio 1993, n. 8033; Cass. civ., 21 luglio 1989, n. 3476; Cass. civ., 7 maggio 1988, n. 3389; Cass. civ., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass. civ., 28 gennaio 1975, n. 475; Cass. civ., 10 dicembre 1974, n. 4159; Cass. civ., 13 novembre 1973, n. 2998; Cass. civ., 29 ottobre 1965, n. 2292; Cass. civ., 16 ottobre 1961, n. 2169).
In tali ipotesi, dunque, la diligenza, lungi dal costituire l'oggetto stesso dell'obbligazione, identificava esclusivamente il parametro di valutazione del comportamento del debitore-professionista ed un mezzo per conseguire il raggiungimento del risultato.
Ne conseguiva che in caso di mancato raggiungimento del risultato e cioè, in caso di mancata realizzazione del progetto l'ingegnere per andare esente dalla responsabilità per l'inadempimento e per liberarsi dall'obbligo risarcitorio doveva dimostrare che l'impossibilità della prestazione derivasse da causa non imputabile; per il creditore al fine di ottenere il risarcimento del danno era invece sufficiente dimostrare il dato oggettivo della mancata realizzazione del progetto che integrava il danno risarcibile.
A tale interpretazione la giurisprudenza perveniva valorizzando il dato normativo di cui all'art. 2230, comma 1, c.c., il quale nella seconda parte sancisce che al contratto d'opera professionale si applicano oltre alle norme di cui agli artt. 2229 - 2238 c.c. espressamente dettate per le professioni intellettuali, anche le norme previste per il contratto d'opera «in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto»; sulla scorta di tale richiamo normativo la giurisprudenza riteneva che l'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di ingegneria in base al combinato disposto degli artt. 2230 e 2222 c.c. fosse del tutto assimilabile all'obbligazione di compiere un'opera manuale o un servizio ed era pertanto soggetta alla disciplina del contratto d'opera in quanto compatibile. Il progetto di ingegneria oggetto dell'obbligazione posta in capo al debitore-professionista, cioè, identificava un “opus” assimilabile alla nozione di opera manuale di cui all'art. 2222 c.c.
Ulteriore corollario applicativo era costituito dall'applicazione della disciplina prevista dall'art. 2226 c.c. sulla denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera (entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta degli stessi) al caso in cui l'ingegnere era chiamato a realizzare un progetto di ingegneria. Sul punto, come si osserverà nel prosieguo della trattazione, sono intervenuti successivamente i giudici delle Sezioni Unite, escludendo l'applicazione della disciplina relativa alla denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera al contratto d'opera professionale avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di ingegneria.
Nell'ulteriore e diverso caso, invece, in cui in capo all'ingegnere si cumulavano le funzioni di progettista e di direttore dei lavori, l'indirizzo ermeneutico prevalente riteneva che si vertesse nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, con la conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 2226 c.c. (Cass. civ., 29 gennaio 2003, n. 1294; Cass. civ., 1 dicembre 1992, n. 12820; Cass. civ., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass. civ., 29 ottobre 1965, n. 2292).
Un indirizzo minoritario (Cass. civ., 27 ottobre 1984, n. 5509, in Giust. civ., 1985, I, 347 ss.; Cass. civ., 22 aprile 1974, n. 1156) invece, riteneva che nel caso del cumulo in capo all'ingegnere delle funzioni di direttore dei lavori e di progettista le relative obbligazioni configuravano obbligazioni di risultato.
Orientamenti a confronto
OBBLIGAZIONI INGEGNERE: ORIENTAMENTI A CONFRONTO
Applicabilità della disciplina sulla denuncia dei vizi e delle difformità ex art. 2226 c.c. alla redazione del progetto di ingegneria in quanto obbligazione di risultato
L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto rientra nell'ambito delle obbligazioni (non di mezzi ma) di risultato e l'esistenza di difformità o vizi nell'opera eseguita dà luogo alla relativa garanzia da farsi valere, da parte del committente, nei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dall'art. 2226 c.c.; inoltre, il committente convenuto per il pagamento può contrastare la pretesa del professionista adducendo l'esistenza dei vizi o delle difformità; ma tale contestazione concreta un'eccezione (in senso sostanziale) di inadempimento rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità dell'interessato, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1530).
Distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato a seconda che la prestazione dell'ingegnere abbia ad oggetto rispettivamente la direzione dei lavori o la progettazione
Mentre nella obbligazione consistente nella progettazione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l'attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità, nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata, invece, un'obbligazione di mezzi, concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte e in conformità del progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui alla norma dell'art. 2226 c.c. sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non anche a quello con cui viene conferito l'incarico della direzione dei lavori, neppure quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell'opus dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini (Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1985, n. 488; Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 1992, n. 12820; Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1294; Cass. civ., 29 ottobre 1965, n. 2292).
