Danno da ritardo della P.A.

30 Giugno 2014

La l. n. 69/2009 ha introdotto l'art. 2 bis della l. n. 241/1990, che sancisce, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto causato dalla violazione dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Il d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in l. n. 98/2013, ha disposto l'introduzione del comma 1 bis, che disciplina la fattispecie dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, affermando che l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ex art. 17, comma 2, l. n. 400/1988, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici. Le somme corrisposte e o da corrispondere a tale titolo sono detratte dal risarcimento. La novella legislativa dispone l'applicazione della fattispecie di cui al comma 1 bis, in via sperimentale, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data in vigore della legge di conversione del predetto decreto.
Nozione

La l. n. 69/2009 ha introdotto l'art. 2 bis della l. n. 241/1990, che sancisce, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto causato dalla violazione dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Il d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in l. n. 98/2013, ha disposto l'introduzione del comma 1 bis, che disciplina la fattispecie dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, affermando che l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ex art. 17, comma 2, l. n. 400/1988, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici. Le somme corrisposte e o da corrispondere a tale titolo sono detratte dal risarcimento. La novella legislativa dispone l'applicazione della fattispecie di cui al comma 1 bis, in via sperimentale, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data in vigore della legge di conversione del predetto decreto.

La direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione del 9 gennaio 2014, pubblicata nella G.U. 12 marzo 2014, definisce le linee guida per l'applicazione della predetta disposizione in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte così come individuati in fase di prima attuazione, fatta salva la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o la Denunzia di Inizio Attività.

Il provvedimento chiarisce la distinzione tra i due istituti illustrati, affermando che l'indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno. La sua natura giuridica è ascrivibile a una forma di ristoro per il disagio sopportato dal soggetto a causa della violazione del termine, a seguito di una valutazione di equità, da cui deriva la sanzione dell'inerzia, che prescinde dalla scusabilità del comportamento dell'Amministrazione.

I due rimedi sono concorrenti e diversi nei presupposti: il risarcimento del danno rileva nelle sole ipotesi in cui sia possibile dimostrare l'ingiustizia del pregiudizio subito e il comportamento doloso o colposo della P.A.; l'indennizzo richiede la sola prova del ritardo.

Le questioni interpretative derivate dalla fattispecie in esame sono state analizzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tuttora è oggetto di dibattito il profilo risarcitorio di cui all'art. 2 bis, comma 1, l. n. 241/1990.

Sotto tale aspetto il danno da ritardo viene considerato in due accezioni.

La prima fa riferimento al mancato rispetto da parte della P.A. dei tempi procedimentali per l'adozione di un determinato provvedimento, indipendentemente dall'esito della procedimento. Nella specie, esso costituisce una situazione soggettiva autonoma di per sé rilevante (F. Caringella, Ancora una riforma del procedimento amministrativo, in F. Caringella, M. Protto, Il nuovo procedimento amministrativo: commento organico alla l. 18 giugno 2009 n. 69 di modifica della l. n. 241/1990, Roma 2009, 22). Il tempo rappresenta un bene della vita autonomo, suscettibile di ristoro patrimoniale, indipendentemente dal risultato della verifica della fondatezza della pretesa del privato che si era rivolto all'Amministrazione.

La seconda si basa su una concezione del danno inteso come negazione del beneficio dell'utilità connessa al bene della vita ambito nel periodo temporale che intercorre tra il momento in cui il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato e quello in cui ne è avvenuto il rilascio. Nel caso di specie occorre provare la spettanza del provvedimento (G. Falcon, Il giudice amministrativo tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di spettanza, in Dir. Proc. Amm., 2001, 287) e deve essere disposto un atto satisfattivo, sia pure tardivo, capace di provare che l'istante godeva di un'aspirazione meritevole di tutela.

L'ordinamento ha tipizzato alcune ipotesi di responsabilità dell'Amministrazione per danno da ritardo.

Il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” sancisce che la mancata o incompleta o ritardata pubblicazione della concessione di vantaggi economici di valore superiore a mille euro è rilevabile dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del Codice del processo amministrativo.

La l. n. 89/2001, modificata dal d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, disciplina il danno per irragionevole durata del processo, stabilendo le soglie minima e massima per la determinazione dell'indennizzo per l'equa riparazione del ritardo.

Il d.lgs. n. 231/2002, modificato dal d.lgs. n. 192/2012, disciplina il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali, stabilendo un regime differenziato per le transazioni tra P. A. e imprese e tra sole imprese.

