Animali (danno cagionato da)

Damiano Spera
Lorenzo Martini
01 Agosto 2014

La fattispecie di responsabilità del danno cagionato da animali è prevista dall'art. 2052 c.c., secondo cui il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile del danno cagionato a terzi dall'animale. La fattispecie rientra nel genus delle ipotesi specifiche di responsabilità extracontrattuale disciplinate nel titolo IX “Dei fatti illeciti” (artt. 2043 c.c. e ss.). Costituisce un indirizzo consolidato della Cassazione che il danno cagionato dalla fauna selvatica ..

Inquadramento

La fattispecie di responsabilità del danno cagionato da animali è prevista dall'art. 2052 c.c., a mente del quale il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile del danno cagionato a terzi dall'animale.

La fattispecie rientra nel genus delle ipotesi specifiche di responsabilità extracontrattuale disciplinate nel titolo IX “Dei fatti illeciti” (artt. 2043 e ss. c.c.).

È orientamento consolidato della giurisprudenza qualificare la fattispecie dettata dall'art. 2052 c.c. alla stregua di un'ipotesi di responsabilità oggettiva ascritta al proprietario o a colui che si serve dell'animale per il tempo in cui lo ha in uso (tanto che sia sotto la loro custodia ovvero sia smarrito o fuggito), salvo che questi non raggiungano la prova del caso fortuito.

Di contro, il danno cagionato dalla fauna selvatica è escluso dalla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., in quanto lo stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A. Tali fattispecie, quindi, devono essere fatte rientrare sotto l'operatività dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze in tema di onere della prova.

IN EVIDENZA

«In base all' art. 2052 c.c. la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero» (Cass. civ., 30 novembre 2017, n. 28652).

Natura giuridica

Una parte della dottrina è solita ravvisare nella fattispecie in commento un'ipotesi di responsabilità aggravata per colpa presunta a carico del custode per violazione del dovere di diligente custodia dell'animale. Secondo questa tesi, il custode, pertanto, non risponderebbe dei danni provocati dall'animale qualora provasse di aver adottato le opportune precauzioni per impedire ai terzi di subire danni (v. CASSANO G., La responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2012, 185 e ss.).

Secondo un'altra ricostruzione, invece, l'art. 2052 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sul mero rapporto di fatto con l'animale; pertanto il custode risponderebbe in ogni caso a meno che non riesca a fornire la prova del caso fortuito (FRANZONI M., L'illecito, cit., 521 e ss).

La giurisprudenza dal canto suo sembra non avere dubbi nel ritenere che quella in esame integri un'ipotesi di responsabilità oggettiva (v. Cass. civ., sent, n. 16023/2010).

La responsabilità del proprietario ovvero dell'utilizzatore dell'animale è ravvisabile, pertanto, sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente con l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra la condotta di quest'ultimo e l'evento dannoso. La responsabilità non si istaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario o l'utilizzatore indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia di questi soggetti (Cass. 23 gennaio 2006, n. 1210).

Il proprietario e l'utilizzatore, quindi, per potere andare esenti da responsabilità dovranno provare unicamente il caso fortuito, mentre nessun rilievo è concesso alla diligenza dagli stessi profusa nel custodire o governare l'animale onde evitare danni a terzi.

Il nesso di causalità è escluso unicamente dal caso fortuito, ossia dall'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (Cass. civ., sez. III, sent., 15 aprile 2010, n. 9037).

