Danni bagatellari

Debora Ravenna
29 Aprile 2013

La nozione di liti bagatellari si ricava dalle note sentenze della Corte di Cassazione a sezione unite (Cass., sez. S.U., n. 26972-3-4-5, tutte depositate l'11 novembre 2008): “Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c. Nel primo caso al danno conseguenza è allegato un pregiudizio esistenziale futile (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima (graffio superficiale dell'epidermide, mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali).
Nozione

La nozione di liti bagatellari si ricava dalle note sentenze della Corte di Cassazione a sezione unite (Cass., sez. S.U., n.

26972

,

Cass., sez. S.U., n.

26973

,

Cass., sez. S.U., n.

26974, Cass. sez. S.U., n. 26975, tutte depositate l'11 novembre 2008): “Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.

Nel primo caso al danno conseguenza è allegato un pregiudizio esistenziale futile (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima (graffio superficiale dell'epidermide, mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali).

Le sentenze Cass. civ. n. 8827/2003 e Cass. civ. n. 8828/2003 avevano già ridefinito i presupposti del danno non patrimoniale. Hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 2, l. n. 117/1988: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, comma 9, l. n. 675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2, l. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo), anche al di fuori dell'ipotesi di reato, secondo la lettura dell' art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica.

Le sezioni unite (Cass. S.U., n. 26972/2008) hanno condiviso e fatto propria questa lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ed hanno precisato che “Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione... va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, ..diritti inviolabili della famiglia...il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza... a non subire discriminazioni... ”.

Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

L'interprete, per stabilire quale sia la soglia della normale tollerabilità, valicata la quale l'offesa diventa risarcibile, secondo M. Rossetti (“Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/2008 delle S.U. in tema di danno non patrimoniale”) deve effettuare una valutazione in fatto e non in diritto, avendo riguardo alle circostanze del caso concreto e facendo riferimento al grado di sensibilità di una persona media e non a quello soggettivo della vittima (né a quello personale del giudice n.d.r.).

I danni bagatellari trovano il loro humus nel “danno esistenziale”, figura di danno nata per ampliare la tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale incidenti sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059 c.c., e operando nell'ambito dell'art. 2043 c.c.

Il pregiudizio era individuato nell'alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona. Pregiudizi diversi dal danno morale soggettivo, perché non consistenti in una sofferenza, e dal danno biologico, in assenza di lesione all'integrità psicofisica.

La giurisprudenza di merito ha accolto (troppo) favorevolmente questa piu' ampia tutela risarcitoria, anche in relazione a prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone definite dalla suprema corte (n. 26972/2008 pag. 26): “..le piu' fantasiose, ed a volte risibili, ..: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia… sono “palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.
In tal senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, è stato correttamente negato il risarcimento ad una persona che si affermava "stressata" per effetto dell'istallazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza, sul rilievo che i menzionati interessi non sono presidiati da diritti di rango costituzionale (Cass. civ., sent. n. 3284/2008). E per eguale ragione non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l' uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale (sent. n. 14846/2007)”.

Se il pregiudizio aredittuale conseguente a inadempimento contrattuale è futile o, in base alla coscienza sociale, immeritevole di tutela risarcitoria per l'inconsistenza della offesa, potrà essere negata la tutela risarcitoria, come nei casi limite, individuati dalla giurisprudenza e ripresi dalla dottrina, della collaboratrice domestica che distrugga la ciocca di capelli della prima fidanzata, del fotografo che incida male la cassetta per la videoripresa della cerimonia nuziale, del vettore aereo che non informi correttamente il trasportato sull'evolversi dei contrattempi e sulle prevedibili contromisure, della compagnia telefonica che ritardi nell'attivazione del servizio, del parrucchiere il quale, anziché limitarsi, come stabilito, ad un semplice ritocco delle punte dei capelli della sposa, li accorci di dieci centimetri, del datore di lavoro che abbia permesso al lavoratore consenziente di lavorare una domenica, senza riposo compensativo, del proprietario della tintoria che rovini o non consegni tempestivamente l'abito del proprietario del ristorante il cui dipendente versi vino sul vestito della cliente, attentando alla qualità della vita di costei (fattispecie tutte elencate da GAZZONI, L'art. 2059 c.c. e la Corte Costituzionale, la maledizione colpisce ancora, in Resp. civ. Prev. 2004, 1300).