Controllo del direttore dei lavori su realizzazione lavori ai fini del conseguimento del risultato
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, sebbene presti un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Conseguentemente non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2001, n. 15124).
Mancata realizzazione dell'opera da parte dell'ingegnere ed eccezione di inadempimento del creditore
L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2004, n. 22487; Cass. civ., 5 agosto 2002, n. 11728).
Inapplicabilità art. 2226 c.c. al contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di ingegneria
Nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo la disciplina prevista dalla norma dell'art. 2226 c.c. per la difformità e i vizi dell'opera, si applica soltanto alla prestazione che abbia per oggetto la realizzazione di un opus in senso materiale, con la conseguenza che essa non è, invece, applicabile alla prestazione d'opera intellettuale, neppure se questa si estrinsechi in una cosa, come un progetto di architettura o d'ingegneria, perché, anche in tal caso, il risultato del lavoro intellettuale resta un bene immateriale rispetto al quale detta cosa costituisce un mero strumento di espressione (Cass. civ., sez. II, 9 marzo 1985, n. 1917).
Il cumulo delle attività di direzione lavori e di progettazione identifica obbligazione di risultato
L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, pur avendo ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, costituisce obbligazione di risultato quando la direzione dei lavori per la realizzazione dell'opera progettata venga affidata allo stesso progettista nel precipuo intento di assicurare una più efficiente attuazione dell'opera e, pertanto, i vizi e difetti di costruzione dell'opera sono imputabili al progettista-direttore dei lavori (Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 1984, n. 5509).
Abolita la distinzione tra obbligazioni di mezzi e risultato: Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781
Sulle questioni della qualificazione delle obbligazioni poste in capo all'ingegnere a seconda della specifica attività svolta e del relativo regime giuridico applicabile sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenzaCass. civ., Sez. Un. 28 luglio 2005, n. 15781 (si leggano i commenti di: Viglione, Prestazione d'opera intellettuale e disciplina applicabile, tra obbligazioni di mezzi e di risultato, in Nuova giur. civ. comm., 2006, 7-8, 828 ss.; Nicolussi, Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in Eur. dir. priv., 2006, 781 ss.; Toschi Vespasiani- Taddei, Il contratto d'appalto e la responsabilità del progettista-direttore dei lavori per i vizi e le difformità dell'opera, in Contratti, 2006, 4, 349 ss.; Facci, L'obbligazione di risultato del progettista al vaglio delle Sezioni Unite, in La resp. civ., 2006, 229 ss.; Follieri, Obbligazioni di mezzi e di risultato nella prestazione del progettista-direttore dei lavori, in Obbl. e contr., 2006, 712 ss.).
I giudici della Suprema Corte hanno risolto il contrasto giurisprudenziale ritenendo superata la distinzione tra le obbligazioni di mezzi e di risultato, la quale non trova alcun fondamento nel diritto positivo e ritenendo applicabile ad ogni tipo di obbligazione concernente la prestazione dell'ingegnere il medesimo regime giuridico applicabile in generale ad ogni fattispecie di inadempimento delle obbligazioni in ambito professionale, anche nelle ipotesi in cui l'oggetto del rapporto obbligatorio si identifichi con la realizzazione di un progetto. A prescindere dalla specifica attività professionale dedotta in concreto in obbligazione sulla base del contratto d'opera professionale che viene in rilievo - sia che concerna la redazione di un progetto di ingegneria, sia la direzione dei lavori - la disciplina applicabile nelle ipotesi di inadempimento della prestazione professionale da parte dell'ingegnere è costituita da quella dettata dal combinato disposto di cui agli artt. 1218,1176, comma 2, e 2236 c.c.
In altri termini, quale che sia la specifica attività professionale richiesta per l'espletamento del proprio incarico, l'ingegnere è tenuto ad adempiere la propria obbligazione adottando un comportamento conforme a buona fede e ad un grado di diligenza qualificato ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., parametrato alla natura dell'attività svolta e finalizzato alla realizzazione dell'interesse del creditore ex art. 1174 c.c. dedotto in obbligazione.
I giudici del Supremo Consesso nella massima composizione ritengono, in particolare, che anche l'attività professionale della redazione di un progetto di ingegneria costituisca un'obbligazione di risultato e non soltanto di mezzi, in quanto il debitore-professionista è sempre tenuto ad un comportamento diligente finalizzato a soddisfare l'interesse del creditore e, quindi, teleologicamente orientato a realizzare il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo.