La rilevanza del fortuito è quindi apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

La Cassazione ha efficacemente scolpito la natura oggettiva della responsabilità con la seguente motivazione: «non si tratta, quindi, di un caso di presunzione di colpa, ma di responsabilità e, quindi, di responsabilità oggettiva. La responsabilità si fonda sul mero rapporto di uso dell'animale; e solo lo stato di fatto, e non l'obbligo di vigilanza, può assumere rilievo nella fattispecie. Infatti il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto (proprietà o uso) tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo. Sempre dalla lettera dell' art. 2052 c.c. , emerge che il danno è cagionato non da un comportamento (per quanto omissivo) del responsabile, ma dall'animale, per cui detto comportamento è irrilevante. Responsabile del danno cagionato dall'animale è colui che essenzialmente ha la proprietà o l'uso dell'animale, ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo. Ciò è tanto più rilevante se si osserva che il contesto, nel quale trovasi la norma in questione, è relativo ad altre ipotesi (artt. 2047, 2048, 2050, 2054 c.c. ) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa. Il limite della responsabilità del proprietario (o utente), costituito dal fortuito, integra il punto nodale del dibattuto tema concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilità, ex art. 2052 c.c. Se si dovesse sostenere la natura soggettiva della responsabilità in questione (presunzione di colpa), il fortuito dovrebbe consistere solo nella situazione in cui il proprietario è esente da colpa, essendo invece irrilevante l'efficacia causale del fattore esterno sul nesso causale. Sennonché tale assunto contrasta con il principio che la prova del fortuito non si identifica con l'assenza di colpa e può apparire artificioso, come rilevato dalla dottrina, in quanto la presunzione è logicamente costruibile solo sull'oggetto della prova contraria. Se così è, il fatto che il proprietario sia stato diligente non esclude la sua responsabilità, per danno cagionato dall'animale, se non è provato il fortuito» (Cass. civ., sez. III, sent., 22 marzo 2013, n. 7260).

Il proprietario e colui che ha in uso l'animale

La norma prevede la responsabilità di chi sia proprietario dell'animale, o se ne serva per il tempo in cui l'ha in uso, per il danno che sia stato cagionato dallo stesso animale. L'agente, quindi, deve rientrare in una di queste due vesti giuridiche, quale presupposto indefettibile per l'applicazione della norma.

Più in particolare il rapporto tra questi due soggetti è alternativo (come si ricava dall'uso della congiunzione disgiuntiva "o") sia nel senso che i due soggetti possono avvicendarsi tra di loro (e quindi la presenza di uno dei soggetti non esclude quella dell'altro), sia nel senso che la concreta responsabilità dell'uno si contrappone a quella dell'altro; la configurazione della responsabilità di uno dei due soggetti esclude, cioè, quella dell'altro.

Utilizzatore non è necessariamente colui che, soggetto diverso dal proprietario vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma anche colui che, col consenso del proprietario, e pure in virtù di un rapporto di mero fatto, usi l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (Cass. civ., sez. III, sent., 7 luglio 2010, n. 16023; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2018, n.2674).

La responsabilità di chi si serve dell'animale per il tempo in cui lo ha in uso, ai sensi dell'art. 2052 c.c., prescinde sia dalla continuità dell'uso, sia dalla presenza dell'utilizzatore al momento in cui l'animale arreca il danno. (Cass. civ., sez. III, sent., 4 febbraio 2014, n. 2414; Cass.civ., sez. III, 16 aprile 2015, n.7703)

La norma trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto a risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso.

Non risponde dei danni provocati colui che utilizzi l'animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze egli presti tale attività (M. FRANZONI, L'illecito, Milano, Giuffrè, 2010, 521 e ss). In tale ipotesi, infatti, il prestatore d'opera si trova ad essere investito della custodia in senso meramente tecnico (proprio del linguaggio comune), mentre custode dell'animale, rilevante ai sensi dell'art. 2052 c.c., rimane il proprietario che abbia conferito l'incarico e nel cui interesse le suddette attività siano state svolte. (Cass. civ., sez. III, sent., 28 aprile 2010, n. 10189).

Il solo affidamento dell'animale per ragioni di custodia, di cura, di governo o di mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di usare dell'animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la responsabilità per danni cagionati dall'animale stesso (Cass. civ., sez. III, sent., 30 novembre 1977, n. 5226).

