Inadempimento contrattuale (in generale) e danno non patrimoniale

Andrea Penta
07 Settembre 2016

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., nel rendere manifesto che la lesione dei diritti inviolabili della persona da cui sia scaturito un danno non patrimoniale comporta l'obbligo risarcitorio, consente di affermare, ora, che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali; il danno non patrimoniale da inadempimento è dunque ristorabile ma solo in caso di lesione di diritti inviolabili.

Inquadramento

Il percorso interpretativo svolto dalla dottrina tradizionale (Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ. Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1993, 1186; Scognamiglio, Il danno morale, in Riv. dir. div., 1957, I, 315) per negare riconoscimento al danno non patrimoniale nel contesto di un inadempimento contrattuale seguiva un ragionamento di carattere sistematico:

  1. l'inserimento dell'art. 2059 c.c., unica norma del codice che sancisce il risarcimento del danno non patrimoniale, all'interno della responsabilità aquiliana;
  2. il mancato rinvio, da parte dell'art. 1223 c.c., al disposto predetto, da considerare chiaro indice della volontà del legislatore di escludere la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale in presenza di matrice contrattuale della responsabilità;
  3. la presenza, al contrario, di apposito rinvio alle norme in tema di responsabilità contrattuale operato dall'art. 2056 c.c. da leggere, pertanto, nel senso della sola estensione unilaterale dei principi generali in materia contrattuale in favore della responsabilità extracontrattuale e non viceversa;
  4. la stretta correlazione fra danno non patrimoniale e la lesione di diritti della personalità (per un approfondito excursus si segnala S. Caterbi, Il danno esistenziale da vacanza rovinata, in Resp. Civ. e Prev. 2008).

Alla monumentale, quanto discussa, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 (con le coeve nn. 26973, 26974, 26975), che ha inteso fare il punto sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, va riconosciuto l'indubbio merito di aver per la prima volta approfondito, nella giurisprudenza di legittimità, il tema dall'angolo visuale, in precedenza trascurato, della responsabilità contrattuale, dedicando all'argomento il par. 4., suddiviso nei parr. dal 4.1. al 4.7 (per una più diffusa disamina si rinvia a M. Di Marzio, Il danno non patrimoniale da inadempimento dopo le sezioni unite, in Giur. Mer. 2009).

In estrema sintesi, l'iter logico seguito dalle Sezioni Unite è il seguente:

  • l'esclusione della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, lungamente riconosciuta dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, sarebbe costruita sulla «mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti»;
  • l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., nel rendere manifesto che la lesione dei diritti inviolabili della persona da cui sia scaturito un danno non patrimoniale comporta l'obbligo risarcitorio, consente viceversa di affermare, ora, che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali;
  • la conclusione che precede si accorda col rilievo, tratto dall'art. 1174 c.c., che, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, possono assumere consistenza anche interessi non patrimoniali (da scrutinarsi attraverso la verifica della causa concreta del contratto), come accade per i cc.dd. contratti di protezione (contratti del settore sanitario, contratti tra allievo e istituto scolastico) ed i contratti implicanti già sul piano legislativo il riconoscimento di interessi non patrimoniali (contratto di lavoro).

In definitiva, il danno non patrimoniale da inadempimento è sì ristorabile, ma solo in caso di lesione di diritti inviolabili.

Il cumulo delle azioni

Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona (Baldassarri, Cendon, Il danno alla persona, Vol. I, Bologna), della minima tutela costituita dal risarcimento consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

In passato, il danno non patrimoniale da contratto (vale a dire, conseguente all'inadempimento delle obbligazioni) non era ritenuto risarcibile, in quanto mancava nella disciplina della responsabilità contrattuale una norma analoga all'art. 2059, dettato in materia di fatti illeciti. All'esito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite del 2008 (meglio note come sentenze di San Martino), se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni (contrattuale ed extracontrattuale; cfr. Cass. civile, sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8656). Si muove dall'affermazione del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, per affermare che, se vi è stata lesione degli stessi e conseguente danno non patrimoniale, vi è l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità. Diversamente opinando, si assisterebbe ad un vulnus dell'art. 24 Cost..