Elemento oggettivo

La ratio sottesa all'espressa previsione legislativa della fattispecie disciplinata dall'art. 2 bis_l. n. 241/1990, si ravvisa nella risarcibilità del danno ancorata al ritardo o all'inerzia della P.A. ex art. 2043 c.c., indipendentemente dal contenuto del provvedimento finale.

Il fattore tempo rappresenta un bene della vita per il cittadino, che ha diritto di ottenere una risposta alla sua istanza in tempi certi e definiti. Il risarcimento riceve qualificazione, sul piano oggettivo, dall'inosservanza del termine ordinamentale per la conclusione del procedimento.

Essa rientra nell'ampio genus del danno da comportamento della P.A. ed è strettamente correlata al rapporto cittadino – amministrazione, in seno al quale la comunità viene intesa non come mero insieme di utenti, bensì quale attore – interlocutore dell'azione pubblica.

La mera inosservanza del termine costituirebbe la prova dell'an della responsabilità aquiliana, mentre l'effettiva meritevolezza dell'interesse finale avrebbe rilevanza ai fini della determinazione dell'entità del danno e della sua liquidazione.

Tuttavia «l'antigiuridicità deve essere valutata con riferimento all'assenza di ragioni che possano portare a escludere l'ingiustizia del comportamento procedimentale della P.A. (Tar Roma, sez. III quater, 31 marzo 2008, n. 2704)».

Un orientamento minoritario dottrinale e giurisprudenziale pretorio, ravvisava nella violazione dei doveri comportamentali dell'Amministrazione una responsabilità per inadempimento e, dunque, attribuiva alla stessa conseguente natura contrattuale, argomentata attraverso la tesi del contatto amministrativo qualificato. L'interpretazione si può considerare in atto superata dal dato normativo. La responsabilità della P.A. per danno da ritardo si configura qualora ricorra una lesione di una posizione giuridica soggettiva.

Elemento soggettivo

La responsabilità della P.A. per danno da ritardo è configurabile allorché ricorra «un comportamento gravemente negligente o un'intenzionale volontà di nuocere, ovvero sia in contrasto con le regole di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (Tar Roma, sez. III quater – sent. 31 marzo 2008, n. 2704)».

Il quid pluris necessario affinché si configuri un illecito è l'imputabilità soggettiva, a titolo di dolo o di colpa, dell'apparato amministrativo procedente.

Con riferimento alla colpa la condotta lesiva deve essere valutata con il parametro della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c.

Pertanto, criterio di imputazione della responsabilità civile può essere anche la colpa lieve. L'orientamento giurisprudenziale dominante ravvisa, nel caso di specie, la cosiddetta colpa d'apparato, poiché «ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo è necessario accedere ad una nozione oggettiva, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento e, in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall'Amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell'apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento (Cons. stato, sez. VI, 10 marzo 2010, n. 1443)».

Nesso di causalità

La responsabilità ex art. 2043 c.c. presuppone un collegamento diretto tra fatto antigiuridico ed evento dannoso. Si potrà configurare responsabilità in capo alla P.A. soltanto ove sia dimostrato il nesso di causalità tra azione o omissione e lesione.

La Cassazione ha affermato che «la responsabilità della P.A. non può derivare automaticamente dall'illegittimità dell'atto, dovendo invece essere accertata la colpa dell'Amministrazione come apparato, la quale sussiste quando l'atto assunto come lesivo viola le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che il g.o. valuta come limiti esterni alla discrezionalità (Cass. civ.sez. III, 23 febbraio 2010, n. 4326)».

L'interpretazione prevalente mutuata dal diritto penale ritiene esistente il nesso causale, qualora la condotta colposamente omessa della P.A. avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, ove fosse state regolarmente tenuta.

Tuttavia, la Cassazione ha affermato la differenza tra l'accertamento della causalità omissiva in sede civile da quello in sede penale, ritenendo sul piano probatorio che «nel processo civile la posizione paritaria delle parti consente di ritenere provato il nesso causale tra l'omissione e l'evento di danno in tutti i casi in cui la condotta omessa avrebbe impedito quest'ultimo con ragionevole probabilità, vale a dire con una probabilità superiore al 50%, che va desunta non solo dalle statistiche eventualmente esistenti, ma da tutte le circostanze del caso concreto (Cass. civ. S.U., 11 gennaio 2008, n. 576)».