Di contro, risponderà dei danni causati dall'animale colui che, diverso dal proprietario, lo detiene temporaneamente per il perseguimento di un interesse proprio. La Cassazione ha escluso la responsabilità del proprietario del danno cagionato al terzo detentore dell'animale che subisce il danno dalla bestia durante le operazioni di carico o scarico di merci, espletate in piena autonomia (Cass. civ., 13 dicembre 2010 n. 25117; Cass. civ., sez. III, sent., 11 dicembre 2012, n. 22632).

Onere della prova

Trattando dell'onere della prova gravante sulle parti processuali, è da evidenziare che l'attore, ovvero il terzo danneggiato, è chiamato a dare prova (i) della qualità del convenuto (che deve necessariamente essere proprietario ovvero utilizzatore dell'animale) e (ii) del nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno.

Secondo lo schema generale della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., il terzo - cioè il soggetto che non ha alcun rapporto con il proprietario o l'utilizzatore dell'animale - ha dunque l'onere di provare il nesso di causalità limitatamente tra la condotta dell'animale e i danni arrecati dallo stesso, senza che rilevi l'attività profusa dal proprietario ovvero dall'utilizzatore nel senso di impedire che l'animale potesse provocare il danno (Cass. civ., 9 gennaio 2002, n. 200).

Circa la prova del nesso di causalità si deve evidenziare che, come si è detto, la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, ed il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

E, dunque, in questa premessa risiede la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2052 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.

Dal canto suo, il convenuto, proprietario dell'animale, per andare esente da responsabilità dovrà fornire prova (i) o di essersi spogliato dell'utilizzo dell'animale – in tal caso infatti ne risponderà l'utilizzatore; (ii) ovvero l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass. civ., sez. III, sent., cit., 22 marzo 2013, n. 7260; Cass. civ., sez. III, sent., cit., 15 aprile 2010, n. 9037).

Quanto al primo punto, la giurisprudenza non ritiene sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo. In applicazione di questo principio di diritto, la Cassazione ha, infatti, ritenuto che il titolare di un'associazione organizzatrice di una passeggiata a cavallo a beneficio dei privati fosse responsabile dei danni occorsi al fantino per effetto della caduta provocata dall'improvviso imbizzarrirsi dell'animale a causa dello spavento conseguente alla vista di un cane pastore (Cass. civ., sez. III, sent., 21 gennaio 2010, n. 979).

Quanto al caso fortuito, questo, si è detto, può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2009, n. 24419; Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943).

Non integra caso fortuito, invece, l'imprevedibilità del comportamento dell'animale, costituendo essa una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (Cass. civ. sez. III, 9 aprile 2015, n. 7093).

(Segue) Ipotesi particolari

Particolarmente interessante si atteggia l'onere della prova nell'ipotesi di urto tra un autoveicolo ed un animale, nell'ipotesi in cui danneggiato è il conducente di un veicolo e non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, sì che nessuno superi la presunzione legale a suo carico - che per il conducente del veicolo consiste nel dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e per il proprietario di animale l'interruzione del nesso causale e cioè il caso fortuito.

In una tale evenienza, infatti, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1 c.c., e ciò anche nel caso in cui il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente (esprimendo l'art. 2054 c.c. un principio di carattere generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione). Pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - non sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento - il risarcimento a questo spettante dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del primo comma dell'art. 1227, c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. (Cass. civ., sez. III, sent., 9 gennaio 2002, n. 200). Principio anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza che però, pur concordando sulla necessità di bilanciamento tra le responsabilità dei soggetti coinvolti (il conducente dell'autoveicolo, da una parte, e il proprietario o l'utilizzatore dell'animale, dall'altra), si discosta nel senso di ricondurre la riduzione del risarcimento spettante al conducente in applicazione non dell'art. 1227, comma 1, c.c., posto che non è necessario accertare in concreto il concorso causale del danneggiato nella determinazione dell'evento, bensì per effetto della presunzione di pari responsabilità stabilita dagli artt. 2052 e 2054 c.c. (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2016, n.4373).