L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato (cfr. Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in Rass. dir. civ. 2008, con nota di Rossi).

Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è, d'altra parte, confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c. (in materia di interesse non patrimoniale alla prestazione contrattuale, si veda Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315), secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Il danno non patrimoniale è contenuto nell'art. 1223 c.c., al pari di quello patrimoniale; in particolare, tra le perdite e le mancate utilità sono riconducibili anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione di diritti inviolabili della persona. Deve, infatti, ritenersi che tra i danni emergenti di cui alla disposizione menzionata vadano compresi anche i pregiudizi a beni non economicamente valutabili, allorquando la loro tutela era stata dedotta nell'obbligazione. Da ciò consegue che anche in materia contrattuale bisognerà tenere presente (nel senso che dovrà essere risarcito) sia la perdita subìta, quanto la mancata utilità. A dire il vero, l'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056, comma 1, c.c.) limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ma viene inteso, secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., sent., n. 89/1962; Cass. civ., n. 373/1971; Cass. civ., n. 6676/1992; Cass. civ., n. 1907/1993; Cass. civ., n. 2356/2000; si segnala, in particolare, Cass., sez. III, 9 maggio 2000, n. 5913), nel senso che la risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della c.d. regolarità causale (sul punto v., da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 1 luglio 2002, n. 9556, in Foro padano 2002, I, 474, con nota di Peron, in tema di danno morale soggettivo sofferto dai congiunti della vittima di lesioni non mortali, che conferma le argomentazioni contenute in Cass. civ., sez. III, 23 aprile 1998, n. 4186, in Assicurazioni 1998, con nota di Tricoli).

Poiché il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato incide la sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eliminando le conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento (nel senso, come detto, sia di annullare la perdita subita - danno emergente -, sia di fare entrare il mancato guadagno - lucro cessante -), le vicende anteriori o posteriori al momento in cui il pregiudizio si è verificato non rilevano a quel fine (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2010, n. 11967).

ORIENTAMENTI A CONFRONTO

In tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno

Trib. Milano, sez. XI, 15 maggio 2014, n. 5036. Cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7256

Pregiudizio patrimoniale avvinto da nesso di causalità immediata e diretta con l'inadempimento dell'obbligazione e connotato dalla prevedibilità da parte del debitore al momento della conclusione del contratto

In materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'ordinamento delimita l'ambito del pregiudizio patrimoniale giuridicamente risarcibile al danno che sia avvinto da nesso di causalità immediata e diretta con l'inadempimento dell'obbligazione da parte dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1223 c.c. e connotato dalla prevedibilità da parte del debitore al momento della conclusione del contratto, anche con riferimento al suo ammontare, ai sensi dell'art. 1225 c.c. (Trib. Milano, sez. IV, 10 maggio 2014, n. 6045)

Prestazione finalizzata alla tutela di un interesse pertinente o connaturato ad un diritto inviolabile della persona

Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in presenza di un rapporto di natura contrattuale tra le parti, ove la prestazione promessa risulti finalizzata parimenti alla tutela di un interesse pertinente o connaturato ad un diritto inviolabile della persona, con l'avviso che se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni (Trib. Salerno, sez. I, 11 febbraio 2014, n. 464)

Danno da stress o usura psicofisica

Il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2014, n. 2886; conf. Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2015, n. 14710).

Congiunta liquidazione del danno biologico e di quello morale

Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (nella specie, il diritto alla salute). Tuttavia, è inammissibile, in quanto costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta liquidazione in favore del danneggiato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale anzidetto, il quale è una componente del danno biologico, posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica (Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 21999).

La ripartizione dell'onere probatorio

Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale, purché sussista la gravità dell'offesa e la serietà del pregiudizio. Detto danno, costituendo danno conseguenza, deve essere allegato e provato, non potendo considerarsi in re ipsa (Trib. Teramo, 27 ottobre 2009).