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza amministrativa il danno da ritardo è risarcibile solo nell'ipotesi di provvedimento favorevole al privato, poiché «la soddisfazione di un interesse pretensivo leso in capo al soggetto privato dal ritardo nell'adozione da parte dell'Amministrazione di un richiesto provvedimento può consistere in una riparazione per equivalente solo allorché la mancata o ritardata adozione dell'atto richiesto abbia comportato un pregiudizio al bene della vita che sottende l'interesse pretensivo medesimo, in rapporto all'interesse pubblico al quale quest'ultimo di giustappone; ciò accade nel solo caso in cui il provvedimento richiesto e non adottato, ovvero adottato in ritardo, si configuri come favorevole per il privato istante, e non anche laddove esso compendi un rigetto dell'istanza presentata dal privato medesimo (Cons. stato, ad. plen., 15 settembre 2005, n. 7)».

Un secondo orientamento ritiene ammissibile la risarcibilità del solo fatto del ritardo, poiché «il ritardo rileva nella sua illegittimità di per sé, quale violazione di regole procedimentali e a prescindere dalla legittimità o meno dell'atto poi adottato (Cons. stato sez. VI, 12 gennaio 2009, n. 65».

Onere della prova

L'onere della prova incombe sul danneggiato, che deve provare in concreto i presupposti del danno da ritardo subito. Il ricorrente dovrà provare la sussistenza delle condizioni per l'emanazione dei provvedimenti omessi, dell'ammontare dei danni subiti e del nesso causale, basandosi su circostanze concrete e certe, che devono integrare un «quadro indiziario connotato da elementi plurimi, precisi e concordanti che consentano di risalire, in via inferenziale e secondo un criterio di ragionevolezza e di normalità, al fatto ignoto costituente l'oggetto principale di prova (Cons. stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 01672)».

La prova del danno subito si identifica sostanzialmente nella violazione dei termini procedimentali e nella violazione del canone di correttezza.

Con riferimento all'elemento soggettivo «l'inosservanza dei termini procedimentali deve essere imputabile a dolo o colpa dell'Amministrazione e il danno deve essere conseguenza diretta e immediata del ritardo della predetta (Tar Napoli, sez. VIII, 26 ottobre 2011, n. 4942)». L'Amministrazione per esonerarsi da responsabilità dovrà dimostrare la sussistenza di un errore scusabile. Prova concretamente difficile, fatti salvi casi eccezionali, visto che rientra tra i suoi compiti la predisposizione di misure organizzative idonee a consentire il rispetto dei termini normativamente previsti (R. Chieppa, Il danno da ritardo o da inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, in www.giustizia-amministrativa.it, 2011).

Tale diversa ripartizione dell'onere della prova tra danneggiato e danneggiante è il portato processuale dell'orientamento giurisprudenziale della natura contrattuale, ovvero da contatto sociale qualificato, della responsabilità della P.A., oltre che di parte della dottrina (P. Quinto), che ravvisa una presunzione di colpa da parte della P.A., superabile soltanto con la prova da parte della stessa di aver adottato modelli organizzativi e funzionali idonei ad assicurare efficienza e buon andamento. Il Codice del processo amministrativo ha mutuato dalla giurisprudenza civile il principio della vicinanza della prova, quale clausola generale dell'ordinamento (D. Zonno, I poteri del giudice amministrativo in tema di prove: intervento del giudice nella formazione della prova, in Giurisprudenza di merito, n. 2, 2009, 182), secondo il quale l'onus probandi ricorre in capo alla parte che ha il mezzo di prova nella sua disponibilità.

Ha mutuato, altresì, il principio del divieto dell'abuso del diritto, corollario dell'obbligo di buona fede, ovvero il divieto di valersi di un diritto, al fine di ricevere indebiti vantaggi.

Aspetti medico – legali

Il giudice amministrativo può vagliare la condivisibilità degli elementi probatori forniti attraverso una consulenza tecnica d'ufficio.

«È utile ricordare che il danno biologico costituisce quell'aspetto del danno non patrimoniale che attiene all'integrità fisica della persona, tenuto conto del fatto che i postumi d'invalidità personale assumono natura patrimoniale soltanto qualora si provi la relativa idoneità a incidere sulla capacità del danneggiato di produrre reddito (Cass. civ.sez. III civile, 1 giugno 2010, n. 13431)».

Criteri di liquidazione

Il danno ingiusto derivante dal ritardo procedimentale elevato a evento lesivo è quantificabile secondo la disciplina generale ex artt. 1223 e 1227 c.c.