Responsabilità contrattuale

Per il danno non patrimoniale contrattuale la principale norma di riferimento è l'art. 1174 c.c.: “la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”. Il riferimento all'interesse non patrimoniale consente di ritenere suscettibile di risarcimento anche tale danno, conseguente all'inadempimento dell'obbligazione. Non vi è alcuna limitazione risarcitoria in relazione alle lesioni bagatellari in caso di inadempimento contrattuale

Le SS.UU. ammettono la risarcibilità del danno non patrimoniale nella materia della responsabilità contrattuale, superando le incertezze derivanti dalla mancanza di una norma analoga all'art. 2059 c.c. e dalla complessità del cumulo delle azioni, contrattuale ed extracontrattuale, ritenendo che la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale possa essere azionata con l'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere al cumulo di azioni. I principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali prevedono il risarcimento integrale del danno contrattuale, esteso anche al danno non patrimoniale senza alcuna limitazione relativa ai diritti inviolabili prevedendo che “Il danno puo' essere di natura non pecuniaria e comprende, per esempio, la sofferenza fisica e morale”.

Elemento oggettivo

Il danno non patrimoniale ha struttura identica a quella del danno patrimoniale: entrambi sono risarcibili solo ove sussista una condotta, un nesso causale tra questa e la lesione di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento, un danno conseguente a tale lesione.

Occorre, comunque, la sussistenza di un fatto illecito in rapporto causale col disagio.

Tuttavia mentre il danno patrimoniale è atipico, perché risarcibile quale che sia la condotta illecita che l'abbia provocato, il danno non patrimoniale è tipico, perché risarcibile solo nei casi previsti dalla legge.

I danni di carattere patrimoniale sono tali da incidere sul patrimonio qualunque sia l'entità degli stessi; qualsiasi perdita o mancato guadagno, anche se di minima entità, si presta a colpire negativamente tale valore.

I danni non patrimoniali, secondo le sentenze di San Martino, sono assoggettati ad una griglia selettiva e i danni bagatellari non sono risarcibili.

I danni bagatellari patrimoniali trovano quindi accoglimento, mentre quelli non patrimoniali non sono riconosciuti.

Quanto alla presunta irrilevanza dei danni bagatellari, è bene però tenere presente la giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo, presso la quale sono considerati risarcibili pregiudizi descritti esattamente con gli stessi termini usati dalle Sezioni Unite.

Vi sono anche recenti orientamenti dei giudici di legittimità secondo cui sarebbe rilevante sul piano risarcitorio lo stress (Cass. civ., n. 7875/2009: risarcibile lo stress emotivo causato dalla necessità di tener chiuse le finestre per evitare l'immissione molesta del fumo di sigaretta proveniente dal sottostante locale pubblico).

Elemento soggettivo

I danni bagatellari possono discendere da responsabilità di natura contrattuale o extracontrattuale o da responsabilità penale o amministrativa; possono essere conseguenza di qualunque tipo di illecito e - con i limiti indicati dalle S.U. (sent n. 26972/2008) - possono essere risarciti nelle ipotesi di reato doloso, colposo, di illecito civile doloso, colposo o rientrante nelle ipotesi di responsabilita' presunta o oggettiva ex artt. 2048 e ss c.c.

Nesso di causalità

La condotta illecita deve ledere, al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, un diritto inviolabile della persona concretamente individuato, per essere fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Il danno deve essere causalmente riconducibile al comportamento del soggetto che ha posto in essere la condotta illecita.

La risarcibilità dev'essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale.

Il nesso di causalità è escluso dal caso fortuito, ossia dall'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9037).

Onere della prova

Secondo lo schema generale della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., l'attore deve provare la condotta, il danno non patrimoniale subito ed il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.

Il danno deve essere allegato e provato, in tutti i suoi elementi, fermo restando che tra le prove utilizzabili rientra il ricorso alle presunzioni semplici (ex art. 2727 c.c.) ed alle nozioni di comune esperienza (ex art. 115 c.p.c.) (Cass. civ., S.U., n. 6572/2006).

La prova di un pregiudizio risarcibile di minore entità (quindi "non bagatellare") può essere fornita con i consueti mezzi istruttori, anche se più difficoltoso sarà il ricorso alla prova presuntiva. Nel caso di disagi nell'utilizzo di un mezzo di trasporto, sarà opportuno provare la durata dell'attesa, le condizioni del passeggero, le informazioni fornite, la frequenza del disservizio, le attività temporaneamente compromesse ed ogni altra circostanza concreta idonea a dimostrare il patimento di un reale pregiudizio; nel caso di interruzione della linea telefonica, andrà provata la tipologia di utilizzo del mezzo (solo linea telefonica o anche internet, mezzo di pagamento per bancomat e carte di credito), frequenza del traffico in entrata ed in uscita, la durata del disservizio, il comportamento del gestore della rete.