Inoltre, nel caso di danno da inadempimento contrattuale, l'ordinamento delimita l'ambito del pregiudizio patrimoniale giuridicamente risarcibile al pregiudizio che sia avvinto, come detto, da nesso di causalità immediata e diretta con l'inadempimento dell'obbligazione da parte dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1223 c.c. e connotato dalla prevedibilità da parte del debitore al momento della conclusione del contratto, anche con riferimento al suo ammontare, ai sensi dell'art. 1225 c.c.. La prova del nesso eziologico e della prevedibilità del danno, che sono elementi costitutivi della responsabilità contrattuale da inadempimento, grava sul creditore, che è tenuto a fornire dimostrazione non solo della riferibilità causale immediata e diretta del danno lamentato alla prestazione mancata, ma anche della conoscenza o prevedibilità, da parte del debitore, di tutti gli elementi di fatto rilevanti al fine di consentirgli di prevedere il pregiudizio derivante alla controparte dall'inadempimento anche nel suo concreto ammontare (Trib. Milano, sez. IV, 10 maggio 2014, n. 6045).

Come si è già accennato nel paragrafo che precede, per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 1218 c.c. trova applicazione anche con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, qualora l'inesatto adempimento della prestazione dovuta abbia leso diritti inviolabili della persona.

Rappresenta principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed (eventualmente) il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene, infatti, ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione; ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.

Risulta, viceversa, rovesciato un tale regime della prova nell'ipotesi di obbligazioni negative (cioè di non facere), riguardo alle quali la prova dell'inadempimento è sempre a carico del creditore, anche ove agisca per l'adempimento (e non per la risoluzione o il risarcimento).

Fattispecie concrete in cui entra in gioco il danno da inadempimento contrattuale (cenni)

In numerosi settori in cui è ipotizzabile un inadempimento contrattuale si potrebbe configurare un danno non patrimoniale da risarcire. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, alla responsabilità medica da contatto sociale (cfr., di recente, Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2015, n. 5590, con nota di Piselli, secondo cui, in tema di responsabilità civile nell'attività medicochirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto - o del contatto sociale - e dell'aggravamento della situazione patologica - o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento - e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, e allegare la colpa della struttura, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà; conf. Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6102), a quella da “vacanza rovinata” (Cass., sez. III, 10 settembre 2010, n. 19283 ha chiarito che il modello di responsabilità previsto dall'art. 15, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 - che sancisce la responsabilità del tour operator per i danni alla persona derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni che discendono dalla vendita del pacchetto turistico - ripercorre sostanzialmente quello disposto dall'art. 1218 c.c., almeno per quanto riguarda i principi generali; in dottrina si segnala P. Cendon - a cura di -, Persona e danno, Milano, 2004) ed a quella da vendita di prodotti difettosi (in relazione alla quale va ricordato che trattasi di responsabilità avente natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto, con la conseguenza che incombe sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 - trasfuso nell'art. 120 Cod. Consumo - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno; cfr., in tal senso, la nota Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13458).

Avuto riguardo al primo ambito, va ricordato che scaturisce da un inadempimento contrattuale anche il danno non patrimoniale che, pregiudicando il diritto alla salute, insorga nel cd. contratto di protezione che lega il paziente al medico che lo ha in cura (Cass. civile, sez. III, 29 novembre 2010, n. 24143).

Il danno non patrimoniale in materia lavoristica

Un'attenzione particolare, per i suoi risvolti anche sociali, merita il settore lavoro.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, specifici pregiudizi di tipo esistenziale individuati in numerose sentenze della Suprema Corte (cfr., inter ceteros, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 2007, n. 26561) scaturiscono da violazioni di obblighi contrattuali e, in particolare, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Nel caso di lesione di siffatti interessi è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale. Invero, la lesione dei diritti inviolabili della persona comporta il risarcimento dei danni-conseguenza sotto il profilo della lesione all'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) o di quella della dignità personale del lavoratore (artt. 2,4 e 32 Cost.). Mentre nel primo caso la lesione determina un pregiudizio biologico, nel secondo caso si verifica un pregiudizio alla professionalità che si risolve nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del dipendente. In tale ultima ipotesi la Corte Suprema (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572) parla di ‘danno esistenziale'.