Se, invece, l'incidente si verifica tra un veicolo a trazione meccanica ed un veicolo a trazione animale, non si ritiene applicabile l'art. 2052 c.c., ma esclusivamente l'art. 2054 c.c. Tuttavia è stato precisato che, se il danno è stato prodotto dall'animale secundum naturam (come nel caso di morsi e calci), allora si applica di nuovo esclusivamente l'art. 2052 c.c., anche se l'animale stava trainando un veicolo, in quanto non può più ravvisarsi un danno da circolazione.

Qualora però l'animale costituisca un mezzo per adempiere a una obbligazione, come nella fattispecie, in cui l'allievo tiene lezioni di equitazione, in caso di lesioni a questi la responsabilità è contrattuale, come succede nel caso in cui l'allievo di una scuola guida si procura lesioni mentre si trova sulla vettura con l'istruttore della scuola. Come è stato ritenuto, «nel caso di danno subito dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e - pertanto - grava sulla scuola, ai sensi dell' art. 1218 c.c. , l'onere di dimostrare che le lesioni sono dipese da circostanze ad essa non imputabili» (App. Roma, sez. III, 29 maggio 2018, n. 3617).

Sempre in tema di caduta da cavallo all'interno di un maneggio si evidenzia come la giurisprudenza della suprema Corte sia ormai consolidata nell'affermare la responsabilità ex art. 2050 c.c. del gestore del maneggio nel caso in cui le lezioni siano impartite ad allievi principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero ad allievi giovanissimi (Cass. civ., n. 12307/1998; Cass. civ., n. 11861/1998; Cass. civ., n. 1380/1994). Negli altri casi (di allievi quindi più esperti) la Suprema Corte è solita ritenere che lo svolgimento dell'attività equestre sia soggetto alla presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario o all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito (che deve essere comunque diverso da un impulso inusuale dell'animale: Cass. civ., n. 75/1983) (Trib. Reggio Emilia sez. II, 29 ottobre 2014 n.1442).

(Segue) Orientamenti a confronto

ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Accertamento del concorso nella responsabilità e conseguente riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2002, n.200

«se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del comma 1 dell' art. 1227, c.c. , richiamato dall' art. 2056 c.c. ».

Presunzione del concorso nella responsabilità e conseguente riduzione del risarcimento ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c..

Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2016, n.4373

«se danneggiato è il conducente di un veicolo il risarcimento spettante dovrà essere corrispondentemente diminuito, in applicazione non del primo comma dell' articolo 1227 c.c. , in quanto non è necessario accertare in concreto il concorso causale del danneggiato nella determinazione dell'evento, bensì per effetto della presunzione di pari responsabilità stabilita dagli artt. 2052 e 2054 c.c.».

Il maneggio risponde dei danni causati ai sensi dell'art. 2050 c.c. quando l'allievo è inesperto.

Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n.12307

«in caso di danni alla persona causati da una caduta da cavallo occorsa durante una lezione di equitazione, al fine di individuare il criterio di imputazione della responsabilità del gestore del maneggio, occorre operare un distinguo: se la caduta è avvenuta nel corso di una lezione per principianti, in cui i cavalli seguivano un percorso prestabilito e sotto la guida di un istruttore, deve escludersi che tale attività possa essere considerata pericolosa, con la conseguenza che il gestore del maneggio può essere chiamato a rispondere del danno solo ai sensi dell' art. 2052 c.c. , ove ne ricorrano i presupposti; se, invece, la caduta da cavallo è avvenuta nel corso di una cavalcata, effettuata da un cavaliere inesperto con cavallo concessogli in uso dal maneggio, il gestore di quest'ultimo può essere chiamato a rispondere dei danni ai sensi dell' art. 2050 c.c. ».

Il maneggio risponde dei danni causati solitamente ai sensi dell'art. 2052 c.c. anche quando l'allievo è inesperto salvo casi particolari.