Criteri di liquidazione

Il soggetto leso ha diritto all'integrale risarcimento del danno patrimoniale subito, secondo i normali criteri evidenziati dalla dottrina e giurisprudenza. Per quanto attiene al danno non patrimoniale, il giudice- una volta individuato il diritto fondamentale leso – verifica il grado dell'offesa al bene giuridico protetto, in modo da escludere dal panorama risarcitorio quelle lesioni che siano talmente lievi da integrare meri disagi o fastidi.

Superato il vaglio di rilevanza, si apre lo scenario della quantificazione del pregiudizio subito.

Non vi sono parametri certi, il giudice adotterà una valutazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.). Potrà utilizzare i criteri liquidatori utilizzati dalla CEDU, tener conto della serietà della lesione, della durata della condotta lesiva, della gravità della condotta del danneggiante.

Aspetti processuali

Le liti bagatellari sono attribuite alla competenza dei giudici di pace, giudici di prossimità distribuiti sul tutto il territorio nazionale (art. 7 c.p.c. “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”).

Il giudizio deve essere instaurato in base ai normali criteri di competenza per valore e territorio, ai sensi degli artt. 7-40 c.p.c.

L'attore dovrà enucleare la causa petendi ed il petitum, dovrà evidenziare la “gravità dell'offesa del diritto costituzionalmente protetto”, nel senso che il pregiudizio, al fine di assumere rilevanza quale posta risarcibile, deve ledere interessi costituzionalmente garantiti, ove il fatto illecito non integri estremi di reato o trattisi di una fattispecie prevista dalla legge.

Va allegato e provato che il danno non patrimoniale e' conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona e che si e' in presenza di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento dannoso.

Decisioni secondo equità

I limiti fissati dall'art. 2059 c.c., non possono essere ignorati dal giudice di pace neppure nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità.

In particolare Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2009, n. 8703 ha stabilito che: “In tema di responsabilita' per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto a uniformarsi il giudice di pace nel giudizio di equità, quello di cui al disposto dell'art. 2059 c.c. il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell' esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l' interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile”.

Profili penalistici

I danni bagatellari possono essere correlati ad alcune fattispecie di reato, ad esempio le lesioni lievissime. Se è intervenuta sentenza penale passata in giudicato, la vittima, ai fini del risarcimento in sede civile, potrà avvalersi della disciplina di cui all'art. 651 c.p.p.; altrimenti spetterà al giudice civile accertare incidenter tantum l'ipotesi criminosa, ai soli fini del risarcimento del danno civile (Cass., S.U., sent. 18 novembre 2008, n. 27337).

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Il Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 11 luglio 2007 istitutisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (G.U. 31 luglio 2007 L 199/1; sito della Commissione europea con moduli compilabili online). Dall'1/1/2009 in ambito europeo sono applicabili regole comuni per gestire in modo semplificato e veloce le controversie transfrontaliere di modesta entità (fino a 2.000 euro) tra consumatori e imprese in ambito commerciale e tra cittadini in ambito civile.

Il sistema è alternativo a quelli esistenti negli ordinamenti di ciascun stato membro, che continuano ad esistere e ad essere accessibili. L'obiettivo è quello di agevolare l'accesso alla giustizia, ridurre le spese a carico del consumatore, semplificare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze (senza la necessità di una procedura di exequatur) e garantire parità di condizioni per i creditori e i debitori di tutta l'Unione europea.

Corte europea di Strasburgo

La Corte di Strasburgo riconosce il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale in ordine a “distress, frustration, inconvenience, humiliation and anxiety”, ossia a tutti quei pregiudizi (disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione) che le sentenze delle sezioni unite e Cass. Civ., sez. III, 9 aprile 2009 n. 8703), ritengono non meritevole di tutela risarcitoria.

“As to non-pecuniary damage, the Court considers that the applicant must have suffered distressant frustration risulting the quashing of the final and binding appeal judgement in her favour...”

Case of Zalevskaya v. Russia, n. 23333/05/10 , 11 febbraio 2010.

Va ricordato che Cass. civ., S.U., n. 26792/2008 (pag. 19) afferma esplicitamente che in relazione ai diritti predicati dalla CEDU non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, ne' può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte cost. n. 348/2007).