Quest'ultimo è senz'altro da ritenersi sussistente a carico dell'attore costretto a determinarsi ad attività che altrimenti, in mancanza dell'altrui inadempimento contrattuale, egli non avrebbe mai effettuato e che, pertanto, siccome eterodeterminate, comportarono un peggioramento dei propri assetti di vita nel senso del pregiudizio alla libertà costituzionalmente garantita di ciascun cittadino di autodeterminarsi e di non essere da altri "determinato".

In relazione al disposto di cui all'art. 2087 c.c., al lavoratore spetterà lo specifico onere di allegare il fatto costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza, nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subìto, mentre non è gravato dell'onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell'inadempimento.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000 l'Inail eroga un indennizzo in presenza, oltre che del danno patrimoniale (che in passato si identificava nel pregiudizio alla capacità lavorativa generica), anche del danno biologico. Solo se il datore di lavoro è responsabile (civilmente e penalmente), può essere convenuto in giudizio dal lavoratore per il danno cd. differenziale (e, se del caso, in regresso dall'Inail). Tuttavia, mentre nei confronti dell'istituto la prestazione è automatica, il lavoratore che agisce giudizialmente nei confronti del datore di lavoro deve allegare e provare la responsabilità di quest'ultimo in base ai principi in precedenza enunciati. Una volta dimostrata la responsabilità del datore, occorrerà provare che, in base alle regole civilistiche, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento maggiore di quello liquidato dall'Inail (per un'approfondita disamina della problematica connessa al danno c.d. differenziale, v. A Penta - D. Spera, Il danno differenziale, in Ri.Da.Re.).

Fattispecie particolari

Sul piano soggettivo, va evidenziato che anche l'ente pubblico territoriale, come la persona giuridica e l'ente collettivo in genere, ha titolo al risarcimento del danno non patrimoniale qualora l'altrui inadempimento contrattuale ne leda i diritti immateriali della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identità (Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542, in Giust. civ. Mass. 2012, 3, 377).

Per la frequenza con la quale la fattispecie si verifica, è opportuno ricordare che, secondo una parte della giurisprudenza di merito, il promissario acquirente che rifiuta di stipulare il contratto definitivo risponde anche del danno non patrimoniale patito dall'attore che si trovi nell'impossibilità di acquistare una nuova casa e realizzare il proprio "progetto di vita abitativa" a causa della frustrazione dell'interesse patrimoniale a percepire il corrispettivo della vendita (cfr., di recente, Trib. Tivoli, 14 marzo 2012, n. 258, in Resp. civ. e prev. 2013, 3, 954, con nota di MARTINI BARZOLAI; contra Trib. Trieste, 8 gennaio 2009). Peraltro, questo indirizzo potrebbe essere sottoposto a revisione critica alla luce di Sez. Un. civ., 11 novembre 2008, nn. 26972-5.

Da ultimo, in termini generali, è necessario rilevare che:

  1. per quanto il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenti una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben possa derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (si pensi al diritto alla salute), è inammissibile, in quanto costituirebbe una duplicazione risarcitoria, la congiunta liquidazione in favore del danneggiato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale anzidetto, il quale è una componente del danno biologico, posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica (Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 21999);
  2. il danno non patrimoniale morale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento contrattuale e la sua attribuzione non può prescindere da una specifica allegazione, nell'atto introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio (Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724, in Dir. maritt. 2011, 2, 493, con nota di TORRESI).