Cass. civ., sez. III, 23 novembre 1998, n. 11861

«l'attività di equitazione svolta all'interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore, con cavalli collaudati ed addestrati ad essere montati da persone non esperte, le quali, peraltro, in quanto allievi, vengono portate a conoscenza delle regole fondamentali della equitazione, non può, in linea di principio, proprio per tali caratteristiche, essere annoverata tra le attività pericolose di cui all' art. 2050 c.c. salvo l'accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto, idonee a rendere obiettivamente pericoloso lo svolgimento dell'attività equestre ed è, pertanto, soggetta, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni, alla presunzione di responsabilità di cui all' art. 2052 c.c. , prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso».

Il maneggio risponde dei danni causati anche a titolo di responsabilità contrattuale.

App. Roma, sez. III, 29 maggio 2018, n.3617

«non è discusso che l'appellata stesse partecipando a una lezione di equitazione tenuta da una istruttrice del Circolo. Al caso de quo il Tribunale ha applicato l' art. 2052 c.c. , la cui natura della responsabilità è di tipo extracontrattuale. Qualora però l'animale costituisca un mezzo per adempiere a una obbligazione, come nella fattispecie, in cui il Circolo teneva lezioni di equitazione, in caso di lesioni all'allievo la responsabilità è contrattuale. Nel caso di specie, quindi, sarebbe stato onere del Circolo provare che le lesioni occorse all'allieva non dipendevano da cause ad esso imputabili. Invece, applicare alla fattispecie de qua l' art. 2052 c.c. significa comprimere la tutela dei creditori di obbligazioni contrattuali che invece si ritrovano a dover dimostrare, exart. 2052 , il nesso di causalità tra la condotta attiva dell'animale e le lesioni».

Danno cagionato da fauna selvatica

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (Cass. civ., sez. VI, 29 maggio 2018, n. 13488; Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2017, n. 18954).

L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso. Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo. Non basta, infatti, che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto (o meglio: uno dei soggetti) avente il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (tra le più recenti cfr. Cass. civ., 28 giugno 2018, n. 17060; Cass. civ., 14 maggio 2018, n. 11591; Cass. civ., 31 luglio 2017, n. 18954), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva (Cass. civ., sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11591; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2018n.31957).

Aspetti medico legali e criteri di liquidazione

Se l'animale ha cagionato un danno alla persona, è necessaria una consulenza tecnica d'ufficio che accerti la durata e l'entità del danno biologico temporaneo e permanente. (link Scheda d'autore “La consulenza tecnica d'ufficio”) (link Scheda d'autore “Il danno biologico temporaneo”).

Particolare attenzione merita il quesito da sottoporre al medico legale, alla luce delle recenti novità normative relative all'art. 139 cod. ass. (per un maggior approfondimento, vedi anche D. SPERA, Il nuovo quesito medico legale approvato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano il 10 aprile 2013, in Ridare.it).

Il medico legale dovrà accertare gli effetti della menomazione temporanea e permanente su tutti gli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza psico-fisica, tenendo conto delle normali abitudini di vita di un soggetto di quell'età e sesso nonché delle specifiche condizioni personali soggettive della vittima. (v. D. SPERA, La prova del danno - L'opinione del giurista, in Tabelle milanesi 2013 e danno non patrimoniale (a cura di) D. Spera, Giuffré 2013, 44).

La vittima, ai sensi dell'art. 2052 c.c., ha diritto all'integrale risarcimento del danno subito, sia patrimoniale che non patrimoniale, secondo i normali criteri evidenziati dalla dottrina e giurisprudenza.

Per quanto attiene, in particolare, ai criteri di liquidazione del danno non vi sono tabelle specifiche normative, quindi deve essere applicata la Tabella milanese di liquidazione non patrimoniale.

Va evidenziato che quanto esposto è conforme al dettato della Cassazione, secondo cui il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, in applicazione dell'art. 3 Cost., ha valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. civ., sez. III, sent., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ., sez. III, sent., 22 dicembre 2011, n. 28290). Recentemente la Cassazione ha affermato che le "tabelle" del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. Ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c. (Cass. civ., sez. III, sent., 25 febbraio 2014, n. 4447). Tuttavia, se trattasi di micropermanente alcuni uffici giudiziari continuano a liquidare (anche) il danno non patrimoniale in esame con i criteri di liquidazione richiamati dall'art. 139 cod. ass. Questa giurisprudenza è in palese contrasto con il seguente principio di diritto della Cassazione: i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass. civ., sez. III, sent., 7 giugno 2011, n. 12408).