Casistica
  • L'attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale includendo il danno esistenziale legato alla perdita dell'autovettura ed alla necessità di comprarne una nuova e quindi di reperire i relativi fondi economici e sostenere le incombenze burocratiche. Riteneva tali fattori di enorme stress, incidendo sulla sua esistenza, ancorché a livello temporaneo. Il G.d.P. ha rigettato la domanda “...in quanto le sofferenze psicologiche prospettate dalla difesa attorea appaiono sfumate e non verificabili, non essendo stata fornita la prova della concreta sussistenza di un pregiudizio esistenziale, causalmente ricollegabile al danno materiale subito, che abbia compromesso l'esplicazione della personalità del soggetto danneggiato, in relazione all'ambiente in cui egli viveva e operava, con ripercussioni sulle sue normali attività”. Giudice di Pace Torino, 21 marzo 2001 (Danno e Resp., n. 7/2002, 779 ss).
  • L'attore chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti in relazione al ritardo del volo delle ore 19:40 del 24 dicembre per Catania (imbarco effettuato alle 3:35 del 26 dicembre). Il giudice ha riconosciuto che “nella vanificazione della legittima aspettativa di riunirsi alla propria famiglia nel giorno di Natale, debba essere riconosciuta una sofferenza morale costituente un danno ingiusto, quasi violazione dello status familiare, come tale suscettibile di risarcimento ai sensi del disposto dell'art. 2043, da quantificare con equo apprezzamento nella somma.....”. Giudice di pace Milano, sez. IV, 23 luglio 2002 (in Danno e Resp., n. 3/2003, 301 ss).
  • I giudici di pace riconoscono il danno da stress causato, rispettivamente, dal fermo amministrativo del veicolo e dall'attraversamento pedonale di un tratto stradale pericoloso. Giudice di pace Bari, 18 marzo 2003, in Giur. merito, 2003, 2773 e Giudice di pace Roma, 15 novembre 2003, in Danno e Resp., 2004, 1087.
  • L'attore chiedeva il risarcimento dei danni alla compagnia telefonica per essere rimasto senza collegamento telefonico per 44 giorni, il G.d.P. di pace ha accolto la domanda sostenendo che “la ritardata attivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva un danno esistenziale e consistente, non solo nell'impossibilita' di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che l'utente deve affrontare sia per provvedere diversamente, sia per sollecitare la società ad adempiere”. Giudice di Pace Roma, sez. IV, 11 luglio 2003 (in Danno e Resp., n. 1/2004, 85 ss.).
  • L'attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incontro di calcio televisivo Milan-Inter del 13 maggio 2003, in quanto sin dall'inizio della partita era stato infastidito dalle modalità della telecronaca perché il commentatore, oltre a riportare le azioni di gioco, informava in continuazione i telespettatori della possibilità di acquistare in tutte le edicole il settimanale sportivo “Controcampo”. Gli “spot” non recavano sullo schermo televisivo la scritta “messaggio promozionale”, come previsto dalle normative a tutela dei consumatori, al fine di non ledere la loro libertà negoziale (art. 41 Cost.). Il G.d.P. ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento danni per pubblicità occulta, in quanto gli spot integravano un'iniziativa pubblicitaria finalizzata a sollecitare l'acquisto di una rivista ed avevano determinato un danno “esistenziale” da stress. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di prime cure e rilevando che la regola equitativa posta a fondamento della decisione impugnata è quella secondo cui non può ritenersi immeritevole di tutela la posizione di un telespettatore nei cui confronti sia stato ripetutamente inviato, in occasione di una trasmissione televisiva, un messaggio pubblicitario in contrasto con la normativa vigente in materia. Giudice di Pace Napoli, 31 marzo 2005, confermata da Cass. civ., S.U., sent. 29 agosto 2008, n. 21934.
  • Un contribuente citava in giudizio l' Agenzia delle Entrate di Catania chiedendo che venisse condannata al risarcimento dei danni morali e da stress subiti nei sei mesi occorsi per l'annullamento di una cartella esattoriale. Il G.d.P. dichiarava l' Agenzia delle Entrate responsabile del danno non patrimoniale provocato all'attore e, per l' effetto, la condannava al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa nella somma di euro 300,00. La Suprema Corte ha cassato la sentenza di prime cure, negando la risarcibilità del danno, richiamando l'orientamento delle sentenze di San Martino e ribadendo che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato soltanto quando la lesione riguardi un diritto inviolabile della persona, di rango costituzionale, e sia tale da superare una soglia di certa serietà e gravità. Giudice di pace di Catania, sent. 7 aprile 2005, Cass. civ., III sez, sent. n. 9 aprile 2009, 8703 (in NGCC 2009, parte prima, 1007 ss).