Accanto ai danni patrimoniali risarcibili ex art. 2043c.c. (danno emergente e lucro cessante), il giudice amministrativo potrà risarcire anche i danni non patrimoniali, nei casi previsti dalla legge e con i correttivi previsti dalla Cassazione a sezioni Unite nelle sentenze del 2008, Cass. civ. S.U., n. 26972/2008, n. 26973/2008, n. 26974/2008, n. 26975/2008.

E' noto che il danno non patrimoniale è sempre un danno conseguenza, ovvero il risultato dell'illecito, poiché nell'ordinamento non è possibile identificarlo nel danno - evento.

La funzione del risarcimento è essenzialmente riparatoria, mai sanzionatoria, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (F. Benatti, La circolazione dei danni punitivi: due modelli a confronto, in Corriere giuridico, 2012, 263).

Pertanto, affinché sia risarcibile il danno non patrimoniale derivante da ritardo, l'onere probatorio deve essere adempiuto in modo puntuale, senza affermazioni generiche, quali la profonda frustrazione o la consequenziale alterazione significativa della qualità di vita.

Aspetti processuali

L'articolo 133 del Codice del processo amministrativo (art. 133 c.p.a.) devolve il risarcimento per danno da ritardo alla giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia amministrativa.

L'art. 30 c.p.a. disciplina l'azione di condanna al risarcimento dei danni per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, fissando un termine decadenziale di centoventi giorni per proporre ricorso. Esso non decorre sino a che perdura l'inadempimento dell'Amministrazione. In ogni caso comincia a decorrere entro un anno dalla scadenza del termine legale o regolamentare per provvedere.

La norma sancisce, al comma 3, che «nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso gli ordinari strumenti di tutela previsti». Dunque, il giudice può valutare quale condotta negligente il mancato esperimento di una diffida o di un sollecito del ricorrente.

L'azione può essere proposta in via autonoma o contestualmente ad altra azione. Essa può essere proposta anche congiuntamente al ricorso avverso il silenzio – inadempimento, al fine di ottenere dalla P. A. la conclusione del procedimento avviato a seguito dell'istanza del privato. In tal caso il giudice può definire con rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria, ex art. 116, comma 6 c.p.a.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2 bis, comma 1 bis, della l. n. 241/1990, qualora l'Amministrazione o il titolare del potere esecutivo non emani il provvedimento e/o non provveda al pagamento dell'indennizzo da ritardo, l'istante potrà proporre ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. o presentare ricorso per ingiunzione del pagamento ex art. 118 del Codice del processo amministrativo.

Ove sia stato liquidato l'indennizzo e non sia stato adottato il provvedimento, l'istante potrà ricorrere ex art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'inerzia della P.A.

La pronuncia di condanna a carico di quest'ultima deve essere comunicata dalla segreteria dell'organo di giustizia amministrativa che l'ha pronunciata alla Corte dei Conti e al titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici interessati.

Profili penalistici e/o amministrativi

La violazione dei termini perentori o ordinatori per la conclusione del procedimento e il conseguente configurarsi del danno da ritardo possono dar luogo, oltre a responsabilità civile per imputazione del ritardo, anche a quella penale per eventuali omissioni, quella amministrativa per le conseguenze dell'inerzia e a quella dirigenziale per la valutazione della performance individuale del dirigente.

Casistica

Sulla responsabilità della P. A.