Profili penalistici

Il titolo IX bis codice penale (artt. 544-bis–544-sexies) disciplina i “delitti contro il sentimento per gli animali”. È evidente che se l'evento dannoso civile si verifica allorché l'illecito integri anche gli estremi soggettivi ed oggettivi di taluno dei predetti reati, il responsabile è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ex art. 185 c.p., anche se non vi sia stato danno alla persona (per un maggior approfondimento, vedi anche MESSINA G., Risarcimento del danno da reato, in Ridare.it).

Se già è intervenuta sentenza penale passata in giudicato, la vittima, ai fini del risarcimento in sede civile, potrà avvalersi della disciplina di cui all'art. 651 c.p.p.; altrimenti spetterà al giudice civile accertare incidenter tantum l'ipotesi criminosa, ai soli fini del risarcimento del danno civile (Cass. civ., Sez. Un., sent., 18 novembre2008, n. 27337).

Ciò detto, è da evidenziare come la giurisprudenza abbia correttamente escluso la rilevanza della sentenza di assoluzione eccepita dalla convenuta chiamata in sede civile a rispondere dei danni causati a terzi dall'animale, considerato che la diversità tra l'oggetto del processo penale e quello del processo civile e la non coincidenza tra il diritto di proprietà sui cani aggressori e la sfera di responsabilità civile delineata dall'art. 2052 c.c., rende non ipotizzabile l'idea di un'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione (Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2015, n. 7703). Del resto non è certamente ipotizzabile una completa sovrapponibilità tra responsabilità civile e penale in un caso come quello in commento, posto che la previsione di cui all'art. 2052 c.c., che ravvisa una responsabilità oggettiva in capo al proprietario o all'utilizzatore dell'animale, non potrebbe mai trovare luogo in sede penale, stante il noto divieto dell'art. 27, comma 1, Cost.

Casistica

Danni provocati da animale randagio e responsabilità degli Enti

In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente — per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio — individuare semplicemente l'Ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi e occorre dunque che sia specificamente allegato e provato che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nel caso di specie possibile ed esigibile (Cass. civ., sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11591).

Caduta da cavallo della proprietaria dell'animale: il centro ippico non risponde dei danni

La responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (In applicazione di tale principio la Cassazione ha confermato la sentenza di rigetto del giudice di merito, perché non vi era alcuna prova che l'animale fosse in uso a terzi al momento della caduta della proprietaria, utilizzandolo ella stessa mentre praticava il salto ippico ad ostacoli) (Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 2674).

Danno cagionato da animali: è responsabile chi ha il “pieno governo”, pur se temporaneo, del cane

La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, ha natura oggettiva, si fonda non già su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso, che può anche essere temporaneo) intercorrente tra questi e l'animale e trova limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella determinazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità.

Nell'ipotesi di responsabilità per danno cagionato da animali, all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2052 c.c., per utilizzatore dell'animale deve intendersi colui il quale, avendone la disponibilità, può esercitare su esso un pieno governo (Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2015, n. 7703).

Caso fortuito e comportamento del danneggiato

Deve essere riconosciuto un risarcimento per l'infortunio subito da una donna di età avanzata caduta a terra dopo essere stata attaccata da un cane mentre stava scendendo gli scalini per accedere alla metropolitana appoggiandosi al corrimano, anche se l'animale era legato alla barriera di ingresso della metropolitana stessa mediante guinzaglio e il proprietario si era allontanato (nella specie, la Corte ha cassato la decisione di appello, che aveva negato ogni sorta di risarcimento in favore della donna, ritenuta unica responsabile dell'accaduto; a detta della Corte, infatti, nella specie non era configurabile il caso fortuito, cioè il caso imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario (o dell'utilizzatore) dell'animale, atteso che non era individuabile alcun atto di imprudenza da parte dell'anziana signora perché il passaggio vicino al cane legato era necessitato dall'uso del corrimano indispensabile per una persona anziana per scendere le scale in sicurezza) (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2009, n.11570).