  • L'attore citava in giudizio Enel S.p.A. chiedendo che venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti il 28 settembre 2003 dalle ore 3:25 alle ore 20:24 per la sospensione della somministrazione di energia elettrica. Il G.d.P. di Casoria riconosceva Enel contrattualmente responsabile, ex art. 1218 c.c., e la condannava al risarcimento sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale subito dall'attore, in quanto il black-out elettrico per tutta una domenica aveva determinato la rinuncia a tutte o a molte di quelle attività di riposo, ricreazione e svago che costituiscono la normale aspettativa di ogni essere umano, ed ha necessariamente determinato una modifica negativa della vita dell'istante, consistente nell'alterazione delle normali attività dell'individuo (pranzo domenicale con amici e familiari, televisione, cinema, etc..) e che, pertanto, tale modifica non deve essere oggetto di una specifica prova. Tali alterazioni ledono diritti degli individui di rango costituzionale (art. 2 Cost.). Giudice di pace di Casoria, sent. 13 luglio 2005 n. 2781. (in Danno e Resp., n. 1/2006, 54 ss).
  • La Cass. ha stigmatizzato la visione del danno esistenziale come danno in re ipsa imponendo all'attore l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del suo diritto. Il danno in re ipsa talvolta riemerge, sovente sulla scorta di considerazioni «metagiuridiche» legate alla particolare delicatezza del caso, come ad esempio in Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2311, ivi, 2007, I, 747, in tema di danni derivanti da violenza sessuale. Cass. civ., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, (in Foro it., 2006, I, 1344 e 2334).
  • Non può essere risarcito il «danno c.d. esistenziale che si affermi essere derivato da “stress psicologico da timore”, per la compromissione della serenità e sicurezza del soggetto interessato». Il risarcimento presuppone la previa individuazione di un interesse leso e, successivamente, del pregiudizio che ne è derivato, precisando che «la serenità e la sicurezza, di per sè considerate, non costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona». Cass. civ., sent. 4 luglio 2007, n. 15131, (in Rep. Foro it., 2007, voce «Danni civili», n. 218) e Cass. civ., sent. 12 febbraio 2008, n. 3284, (in Danno e Resp., 2008, 445, con nota di Ponzanelli).
  • In caso di black out elettrico tale da costringere l'utente ad annullare un appuntamento mondano, “il disagio o il dispiacere per la mancata serata in compagnia non costituisce danno non patrimoniale o esistenziale giuridicamente rilevante, ma attiene alla sfera pregiuridica dei rapporti di rilievo meramente sociale”. Cass. civ., sent. 12 dicembre 2008, n. 29211.
  • Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in forza della Dir. 90/314/CE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge nei quali ex il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento , ma solo quelli che, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede, superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice del merito. Cass. civ., n. 11 maggio 2012, 7256 (Corriere del merito, n. 5/2013, 493 ss .).
  • Il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo (violazione del diritto alla ragionevole durata del processo) può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto”. Cass. civ., sent. n. 12937/2012.
  • L'attore, per il suo viaggio di nozze, ha acquistato un pacchetto turistico con destinazione Caio Largo. Nel viaggio di andata è andato smarrito il bagaglio e non è mai stato rinvenuto. Il turista è stato costretto ad acquistare beni di prima necessità e medicinali. Il giudice ha ritenuto risarcibile, in virtu' del combinato disposto degli artt. 2059 e 32 cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, integrato dal pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto piu' grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile. Trib. Reggio Emilia, 13 febbraio 2013, n. 279 (Il corriere del merito, n. 5/2013 487 ss).
  • In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l'esistenza del danno non patrimoniale può presumersi solo quando il processo superi in modo significativo la sua durata ragionevole, non anche quando esso trovi definizione a ridosso di tale termine, superandolo di pochi mesi . .. un lasso di tempo così breve di eccedenza non possa provocare a carico della parte sofferenze e patemi d'animo apprezzabili e, quindi, autonomamente enucleabili come danno evento (Conf.Cass. civ., n. 21857/2013). Cass. civ., sent. n. 5317/2013.

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