In ogni tipo di obbligazione, infatti, il debitore – tanto più se si tratta di un professionista, destinatario di un obbligo di diligenza più gravoso – è tenuto ad un facere cum effecto e cioè, è tenuto ad osservare un comportamento causalmente efficiente ai fini della realizzazione del risultato.
Tale conclusione è stata ribadita successivamente da alcune pronunce rese a Sezioni Unite dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, nn. 577 -585, in Giur. it., 2008, 7, 1653 ss.; in Giur. it., 2008, 10, 2197 ss.; in Resp. civ. e prev., 2009, 3, 221 ss.; in Resp. civ. e prev., 2008, 5, 397; in Nuova giur. civ. comm., 2008, 5, 1, 612; in Danno e Resp., 2008, 7, 788 ss.; in Foro it., 2008, 2, 1, 455 ss.; in Obbl. e contr., 2008, 3, 195 ss.).
Allo scopo di adempiere esattamente la propria prestazione, quindi, l'ingegnere deve tenere un comportamento adeguato ad uno standard professionale medio, secondo il parametro dell'homo eiusdem condicionis et professionis e cioè, secondo lo standard medio richiesto al professionista nella stessa condizione e con la medesima competenza professionale, finalizzato al perseguimento del risultato e quindi al soddisfacimento dell'interesse del creditore della prestazione professionale.
Ne consegue che l'inadempimento che non sia dipeso da causa non imputabile, da una parte fa sorgere l'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, dall'altra, legittima il creditore a sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Profili processuali
In disparte la specifica tipologia dell'attività professionale richiesta all'ingegnere – sia che abbia ad oggetto la realizzazione del progetto, sia la direzione dei lavori - il regime probatorio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento è il medesimo, posto che in entrambi i casi l'ingegnere è tenuto a conseguire il risultato e qualora non lo ottenga risulta inadempiente e, di conseguenza, è obbligato a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento stesso.
Ne deriva che l'azione per ottenere il risarcimento dei danni cagionati al creditore della prestazione dal comportamento inadempiente dell'ingegnere soggiace al regime probatorio disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c.
La prima disposizione richiamata sancisce una presunzione di colpa dell'inadempimento che il debitore-professionista può superare dimostrando di essersi comportato secondo il parametro di diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'incarico avente ad oggetto la realizzazione del progetto o la direzione dei lavori o dimostrando di non aver potuto adempiere per impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Quanto all'art. 2697 c.c., la norma pone in capo al creditore-danneggiato l'onere di dimostrare i fatti §costitutivi del credito risarcitorio, dovendo al contrario il debitore dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
Anche all'ipotesi di responsabilità dell'ingegnere si applica il regime probatorio sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Corr. Giur., 2001, 1565 ss.; in Studium iuris, 2002, 389 ss.; in Danno e resp., 2002, 389 ss.; in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, 349 ss.) per le fattispecie di responsabilità da inadempimento, in funzione del quale, in omaggio ai principi di vicinanza o riferibilità della prova e di presunzione di persistenza del credito, il creditore è tenuto a dimostrare la fonte del credito e il danno subito, dovendo soltanto allegare l'inadempimento del debitore che, ai sensi dell' art. 1218 c.c., si presume colposo; per andare esente da responsabilità, invece, il debitore (in questo caso l'ingegnere) è tenuto invece a dimostrare di aver adempiuto esattamente la prestazione o che l'inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Esclusa la responsabilità dell'ingegnere solo in caso di colpa grave
L'ingegnere, tuttavia, va esente da responsabilità nelle ipotesi in cui l'adempimento della prestazione nel caso di specie abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità, anche in ragione della loro novità, in virtù della previsione di cui all'art. 2236 c.c., il quale limita la responsabilità del professionista ai soli casi in cui sussista dolo o colpa grave (si veda Cass. civ., 31 luglio 2015, n. 16275).
L'ingegnere, dunque, va esente dalla responsabilità per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nel caso in cui l'espletamento della prestazione dedotta in obbligazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà se versi in una ipotesi di colpa lieve.
Responsabilità dell'ingegnere per la scelta dei collaboratori: culpa in eligendo (o in vigilando)
L'ultimo profilo che occorre segnalare è rappresentato dalla responsabilità dell'ingegnere, in virtù del disposto di cui all'art. 2232 c.c., per i danni cagionati dal collaboratore o ausiliario in occasione dell'adempimento dell'obbligazione per culpa in eligendo o in vigilando, e cioè per l'errata scelta dei collaboratori o per la mancanza del controllo da parte dell'ingegnere nell'esecuzione della prestazione professionale. In specie, l'ingegnere risponde dei danni arrecati dai collaboratori o dagli ausiliari agli edifici da lui progettati.