L' art. 2054 c.c. si applica anche allo scontro tra auto ed animali, con presunzione di pari colpa.

In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la responsabilità oggettiva riscontrata a carico del convenuto concorre necessariamente con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in quanto tale norma esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente di un veicolo e non sia possibile accertare la misura del rispettivo concorso in modo che nessuno superi la presunzione legale a suo carico - che per il conducente del veicolo consiste nel dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e per il proprietario di animale l'interruzione del nesso causale - il risarcimento spettante dovrà esser corrispondentemente diminuito per effetto della presunzione di pari responsabilità stabilita da combinato disposto degli artt. 2052 e 2054 c.c. (Trib. Teramo, 14 gennaio 2019, n. 17, conf. Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2016, n. 4373).

Per la caduta da cavallo nel corso della lezione non può applicarsi la disciplina del danno cagionato da animali, in quanto il cavallo è il mezzo per l'adempimento e la responsabilità è contrattuale.

Non è discusso che l'appellata stesse partecipando a una lezione di equitazione tenuta da una istruttrice del Circolo. Al caso de quo il Tribunale ha applicato l'art. 2052 c.c., la cui natura della responsabilità è di tipo extracontrattuale. Qualora però l'animale costituisca un mezzo per adempiere a una obbligazione, come nella fattispecie, in cui il Circolo teneva lezioni di equitazione, in caso di lesioni all'allievo la responsabilità è contrattuale. Nel caso di specie, quindi, sarebbe stato onere del Circolo provare che le lesioni occorse all'allieva non dipendevano da cause ad esso imputabili. Invece, applicare alla fattispecie de qua l'art. 2052 c.c. significa comprimere la tutela dei creditori di obbligazioni contrattuali che invece si ritrovano a dover dimostrare, ex art. 2052, il nesso di causalità tra la condotta attiva dell'animale e le lesioni. In questo quadro, l'appello deve essere rigettato perché l'appellante non ha fornito alcuna prova che la caduta non fosse dipesa da causa ad esso non imputabile limitandosi a sostenere che la condotta del cavallo era estranea alle lesioni (App. Roma, sez. III, 29 maggio 2018, n.3617).

Responsabilità per danni cagionati da animali: fondamento e riparto dell'onere probatorio

In tema di risarcimento del danno, la responsabilità per danni cagionati da animali ex art. 2052 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto intercorrente con l'animale, nonché sul nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, nesso che può essere interrotto dal caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi. Di conseguenza, spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale. Nel caso di specie, in assenza di tale prova liberatoria, il Tribunale ha condannato un uomo a risarcire i danni subiti da una signora, la quale era inciampata sul guinzaglio del cane del convenuto, lasciato incustodito e libero di muoversi all'esterno di un ambulatorio medico (Trib. Pordenone, 16 aprile 2018, n. 304, conf. Trib. Grosseto, 13 giugno 2018, n. 590; Trib. Savona, 22 giugno 2016).

Gestione di un maneggio e la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

L'attività di equitazione può essere considerata attività pericolosa ex art. 2050 c.c.: tale possibilità non sussiste, tuttavia, in astratto ma va accertata in concreto in base alle modalità̀ con cui viene impartito l'insegnamento, alle caratteristiche degli animali impiegati ed alla qualità degli allievi. Ove, all'esito di tale accertamento, non emergesse un giudizio di pericolosità, la responsabilità del gestore del maneggio andrà invece valutata alla stregua del diverso criterio di cui all'art. 2052 c.c. (Trib. Reggio Emilia, sez. II, 29 ottobre 2014, n.1442).

Sommario