  • La fattispecie risarcitoria del danno da ritardo a provvedere da parte della P. A. trova specifica disciplina nell'art. 2 bis della l. n. 241/1990. Si tratta di una disposizione che tutela in sé il bene della vita inerente alla certezza, quanto al fattore tempo, dei rapporti giuridici che vedono come parte la P. A., stante la ricaduta che il ritardo a provvedere può avere sullo svolgimento di attività ed iniziative economiche condizionate alla valutazione positiva della P. A., ovvero alla rimozione di limiti di rilievo pubblico al loro espletamento. (Cons. stato sez. III, 31 gennaio 2014, n. 468).
  • Il danno derivante dal ritardo con cui l'amministrazione rilascia un provvedimento favorevole va risarcito quando ogni qualvolta la lentezza non sia oggettivamente giustificabile o riconducibile a novità normative incidenti sui tempi del procedimento.
    (Cons. stato sez. VI, 2 settembre 2013, n. 4344).
  • L'inerzia della pubblica amministrazione nel provvedere su una istanza del privato assume particolare valenza negativa (derivando dall'ingiustificata inosservanza del termine di conclusione del procedimento che il legislatore ha elevato all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), con la conseguenza che risulta valorizzata e potenziata ogni forma di tutela, compresa quella risarcitoria, per i danni da ritardo della pubblica amministrazione, estensibili quindi anche alle conseguenze di detto ritardo sull'integrità fisica del cittadino (cosiddetto danno biologico). (Cons. stato sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271).
  • Il danno lamentato dall'appellante si riconnette al ritardato rilascio dell'autorizzazione, oltre i termini di conclusione del procedimento, stabiliti, nel termine di trenta giorni dalla trasmissione, al Comune, della dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale della Giunta regionale. Nel caso di specie devono ritenersi integrati sia l'elemento dell'antigiuridicità del ritardo connotante l'azione amministrativa, posta in essere non iure, in violazione delle prescritte cadenze procedimentali, oltre che contra ius, ledendo l'interesse pretensivo dell'appellante ad ottenere il provvedimento favorevole nel rispetto dei termini di legge, sia l'elemento soggettivo della colpevolezza, atteso il manifesto carattere dilatorio delle condotte tenute dalle amministrazioni coinvolte (regione e comune), insito nella ripetuta adozione di atti soprassessori, privi di oggettive ragioni giustificative ed accompagnati da un comportamento d'inerzia giuridicamente rilevante, sebbene il provvedimento favorevole avesse potuto e dovuto essere rilasciato ab origine, sin dalla trasmissione, all'amministrazione comunale, della dichiarazione regionale di compatibilità paesistico-ambientale. (Cons. stato sez. VI, 2 settembre 2013, n. 4344).
  • Sulla scorta dei principi contenuti nell'art. 2043 c.c. si deve verificare se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A. ed ai fini dell'accertamento della colpa non è invocabile l'assunto secondo il quale questa sarebbe in re ipsa nell'emanazione e nell'esecuzione di un provvedimento amministrativo illegittimo; si deve invece verificare se l'azione dell'intero apparato amministrativo si sia svolta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione che presiedono all'esercizio della funzione pubblica: ciò può sì essere automaticamente dimostrato mediante l'illegittimità di un atto amministrativo, ma tale ipotesi non può portare alla generalizzazione che qualsiasi illegittimità dell'azione amministrativa è fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. Quindi il giudizio deve essere espresso sulla base di una rivisitazione globale dell'intero comportamento di una P.A. relativamente ad un determinato oggetto della sua azione e ciò soprattutto ove l'illegittimità rilevata abbia carattere procedimentale oppure marcatamente formale. (Cons. stato, sez. VI, sent. 6 dicembre2013, n. 5850).
  • Il costante orientamento della giurisprudenza civile di legittimità, a far data dalla importante decisione della Terza Sezione della Cassazione Civile (Cass. civ. n. 3403/1988), ha costantemente affermato il principio per cui in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento e il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; tuttavia, tale principio non può trovare applicazione quando l'attore ab initio o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda. Ne consegue che, qualora nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno e tra le stesse non sia indicata quella relativa ai danni materiali, l'eventuale domanda proposta in appello è inammissibile per novità, mentre deve intendersi abbandonata se precedentemente formulata e non riproposta nella precisazione delle conclusioni. (Cons. stato sez. IV,
    7 marzo 2013, n.1406).
  • Al dipendente sottoposto a misura interdittiva e, dunque, a sospensione dal servizio, viene riconosciuto il diritto al risarcimento per la tardiva riammissione in servizio, in quanto da un lato il diritto alla percezione dell'intero trattamento economico è correlato all'effettivo ripristino del sinallagma e, cioè può essere configurato solo a decorrere dall'effettiva ripresa del servizio, e, dall'altro, al dipendente può spettare un risarcimento per la tardiva ripresa del servizio solo nel caso in cui il ritardo sia colpevolmente ascrivibile alla condotta dell'amministrazione. (Cons. stato, sez. IV, 3 dicembre 2013, n. 5745).

Sulla ragionevole durata del processo

La l. n. 89/2001 (cosiddetta legge Pinto) ha introdotto una vera e propria operazione di applicazione analogica, incompatibile con la natura chiaramente eccezionale della disposizione, che operando una vera e propria "rivoluzione" nel sistema dei rapporti tra cittadini e Stato, ha reso quest'ultimo patrimonialmente responsabile nei confronti dei primi dei pregiudizi sofferti per effetto delle lungaggini, dovute alle carenze strutturali o ai disservizi patologici, per il solo fatto della irragionevole protrazione del processo ed indipendentemente dall'assunto ruolo, attivo o passivo, e dall'accertamento del torto o della ragione nell'ambito dello stesso. (Cass. civ. S.U. 25 febbraio 2014, n. 4429).

Sommario