Casistica
CASISTICA
Classificazione obbligazioni ingegnere
Mentre nella obbligazione consistente nella progettazione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l'attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità, nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata, invece, un'obbligazione di mezzi, concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte e in conformità del progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui alla norma dell'art. 2226 c.c. sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non anche a quello con cui viene conferito l'incarico della direzione dei lavori, neppure quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell'opus dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini (Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1985, n. 488; Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 1992, n. 12820; Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1294; Cass. civ., 29 ottobre 1965, n. 2292).
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, sebbene presti un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Conseguentemente non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2001, n. 15124).
Tutte le obbligazioni dell'ingegnere sono “di risultato”
Pur trattandosi di prestazione intellettuale, l'obbligazione del progettista è stata ritenuta dalla giurisprudenza un'obbligazione di risultato, ai fini della responsabilità del professionista, in quanto è stato affermato che tra i suoi doveri rientra anche quello di accertare con precisione i confini, le dimensioni e le altre caratteristiche dell'area sulla quale la costruzione dovrà essere realizzata (Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781).
Si perviene al superamento della dicotomia in esame: l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, pur avendo per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, costituisce un'obbligazione di risultato (Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n 15781).
Abolita distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato
Dalla casistica giurisprudenziale emergono spunti interessanti in ordine alla dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, spesso utilizzata al fine di risolvere problemi di ordine pratico, quali la distribuzione dell'onere della prova e l'individuazione del contenuto dell'obbligo, ai fini del giudizio di responsabilità, operandosi non di rado, per ampliare la responsabilità contrattuale del professionista, una sorta di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in quella di risultato, attraverso l'individuazione di doveri di informazione e di avviso (cfr., per quanto riguarda in particolare la responsabilità professionale del medico: Cass. civ., 8 aprile 1997, n. 3046), definiti accessori ma integrativi rispetto all'obbligo primario della prestazione, ed ancorati a principi di buona fede, quali obblighi di protezione, indispensabili per il corretto adempimento della prestazione professionale in senso proprio (Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781).
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Una diversa regola probatoria non potrebbe essere introdotta in base alla superata distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. Tale distinzione, infatti, non è immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577).
La colpa dell'ingegnere è esclusa solo quando è grave
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha però alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto lo standard di diligenza del professionista è cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c. (Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781).
La responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un ingegnere, che aveva redatto un progetto di sopraelevazione di un fabbricato, di cui aveva garantito la fattibilità, senza avere acquisito una completa conoscenza delle strutture di fondazione, né dell'originario progetto dell'edificio, ravvisando in tale contegno gli estremi della colpa grave). (Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2015, n. 16275).
Quando il contratto d'opera concerne la redazione di un progetto esecutivo, fra gli obblighi del professionista vi è quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all'esecuzione dell'opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto di opera professionale: per l'effetto, il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo volto a garantire l'idoneità sotto il profilo sismico dell'edificio progettato, compromettendo il positivo esito della procedura amministrativa volta ad assicurare la realizzazione dell'opera, non può che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista nei confronti del committente per il danno da questi subito in conseguenza della mancata o comunque ritardata realizzazione dell'opera (Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2013, n. 23342).
Inapplicabilità alla prestazione dell'ingegnere dell'art. 2226 c.c.
Non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale le disposizioni normative relative alla prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia in materia di difformità e vizi dell'opera manuale. (Nella fattispecie il Supremo Collegio ha escluso l'applicabilità di dette disposizioni anche nel caso in cui il professionista abbia cumulato nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori). (Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2015, n. 15781).
L'obbligazione del professionista non è soggetta alla disciplina della decadenza e della prescrizione previste a riguardo della garanzia nel contratto d'opera, e ciò a prescindere dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e c.d. obbligazioni di mezzi, distinzione che va respinta in quanto tutte le obbligazioni implicano un risultato e unica è la responsabilità del debitore, professionista o non professionista. Le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno infatti stabilito che le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno o dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori (Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781).
Onere della prova in materia di responsabilità contrattuale
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Culpa in eligendo dell'ingegnere per danni di collaboratori
In tema di responsabilità del professionista, l'ingegnere, progettista e direttore dei lavori, risponde per culpa in eligendo per i danni arrecati da altri professionisti, suoi collaboratori, agli edifici da lui progettati. (Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2014, n. 19485).
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Sommario
La responsabilità civile del professionista
La prestazione dell'ingegnere tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”
Abolita la distinzione tra obbligazioni di mezzi e risultato: Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781
Esclusa la responsabilità dell'ingegnere solo in caso di colpa grave
Responsabilità dell'ingegnere per la scelta dei collaboratori: culpa in eligendo (o in vigilando)