Casistica

Risarcimento del danno da vacanza rovinata per l'inadempimento del tour operator

Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest'ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia (art. 1218,1226 c.c.; d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111; Trib. Roma, 26 novembre 2003, in Contratti – I - 2004, 511; cfr. altresì Corte giust. Ce, 12 marzo 2002, C-168/2000, in Foro it., 2002 IV, 329, nel cd. caso “Laitner”)

Liquidazione equitativa del danno da inadempimento del contratto di viaggio

In caso di inadempimento del contratto di viaggio da parte del tour operator, il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dall'acquirente del pacchetto turistico per non avere fruito del soggiorno acquistato può liquidarsi in via equitativa in misura pari al doppio del prezzo del pacchetto medesimo (Trib. Napoli, 22 febbraio 2006, in Corriere del merito 2006, 5, 583)

Illegittimità costituzionale dell'a rt. 15 d.lgs. n. 111 del 1995 per la previsione di un limite al ristoro dei danni

E' illegittimo costituzionalmente l'art. 15, d.lgs. 17.3.1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”) nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all'obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio – CVV -; Corte cost. 30 marzo 2012, n. 75)

Nascita indesiderata come danno non patrimoniale alla luce di una lettura cos tituzionale dell'art. 2059 c.c.

La nascita indesiderata determina una radicale trasformazione delle prospettiva di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare (non i propri specifici "valori costituzionalmente protetti", ma) la propria vita quotidiana, l'esistenza concreta, con le prevalenti esigenze del figlio, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono: le conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa finiscono per consistere nei "rovesciamenti forzati dell'agenda" di rilievo come danno non patrimoniale, secondo la lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civ.,4 gennaio 2010 n. 13, sez. III, in Resp. civ. e prev. 2010, con nota di M. Fortino)

Responsabilità medica per nascita indesiderata e l' onere della prova della volontà abortiva

In caso di responsabilità medica per nascita indesiderata: a) la madre è onerata dalla prova controfattuale della volontà abortiva, ma può assolvere l'onere mediante presunzioni semplici; b) il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il danno da “vita ingiusta”, poiché l'ordinamento ignora il “diritto a non nascere se non sano” (Cass. civ., Sez. Un., sent., 22 dicembre 2015, n. 25767).

Omessa informazione rischi intervento chirurgico e condanna chirurgo risarcimento danni per peggioramento condizioni di salute

Qualora il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche e sui rischi di un intervento chirurgico e questo non riesca per circostanze indipendenti da colpa del chirurgo, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire il danno patito dal paziente, vale a dire il peggioramento delle sue condizioni di salute (evidentemente sotto forma di danno biologico), soltanto ove il paziente alleghi e dimostri (anche tramite presunzioni) che, se fosse stato compiutamente informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporvisi (o si sarebbe sottoposto ad un intervento diverso da quello eseguito, ad esempio meno invasivo), residuando, altrimenti (non potendo ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute), la risarcibilità del danno-conseguenza, ricollegabile alla sola lesione del diritto all'autodeterminazione (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2847).

Responsabilità del produttore per prodotti difettosi

Il produttore risponde del danno morale patito da chi abbia riportato lesioni personali per l'uso del prodotto, ancorché si verta in un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde dall'accertamento della colpevolezza dell'agente (App. Milano, 21 febbraio 2007, in Foro it. 2007, 10, 2886).

Utilizzo prodotto difettoso e possibilità per lo Stato membro di limitare i tipi di danno

Mentre il risarcimento del danno morale dipende esclusivamente dalle norme di diritto interno (e per le esclusioni risultanti dalle precisazioni apportate da tale disposizione con riferimento ai danni a cose), uno Stato membro della Comunità europea non può limitare i tipi di danno materiale (derivanti da morte o da lesioni personali, o di danno cagionato a una cosa o consistente nella distruzione di una cosa) conseguente all'utilizzo di un prodotto difettoso, così come previsto dall'art. 9 della direttiva 85/374/Cee (Corte giustizia CE, sez. V, 10 maggio 2001, n. 203).

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